Getto pericoloso di cose in condominio

Il getto pericoloso di cose è una fattispecie prevista e punita dal codice penale anche se non si verificano danni concreti e che può verificarsi anche in condominio.
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Non molti sanno che lanciare cicche dal proprio balcone, far sgocciolare acqua o detersivi vari verso luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, possono essere comportamenti penalmente sanzionabili.

Perfino, per usare un eufemismo, avere un rapporto contrastato con la pulizia del proprio appartamento può portare, in casi estremi, ad avere qualche problema con la legge.

Esiste una norma nel codice penale specificamente dedicata a questo tipo di comportamenti.
Ci occuperemo della vicenda con particolare riferimento ai risvolti condominiali ma i concetti valgono dappertutto, si tratti di edifici con più proprietari o di sversamenti di cose e fumi da un'abitazione privata sulla pubblica via.


Getto pericoloso di cose


È questa la rubrica, in gergo tecnico il titolo, dell'art. 674 del codice penale che recita:

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Per carità si tratta di una punizione blanda – che difficilmente condurrà in carcere un incensurato – ma pur sempre una macchia sulla fedina penale.

Come dire: non solo una conseguenza di un comportamento socialmente sbagliato, ma anche un fatto preferibilmente ed egoisticamente evitabile.

Trattandosi di un reato contravvenzionale (si tratta di ipotesi meno gravi di reato contenute nel codice penale), esso può essere punito a titolo di dolo o di colpa.

Lo stabilisce il quarto comma dell'art. 42 c.p. a mente del quale:

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

Insomma non solamente perché s'è voluto commettere quel reato ma anche quando il fatto è conseguenza di un comportamento negligente, imprudente o per imperizia.
Come dire: ci si è comportati in un determinato modo non volendo che si realizzassero quelle conseguenze.
Versare detersivoUn esempio:
Tizio viene accusato di aver gettato della candeggina dal suo balcone. Egli potrà essere condannato anche se lo sversamento è stato accidentale.
Si tratta d'un reato di pericolo in quanto non è necessario che dalla condotta illecita derivi danno per qualcuno essendo sufficiente che tale danno possa essere causato.

La conferma di ciò viene direttamente dalla Cassazione che ha affermato: per la sussistenza della contravvenzione di getto pericoloso di cose non si richiede un effettivo nocumento alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente l'attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi (Cass. 3 aprile 1988, n. 4537 (ud. 27 gennaio 1988), Freistener).

Questo genere di reati, nell'ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, ossia un sistema che punisca fatti dai quali discendano conseguenze effettivamente dannose, sono fortemente criticati: si può davvero punire con la massima sanzione prevista dalla legge, chi fa qualcosa che potrebbe (e non può) fare dei danni?


Getto pericoloso e pulizia


Uno dei casi emblematici, scartabellando le sentenze riguardanti l'art. 674 c.p. riguarda le pulizie domestiche.

In una sentenza resa dalla Corte di Cassazione circa vent'anni fa si legge che pur non essendovi l'obbligo (giuridico e penalmente sanzionato) di tenere pulita la propria abitazione, tuttavia l'art. 674 c.p. vieta di tenerla talmente sporca da arrecare molestia o disturbo, mediante esalazioni maleodoranti, alle persone che si trovano nelle vicinanze dell'abitazione medesima. (Nella specie la S.C. ha osservato, replicando alla censura del ricorrente secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico di tenere pulita la propria abitazione, che all'imputato non si rimprovera di avere trascurato la pulizia della propria abitazione, bensì di avere provocato emissioni di esalazioni moleste per le persone, tenendo numerosi cani in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ed a quella delle parti lese e che certamente, se si fosse attivato per eliminare tali inconvenienti, avrebbe evitato che la sua condotta (di tenere numerosi cani) integrasse gli estremi del reato previsto dall'art. 674 c.p.) (Cass. pen., 15 novembre 1993, n. 10336 (ud. 28 settembre 1993), in Arch. loc. e cond. 1995, 124).

In buona sostanza possono essere penalmente sanzionabili tutti quei comportamenti descritti nell'articolo 674 che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività.


Getto pericoloso e condominio


VersareIl reato in esame si configura anche quando le cose, le emissioni, i gas, ecc. vanno a finire su di una parte comune o su una parte di proprietà esclusiva (es. caduta di cicche o candeggina in un pozzo luce o cortile di proprietà esclusiva, cfr. Cass. 11 aprile 2013 n. 16459).

Restano dubbi sul potere dell'amministratore di presentare una querela, posto che questa è atto personale riferibile ai singoli condomini.

Resta il fatto che trattandosi di reato perseguibile d'ufficio (ossia senza necessità di sollecitazione formale del cittadino), l'amministratore possa chiedere un intervento della forza pubblica per la verifica dei fatti.
Stessi poteri, chiaramente, sono posti in capo ai singoli condomini.

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