Acquisto casa da costruttore: la garanzia fideiussoria

Nell'acquisto casa da un'impresa, per proteggere le somme versate prima del rogito da un eventuale fallimento del costruttore c'è la garanzia della fideiussione
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La garanzia della fideiussione nell'acquisto casa da costruttore


Quando si effettua un acquisto casa in costruzione da una ditta edile può capitare che il costruttore fallisca prima di trasferire la proprietà dell'immobile all'acquirente che al momento del rogito ha versato un acconto.

Cosa fare in questi casi?


Viene in aiuto uno strumento, o meglio una garanzia che è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 112 del 2005: si tratta della cosiddetta garanzia fideiussoria o fideiussione.


Entro l'atto della stipula del contratto preliminare, il costruttore ha l'obbligo previsto per legge di consegnare all'acquirente una fideiussione che viene rilasciata da una banca, un'impresa di assicurazione o un intermediario finanziario abilitato.


In cosa consiste la garanzia della fideiussione?


Acquisto casa costruttoreLa norma in oggetto ha come finalità quella di proteggere l'acquirente privato nell'ipotesi di acquisto di casa dal costruttore, in quanto considerato il contraente più debole.

Con la garanzia fideiussoria, all'acquirente viene in pratica garantita la possibilità di recuperare le somme versate nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi.

In tal caso, l'acquirente potrà rivolgersi alla banca, all'assicurazione o all'intermediario finanziario abilitato che ha siglato la fideiussione e vedersi così restituire il denaro versato, insieme agli interessi legali maturati.

Cosa copre la garanzia fideiussoria?



  • le somme che il costruttore ha già riscosso o i valori già acquisiti al momento della stipula del contratto preliminare;

  • le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare, ma prima che si verifichi il trasferimento della proprietà, cioè prima del rogito definitivo.

Quali somme sono escluse dalla garanzia fideiussoria?



  • quelle somme che il costruttore deve riscuotere solo nel momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà, coincidente con la stipula dell'atto notarile

  • somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, come una banca

  • i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.


Quando opera la fideiussione


Si è detto poc'anzi che la garanzia della fideiussione opera quando il costruttore incorre in una situazione di crisi e prevede la restituzione all'acquirente di tutte le somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscosso dal costruttore, il tutto maggiorato dagli interessi legali maturati a far data da ciascun pagamento e sino al momento in cui si è verificata tale situazione di crisi.

Ma cosa debba intendersi per situazione di crisi?
A darne una specifica nozione è lo stesso decreto legislativo n. 122 del 2005 che fa riferimento a quei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto a:

- esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto

- fallimento

- amministrazione straordinaria

- concordato preventivo

- liquidazione coatta amministrativa.

La garanzia fideiussoria non trova applicazione al di fuori dei casi indicati sopra.
Inoltre, non si applica neanche se il cantiere è bloccato per altri motivi o, ad esempio, le finiture sono fuori capitolato, non c'è copertura e bisogna ricorrere alle vie giudiziarie ordinarie.
Il consiglio, quando si acquista casa in costruzione, è comunque di dare meno soldi in anticipo possibile o comunque rapportarli allo stato di avanzamento dei lavori.

Il decreto legislativo n. 122 del 2005 prevede che la fideiussione possa essere rilasciata anche a contenuto progressivo, volta cioè a garantire gli importi che nel corso del rapporto vengono via via effettivamente riscossi dal costruttore, entro il limite massimo, che deve essere specificato nella polizza fideiussoria, costituito dall'intero importo che il costruttore potrà incassare prima del trasferimento della proprietà. La fideiussione, inoltre, non trova applicazione nel caso non sia ancora stato chiesto il permesso di costruire o non sia stata presentata la dichiarazione di inizio attività, così come quando sia già possibile richiedere il rilascio dell'agibilità.

Con la fideiussione si rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Ciò significa che l'acquirente si dovrà rivolgere subito alla banca o alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato la garanzia fideiussoria e non dovrà tentare di recuperare prima il proprio credito presso il costruttore fallito.


Fideiussione: come richiedere il rimborso delle somme già versate


Garanzia fiudeiussoriaPer richiedere il recupero delle somme già versate con la garanzia fideiussoria occorre una richiesta scritta dell'acquirente, a cui allegare idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore abbia riscosso dall'acquirente.

Tale richiesta deve essere inviata al domicilio indicato dal fideiussore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta - pena il rimborso all'acquirente delle spese sostenute per la restituzione del capitale e il pagamento dei relativi interessi – il fideiussore è tenuto a pagare l'importo dovuto.


Mancato rilascio della fideiussione: il trattamento sanzionatorio


Garanzia fideiussoriaNel caso in cui il costruttore ometta di rilasciare la polizza fideiussoria la sanzione prevista dal legislatore è la nullità relativa del contratto che, peraltro, può essere fatta valere solo dall'acquirente tutelato.

La sanzione della nullità deve ritenersi applicabile anche quando la garanzia fideiussoria non presenti tutte le caratteristiche prescritte dalla legge, ad esempio:

- nel caso di garanzia prestata solo per parte delle somme da garantire (in questa fattispecie può pertanto ricondursi anche quella del prezzo simulato;

- nel caso di garanzia prestata da soggetto diverso da quelli indicati dalla legge;

- nel caso di polizza rilasciata senza la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

L'acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria.
Se lo scopo della nuova normativa è quello di tutelare il contraente debole, e quindi di riequilibrare i rapporti di forza tra le parti, si deve ritenere che la disciplina dalla stessa dettata non sia derogabile e non rientri nella disponibilità delle parti; altrimenti si rischierebbe di vanificare gli scopi perseguiti dalla normativa stessa.

