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Realizzare un' opera edilizia abusiva costituisce un illecito permanente, cioè un reato, e comporta la demolizione mediante provvedimento che va notificato al responsabile dell'abuso con ordine di demolizione.
L'art. 31, 1° comma, del d.p.r. n. 380/01, definisce gli Interventi, cosiddetti abusivi, quelli eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali:
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
La conseguenza di un abuso commesso è l'ingiunzione da parte dell'Amministrazione Comunale alla demolizione o rimozione, così come spiegato nell' art. 31 2° comma del d.p.r. 380/01:
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. d.p.r. 380/2001
Terminato il periodo di tempo concesso per la demolizione, l'amministrazione comunale procede alla verifica dell'effettivo compimento di quanto prescritto e nel caso in cui l''abuso non sia stato rimosso, cioè in caso di inottemperanza, avvia la procedura per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di pertinenza.
Ci sono alcuni casi in cui è possibile adottare delle procedure di sanatoria per scongiurare la demolizione dell'opera abusiva:
il permesso di costruirein sanatoria e il condono edilizio.
Per quanto riguarda la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, essendo un provvedimento amministrativo previsto dalla normativa urbanistica è sempre possibile richiederlo; il condono edilizio, invece, essendo una legge speciale non è sempre applicabile.
Si ricorda infatti che l'ultimo condono ha consentito di sanare gli abusi compiuti entro il 31 marzo del 2003. Ad oggi e fino a quando la legge speciale sul condono edilizio non tornerà in vigore non è quindi possibile ottenere un condono edilizio per un edificio abusivo.
Il procedimento di sanatoria di opere abusive è possibile dopo l'accertamento di conformità, così come riporta l'articolo 36 del d.p.r. 380/01, cioè dopo aver verificato che l'intervento risulta essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ricevuta la richiesta, ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi e dare adeguata motivazione di quanto deciso, trascorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Per ottenere il rilascio del permesso in sanatoria é necessario assolvere al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, o in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Se l'intervento è stato realizzato in parziale difformità, l'oblazione é calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
Nel caso invece ci si avvalga dello procedimento di condono edilizio, l'abuso può essere sanato se l'opera realizzata rispetta le prescrizioni previste dalle leggi sul condono edilizio in merito a epoca di abuso, consistenza delle opere abusive, presenza di eventuali vincoli, etc..
Fino al 2004, la procedura di richiesta di condono edilizio si poteva attivare solo dopo aver richiesto, e ottenuto, una sanatoria edilizia.
Se la richiesta di condono edilizio per un edificio abusivo era accettata, bisognava pagare una determinata somma di denaro, dovuta per aver eseguito degli interventi in assenza di autorizzazione.
In generale, l'entità della sanzione pecuniaria in oggetto era pari al doppiodel contributo di costruzione, che si doveva pagare al Comune secondo la norma.
Se l'opera dunque non rispetta la doppia conformità o quanto prescritto dalle leggi sul condono il comune emette l'ingiunzione di demolizione, da eseguire nei tempi indicati.
L'acquisizione dei manufatti abusivi, qualora questi non siano stati rimossi dai responsabili, è spesso un procedimento difficoltoso per le amministrazioni, che devono scontrarsi con i ricorsi giurisdizionali e amministrativi dei soggetti che possiedono il bene, e quindi con le relative complicazioni e tempi lunghi della giustizia.
In questo lasso di tempo, più o meno lungo, il bene risulta quindi indisponibile e questo si traduce in un danno economico per il Comune.
É in questa circostanza che il Comune può formulare una richiesta economica di risarcimento, detta indennità di occupazionesine titulo di costruzione abusiva, nei confronti del soggetto detentore.
É bene osservare che questa richiesta da parte dell'Amministrazione non è da intendersi come sanatoria della illegittimità, ma al contrario è solo una forma di risarcimento volta reintegrare il patrimonio dell'Ente impoverito dal mancato godimento materiale di un bene che per legge è di sua proprietà.
Questo tipo di provvedimento è infatti adottato dalle Amministrazioni come strumento di deterrenza nel tentativo di contrastare gli abusi edilizi e garantire la tutela del territorio.
Per la determinazione della indennità di occupazione l'Amministrazione ha fissato dei criteri chiari, in modo da garantire un trattamento univoco e la massima trasparenza.
L'indennità infatti sarà calcolata in base all'ampiezza dell'area di sedime e di pertinenza dell'opera abusiva e al valore locativo dell'area.
Per il calcolo quindi si utilizzeranno i valori medi rilevati dalla consultazione della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, relativi agli anni in cui il bene è risultato indisponibile.
Stabilito il valore medio, ovvero l'indennità mensile dovuta, questo va moltiplicato per il numero di mensilità durante le quali l'immobile è stato indisponibile.
Avendo individuato l'importo dell'indennità da riconoscere, l'Amministrazione procede alla notifica del pagamento da versare nei tempi stabiliti.
Trascorso invano il termine si procederà alla riscossione coatta della somma.
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