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In relazione alla TARSU, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, successivamente sostituita dalla TIA (D.Lgs. 22/1997) e poi dalla Tares, e dal 1 gennaio 2014, con l'avvento della IUC (Imposta Unica Comunale) dalla TARI, la nuova tassa sui rifiuti, è onere del contribuente informare il Comune di residenza delle caratteristiche dell'immobile soggetto alla tassa, anche ad esempio di eventuali superfici che non rientrano in quella tassabile al fine di ottenere l'esenzione TARSU.
Un principio questo che si qualifica come eccezione alla regola generale per cui è l'Amministrazione comunale che deve fornire la prova dei fatti costituente fonte dell'obbligazione tributaria. A stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3660 del 24 febbraio 2015.
La TARSU, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ora sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l'avvento della IUC, dalla TARI, si qualifica come l'importo dovuto al Comune da cittadini, enti e aziende quale corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Disciplinata dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche, la TARSU è una tassa applicabile sulla base del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, impiegando come parametro di riferimento la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti urbani.
Oggetto della tassazione sono:
- rifiuti domestici
- rifiuti assimilati (ossia quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati, previo apposito provvedimento del Comune che ne definisce qualità e quantità).
In seguito il D.Lgs. n. 22/1997 ha introdotto la tariffa di igiene ambientale (TIA1) e successivamente il D.Lgs. n. 152/2006 la tariffa integrata ambientale (TIA2), nel 2013 sostituite dalla Tares e dal 2014, con la IUC, insieme ad IMU e TASI, dalla TARI.
Presupposto fondamentale per l'applicazione della TARSU è l'occupazione di locali e aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune. Risultano così tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze, come ad esempio il box.
Per legge scatta l'esenzione TARSU nel caso di:
-parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva
-locali e aree nei quali non è prevista la produzione di rifiuti urbani
-locali dove è oggettiva l'impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma.
I comuni possono inoltre stabilire altre fattispecie di riduzioni e esenzioni, in base alla capacità di spesa del nucleo familiare del contribuente e in base all'Isee, l'Indicatore della situazione economica equivalente.
In relazione proprio all'esenzione TARSU, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3660 del 24 febbraio 2015 che partendo da un caso in cui è coinvolta un'azienda contribuente ha risvolti pratici per tutti i contribuenti persone fisiche.
La pronuncia deriva dalla decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto da un Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale, confermando che gli avvisi di accertamento per il pagamento TARSU, emessi nei confronti di una società contribuente per gli anni 2002-2004 sono legittimi.
La Commissione tributaria regionale rilevava che l'onere della prova sull'eventuale esistenza e delimitazione di superfici per le quali il tributo non è dovuto grava sulla stessa società contribuente. Società che, nel ricorso alla Cassazione, ha sostenuto che non andrebbero soggetti alla TARSU i locali e le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
Gli Ermellini respingono il ricorso della società sostenendo che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire al Comune i dati riguardanti l'esistenza e la delimitazione delle aree che non concorrono a quantificare la superficie imponibile ai fini TARSU.
La sentenza n. 3660 del 24 febbraio 2015 della Corte di Cassazione ha risvolti pratici per i contribuenti.
Dalla pronuncia in oggetto si prevede infatti che, pur operando il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti che costituisce fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'Amministrazione comunale, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, è a carico dell'interessato (quindi il contribuente) l'onere di informare lo stesso Comune al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile e come tale l'esenzione dalla TARSU che si qualifica come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
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