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La canna fumaria è uno dei sistemi di evacuazione dei fumi prodotti per la combustione.
A dire il vero la canna fumaria è quell'elemento di un qualsiasi impianto che necessita di uno scarico dei fumi.
La cappa della cucina, per fornire un esempio, dev'essere collegata ad una canna fumaria che consenta lo scarico dei fumi prodotti.
Installare una canna fumaria, specie se non si vive in un'abitazione isolata ma magari in una villetta unifamiliare strettamente confinante o in un condominio, è operazione che dev'essere eseguita rispettando alcune specifiche norme. Vediamo quali.
La prima questione riguarda l'altezza alla quale dev'essere portata la canna fumaria.
Ce lo dice il d.p.r. n. 412/1993 e più nello specifico il comma 9 dell'art. 5, che recita:
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente.
Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni.
Quindi la prima indicazione di massima ritraibile dalla norma è che la canna fumaria debba sempre essere portata sopra il tetto.
Rispetto alla formulazione originaria della norma, infatti, è sparito il riferimento alla deroga per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. e quindi per gli interventi di mera sostituzione.
Resta la possibilità di scarico a parete (questo dice l'ultimo periodo della norma citata con riferimento alla normativa UNI 7129) per le caldaie a condensazione.
In questo contesto bisogna distinguere le canne fumarie, di impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido, da quelle di impianti termici alimentati a combustibile gassoso.
Le prime devono essere realizzate (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) in conformità alle prescrizioni contenute nella legge n. 615 del 1966 oltre che delle norme UNI-CIG 7129.
Le canne fumarie di impianti a gas devono essere realizzate in conformità alle norme UNI-CIG 7129; nello specifico per ciò che concerne l'altezza della canna fumaria rispetto alla quota di sbocco sulla copertura, si applicano le disposizioni citate nelle norme UNI-CIG 7129 al punto 4.3.3.
In relazione all'altezza, inoltre, è sempre bene consultare che cosa è stabilito dal regolamento edilizio locale del Comune nel quale l'immobile è ubicato.
Innanzitutto bisogna specificare che la canna fumaria non dev'essere considerata una costruzione.
Ciò, almeno, secondo la Cassazione, la quale ha affermato che vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 cc, trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.
Sembra più corretto valutare la legittimità dell'opera in funzione non dell'art. 907 c.c. ma del principio desumibile dall'art 1102 c.c., secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso (Cass. 23 febbraio 2012 n. 2741).
In questo contesto, è sempre la giurisprudenza a parlare, l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa che ciascun condomino può apportare a sua cura e spese, ma a condizione che, tra l'altro, non alteri il decoro architettonico, fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originarie linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Trib. Busto Arsizio 8 aprile 2011).
È evidente che siccome la canna fumaria dev'essere portata sopra il tetto, la distanza dalle abitazioni dei vicini ha valore solamente in relazione all'uso delle cose comuni e non per ciò che concerne gli scarichi dei fumi.
E per quelle fattispecie in cui non v'era l'obbligo?
Ad avviso di chi scrive siccome la normativa è cambiata, ad oggi è possibile pretendere che la canna fumaria sia portata fin sopra il tetto.
Resta fermo, in ogni caso, il diritto di agire se si ritiene che dalla canna fumaria provengano immissioni intollerabili.
Nel caso di abitazioni non in condominio (abbiamo visto perché la canna fumaria non può essere considerata costruzione) la norma di riferimento è l'art. 890 c.c., rubricato Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, che recita:
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
I regolamenti locali, dunque, assumono fondamentale importanza.
Quanto alle canne fumarie per gli scarichi delle cucine, infine, le norme di riferimento solo quelle contenute nei regolamenti edilizi locali; solitamente tali regolamenti impongono anche per queste strutture l'obbligo di posizionamento al di sopra delle coperture degli edifici.
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