Affitti: il Fondo per morosità incolpevole

Che cos'è il Fondo per la morosità incolpevole, chi può beneficiarne, i requisiti da rispettare per poterne fare richiesta e l'importo del contributo erogabile.
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Fondo morosità incolpevole: il contributo affitto


Non è infrequente per chi vive in affitto, vista le difficoltà economiche degli ultimi periodi, non riuscire a poter pagare puntualmente secondo le scadenze fissate nel contratto di locazione il canone di locazione. Viene incontro a questa esigenza il cosiddetto Fondo per la morosità incolpevole istituito nel 2012 e di anno in anno rifinanziato dallo Stato.Sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 marzo 2016 recante Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni).

Il provvedimento è stato registrato il 5 luglio scorso alla Corte dei conti.
Vediamo nei dettagli in cosa consiste, chi può farne richiesta e i requisiti da rispettare.


Morosità incolpevole: la nozione


Contributo locazioneIn primo luogo occorre specificare la nozione di morosità incolpevole.
Essa deve intendersi come la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Nel decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 marzo 2016 viene riportato un elenco di situazioni che possono provocare la morosità incolpevole, ma si precisa che non si tratta di un elenco esaustivo.
Come tale, possono esserci tante altre situazioni non contemplate dalla normativa, ma che permettono l'accesso al Fondo. Questo tipo di situazioni, che possono generarela perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale dell'inquilino, sono:

- perdita del lavoro per licenziamento;

- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Oltre a tali situazioni di morosità incolpevole, il soggetto che voglia richiedere l'erogazione del contributo affitto del Fondo deve rispettare anche i seguenti requisiti reddituali:

- un reddito ai fini ISEE non superiore a 35 mila euro
-oppure un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26 mila euro.


Fondo morosità incolpevoli: criteri per l'accesso al contributo


Fondo inquilini morosiÈ il comune che deve stabilire l'accesso al Fondo per la morosità incolpevole, valutando la sussistenza di specifici requisiti - oltre a quelli sù indicati - che sono:

- il soggetto richiedente deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

- avere la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Spetta sempre al Comune procedere alle opportune verifiche in merito al fatto che nè il richiedente né altri componenti del suo nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo affitto la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne

- minore

- soggetto con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.


L'erogazione del contributo affitto


Andando più nei dettaglio del contributo previsto per chi ha diritto di accesso al Fondo per la morosità incolpevole, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisa che l'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare i 12.000,00 euro.

I contributi affitto, in particolare, devono essere destinati a:

- fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ai due anni, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

- fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

- assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

- assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

Le ultime due tipologie di contributi inoltre possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione.


Fondo morosità incolpevole: i bandi comunali


La domanda di accesso al Fondo per la morosità incolpevole è effettuata quindi al Comune che deve indicare le modalità e la procedura da seguire in un apposito bando pubblico.

Il consiglio, quindi, è di verificare sul portale internet del proprio comune di residenza o recarsi ai competenti sportelli comunali per conoscere con esattezza se si può e come partecipare al bando per la morosità incolpevole, nonché le scadenze.

Morosità incolpevole
I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo - l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Spetta poi alle Regioni invece assicurare il monitoraggio, sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disponibilità complessiva di 59,73 milioni di euro, relativa al 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014:

- per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia

- per il restante 70%, tra tutte le altre regioni e province autonome.

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