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In caso di sottoscrizione di un contratto può succedere che una delle due parti abbia agito in nome e per conto di un'altra persona: in tal caso che ha concluso il contratto su procura di un terzo soggetto. Cosa succede se la procura era falsa?
Quali sono le conseguenze del comportamento assunto dal falsus procurator?
Purtroppo, chi subirà le conseguenze negative per una falsa procura è chi ha contrattato confidando falsamente nell'esistenza di una procura poiché si vedrà invalidare l'atto che aveva interesse a compiere.
Falsa procura - foto Getty Images
La legge tutela principalmente il soggetto che è stato falsamente rappresentato in quanto afferma che il contratto così sottoscritto risulta essere privo di effetti.
Partiamo dal presupposto che le parti del contratto possono essere diverse dalle parti del rapporto giuridico che esso costituisce regola o estingue secondo la definizione che ne dà l'articolo 1321 del codice civile. Questo accade quando si verifica il fenomeno della rappresentanza: un soggetto, il rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà.
Un altro soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, in quanto acquista i diritti e assume le obbligazioni che dal contratto derivano. Con il conferimento ad altri del potere di rappresentanza il soggetto rappresentato sta manifestando la propria autonomia anche se non esprime direttamente la propria volontà. Egli infatti, anziché provvedere personalmente alla redazione del contratto preferisce affidare ad altri il compito di compiere l'atto, accettando di restare vincolato dalla volontà da altri dichiarata.
Nel caso descritto il contratto viene stipulato, previo rilascio ad una delle parti di una procura.
Che cos'è la procura?
La procura é dunque la dichiarazione di volontà del rappresentato con la quale si conferisce il potere rappresentativo ad un altro soggetto.
Si tratta di un atto unilaterale non recettizio poiché non richiede alcuna accettazione; non è rivolto a un destinatario determinato, ma alla generalità dei terzi di fronte ai quali il rappresentato legittima chi ha ricevuto la procura a stipulare contratti in suo nome.
La procura può essere speciale, ossia riguardare un singolo determinato affare oppure generale, e in tal caso riguarda una serie determinata di affari.
La procura deve avere la stessa forma del contratto dei contratti da concludere, perciò la procura a vendere o comprare un immobile deve essere anch'essa redatta per iscritto.
Affinché il contratto stipulato dal procuratore sia produttivo dei suoi effetti è necessario che la procura risponda ad alcune condizioni:
Possiamo dunque constatare che non è sufficiente, affinché il contratto stipulato sia valido ed efficace, che esso sia concluso nell'interesse del rappresentato, in quanto è necessaria la spendita del nome del soggetto rappresentato, ovvero la cosiddetta contemplatio domini.
Contratto inefficace in caso di falsus procurator - foto Getty Images
Se viene stipulato un contratto in forma scritta occorre che vi sia la menzione del nome del soggetto che subirà gli effetti dell'atto concluso.
Ipotizziamo invece che il soggetto agisca in nome proprio, anche se per conto altrui, omettendo in tal caso di effettuare la spendita del nome di colui per conto del quale agisce.
In tal caso il contratto produrrà effetti nei suoi confronti sarà lui ad acquistare i diritti assumere le obbligazioni che derivano dal contratto.
Può accadere che qualcuno stipuli un contratto nelle vesti di rappresentante altrui senza averne i poteri.
È il caso in cui Tizio, ad esempio, decida di comprare o vendere a nome di Caio ma questi non aveva rilasciato alcuna procura a comprare o a vendere.
Falso procuratore - foto Getty images
Altra ipotesi è che qualcuno, anche se investito di poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi poteri. Si pensi, ad esempio, a una procura nella quale il soggetto autorizzava a comperare a un certo prezzo ma il procuratore ha comperato ad un prezzo superiore.
Si parla, in entrambi i casi, di falsus procurator ovvero di falso rappresentante.
Quale sorte subirà il contratto in questi casi?
Il falso rappresentante ha agito in nome altrui pertanto il contratto non può produrre effetti nei suoi confronti; egli non può acquistare diritti o assumere obbligazioni derivanti dall'atto.
Il contratto però non potrà nemmeno produrre effetti nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito, non avendogli questa rilasciato la procura o avendogli conferito una procura potere minore, dal contenuto differente e con maggiori limiti.
Siamo pertanto di fronte a un contratto invalido e inefficace ovvero del tutto improduttivo di effetti.
La persona in nome della quale il falso procuratore ha contrattato, o gli eredi di essa, hanno la facoltà di rettificare il contratto nonostante la falsa procura mediante una successiva dichiarazione unilaterale di volontà detta appunto ratifica.
Ratifica in caso di falso procuratore - foto Getty Images
Essa è diretta a sanare l'originario difetto del potere rappresentativo di chi ha contrattato con una procura falsa.
Qualora il contratto venga ratificato i suoi effetti saranno retroattivi; questo sta a significare che il negozio diviene efficace dalla sua data non da quella della ratifica che dunque assume, anche se posteriormente, lo stesso valore giuridico di un'originaria procura.
L'inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator, salvo ovviamente la ratifica da parte dell'interessato, protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato falsamente menzionato.
Non altrettanto può dirsi del terzo contraente che confidava nell'efficacia del contratto punto. La soluzione adottata dal legislatore, dunque, sacrifica palesemente il suo interesse.
Cosa può fare dunque il terzo contraente per tutelare i propri interessi?
Potere di rappresentanza - foto Getty Images
C'è solo una possibilità: il terzo contraente potrà rivolgersi al falso procuratore e pretendere da questo il risarcimento dei danni subiti per avere, senza colpa, confidato nell'efficacia del contratto.
Ma attenzione! Il terzo contraente deve aver confidato senza colpa, ovvero senza negligenza da parte sua.
Dobbiamo infatti tener conto del fatto che la legge gli addossa a quest'ultimo l'onere di accertare l'esistenza e l'estensione dei poteri rappresentativi di colui con il quale contratta.
Qualora egli era nella condizione (chiedendo ad esempio di prendere in visione della procura) con l'uso dell'ordinaria dirigenza di rendersi conto di di essere di fronte ad un falso procuratore non ha neppure diritto al risarcimento del danno.
La responsabilità del falso procuratore è una responsabilità da fatto illecito che si inquadra nella più generale figura della responsabilità precontrattuale, in quanto egli ha agito contrariamente ai doveri di buona fede e correttezza.
Un ultimo caso che vale la pena trattare é quello relativo al conflitto di interessi in cui si può venire a trovare il falsus procurator.
Abbiamo prima sottolineato che il rappresentante, una volta ricevuta la procura, deve contrarre nell'interesse del rappresentato.
Egli non può utilizzare il potere di rappresentanza di cui è stato investito per realizzare, anziché quello del rappresentato, il proprio interesse.
Tale situazione si verifica quando vi è un conflitto di interessi con il rappresentato, cioè quando l'interesse dell'uno e dell'altro si trovano in concorrenza tra di loro e la realizzazione del primo comporta il sacrificio del secondo.
Immaginiamo il caso in cui rappresentante abbia una procura per acquistare un immobile e acquista il bene dalla società di cui è socio.
In tal caso, il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è annullabile su domanda del solo rappresentato secondo le normali norme sull annullabilità del contratto.
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