Si parla, infatti, di obbligo del costruttore a consegnare la garanzia fideiussoria e non invece di diritto dell'acquirente a ottenere detta garanzia.

L'eventuale rinuncia da parte dell'acquirente alla garanzia fideiussoria non salva il contratto così stipulato dalla sanzione di nullità.


Altre tutele previste dalla legge in favore dell'acquirente


Oltre alla garanzia fideiussoria, le altre tutele previste dalla Legge in caso di acquisto di un immobile in costruzione a favore dell'acquirente nei confronti dei rischi che possono presentarsi fino alla stipula del rogito, in particolare il fallimento del costruttore sono:

- obbligo in capo al costruttore, di rilasciare all'acquirente una polizza assicurativa che lo tenga indenne per almeno 10 anni dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell'edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere;

- la disciplina accurata del contenuto del contratto preliminare;

- il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca del costruttore prima della stipula del contratto di vendita;

- il divieto per il notaio di procedere alla vendita in assenza del titolo per il frazionamento, oppure la cancellazione dell'ipoteca ove non ci sia accollo di mutuo;

- il diritto di prelazione per l'acquirente all'incanto, qualora si tratti di abitazione adibita a residenza principale.

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Garanzia fideiussione acquisto casa dal costruttore
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Alert Commenti
  • Rock
    Rock
    Venerdì 16 Settembre 2022, alle ore 11:02
    Sono proprietario di un terreno e devo costruirci sopra una villetta.
    Il costruttore è obbligato a rilasciarmi una fideiussione per gli acconti che vengono versati?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Rock
      Venerdì 16 Settembre 2022, alle ore 12:47
      Certo, a maggior ragione se è stata richiesta una congra cifra come anticipazione. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Ugo Condor
    Ugo Condor
    Lunedì 12 Settembre 2022, alle ore 12:52
    Vorrei sapere se il costo delle fideiussioni rilasciate a fronte versamenti al costruttore del piano stipulato sono a carico del venditore o dell'acquirente.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Ugo Condor
      Martedì 13 Settembre 2022, alle ore 15:33
      Sono a carico del costruttore. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Tommaso
    Tommaso
    Giovedì 25 Agosto 2022, alle ore 01:01
    Mi è stata consegnata una garanzia fidejussoria emessa da una società mutualistica iscritta all’Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni (DM 23.6.04).
    È una garanzia accettabile oppure no con la conseguente nullità del preliminare?
    Infine, la nullità come può essere attivata per avere restituito l'anticipo?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Tommaso
      Lunedì 29 Agosto 2022, alle ore 12:52
      La fidejussione in sede di preliminare ha la sua validità legale e copre il rischio se il costruttore incorre in una situazione di crisi finanziaria, di fallimento, di amministrazione straordinaria, di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Flavio
    Flavio
    Martedì 15 Marzo 2022, alle ore 18:29
    In mancanza di una fideiussione da parte del costruttore per acquisto casa in costruzione l'acquirente che rivalsa può avere?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Flavio
      Giovedì 17 Marzo 2022, alle ore 11:04
      In caso di fallimento del costruttore, senza la polizza fidejussoria, l'acquirente non ha alcuna possibilità di recuperare le somme anticipate durante i lavori. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Berto
    Berto
    Giovedì 30 Dicembre 2021, alle ore 07:16
    Se la garanzia fideiussoria copre solo la caparra/anticipo del Compromesso perché è previsto il saldo a Rogito, in aeguito tra le due date potrò eseguire degli anticipi a scalare del debito totale?
    Devo avere anche per quest' ultimi la fidejussione relativa?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Berto
      Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 13:33
      Certamente. Ad ogni Stato d'Avanzamento Lavori che segue fattura con la richiesta del relativo pagamento, l'impresa è tenuta a coprire la garanzia della somma accusata con una nuova fidejussione. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Berto
        Berto Pasquale
        Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 21:01
        Da notare che il Compromesso specificava il pagamento del saldo a Rogito oltre alla caparra/acconto.
        Il pagamento intermedio è stato concordato in seguito e non ho ad oggi la copertura fidejiussoria se non un assegno del Costruttore in sua sostituzione e la relativa fattura, teoricamente creando una incongruenza con iquanto specificato nel Compromesso.
        Ma il Notaio quando a Rogito verificherà i psgamenti e non vedrà la Fidejussione del pagamento intermedio cosa potrà fare?
        Annullare il Compromesso e non procedere con il Rogito?
        Io voglio portare a buon fine il tutto.
        Un bel grattacapo.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Berto
          Martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 10:26
          Vista la modifica contrattuale non prevista, per una Sua maggiore garanzia, era opportuno integrare il compromesso con questo o altri pagamenti, opportunamente quietanzati dall'impresa con la debita fidejussione. Il notaio non annullerà il compromesso, ma al momento del rogito, si limiterà ad elencare gli ulteriori pagamenti intermedi da Lei versati e procederà alla stipula. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
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