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La donazione è il contratto con il quale una parte, detta donante, arricchisce un'altra, detta donatario, trasferendo a essa la titolarità di un bene (immobile o mobile) o di altro diritto presente nel proprio patrimonio, senza pretendere in cambio nulla ma per mero spirito di liberalità.
Alla donazione è possibile apporre una condizione o un termine.
Ciò consente di ottenere lo stesso risultato che si otterrebbe con la stipula di un preliminare di donazione che invece è nullo.
Contratto di donazione - foto Getty Images
Il preliminare può essere validamente stipulato in caso di trasferimento della proprietà solo qualora abbia a oggetto una vendita.
Poiché non è consentito dalla legge vincolarsi alla stipula di un contratto di donazione, l'ordinamento offre alcuni strumenti giuridici che permettono di pervenire al medesimo risultato senza violare le disposizioni legislative e stipulando un atto che sia al contempo valido ed efficace.
Si potrà stipulare un contratto di donazione apponendo un termine iniziale con il quale gli effetti dell'atto di liberalità verranno posticipati ad una data prefissata.
In alternativa, sarà possibile apporre alla donazione una condizione sospensiva.
Si inserisce una specifica clausola in base alla quale gli effetti della donazione verranno sospesi fino al verificarsi di un evento futuro e incerto.
Solo al verificarsi di tale evento la donazione potrà produrre i suoi effetti con il trasferimento della proprietà del bene donato.
Vediamo più nel dettaglio perché non è possibile stipulare un preliminare di donazione e in cosa consistono il termine, la condizione e il modus.
La donazione di un bene o un diritto è caratterizzata dall'assenza di costrizione e dall'assenza di un corrispettivo a favore di chi ha effettuato la cessione.
Si trasferisce, ad esempio, una somma di denaro, una casa, un terreno o altro bene a un figlio, un parente stretto o altra persona al di fuori della cerchia dei familiari senza che i beneficiari siano tenuti a eseguire una controprestazione.
L'accettazione della donazione va formalizzata davani a un notaio - foto Getty Images
La donazione, pur non prevedendo solitamente un'obbligazione a carico di chi riceve, è un contratto cui partecipano entrambe le parti e non un atto unilaterale.
Il contratto, infatti, si intende perfezionato e potrà produrre i suoi effetti solo con l'accettazione da parte del donatario. Inoltre, per la sua validità è richiesto il rispetto della forma solenne poiché la donazione deve essere conclusa dinanzi al notaio.
È possibile promettere a qualcuno la donazione di un bene stipulando un preliminare di donazione di un immobile?
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la donazione implica la presenza di una volontà presente e pertanto non può essere oggetto di un contratto preliminare che comporta invece un impegno per il futuro.
Ne consegue che il compromesso avente a oggetto la donazione di una casa deve considerarsi privo di validità.
Donazione con termine - Foto Getty Images
La donazione è un atto di liberalità che, come tale, presuppone la volontà nell'istante in cui viene manifestata; la volontà deve essere attuale e non può essere rimandata a un momento futuro.
Ne consegue che una persona non può impegnarsi a regalare in futuro una casa a qualcuno. La nullità cui è affetto il preliminare deve ritenersi insanabile.
In conclusione, una donazione non può essere imposta fino a quando il contratto di donazione non è stato concluso. Obbligarsi a donare farebbe venir meno un requisito essenziale di qualsiasi atto di liberalità, ovvero, la spontaneità dell'attribuzione e dell'arricchimento in favore di altri.
Lo spirito di liberalità si contrappone a qualsiasi forma di forzatura o vincolo, anche se è lo stesso donante che in precedenza si è impegnato.
Non è valido l'atto con cui un genitore si impegna a trasferire la casa ai figli prima della sua morte, obbligandosi a disporre del bene in favore di altri quando è ancora in vita.
Per aggirare il problema legato alla nullità di un preliminare di donazione è possibile avvalersi di alcuni strumenti giuridici: il termine e la condizione.
Si tratta di elementi del contratto considerati non essenziali ma accessori allo stesso, in quanto suscettibili di essere o meno inseriti nell'accordo tra le parti.
Sono elementi eventuali del negozio destinati ad agire, per volontà delle parti, sull'efficacia del contratto stipulato.
Sono accidentali a livello astratto ma, se le parti decidono di inserirle, devono essere inderogabilmente rispettate.
La legge prevede che non in tutti i negozi si possano apporre condizione e termine. Non potranno essere previsti, ad esempio, nel matrimonio, nell'atto di adozione o in caso di accettazione e rinuncia di eredità. Il termine può essere iniziale o finale ed è in entrambi i casi un evento futuro e certo.
Con il termine iniziale che consente di raggiungere lo stesso risultato di un preliminare di donazione, l'efficacia iniziale del contratto viene subordinata al raggiungimento di un termine iniziale, ovvero una data ben precisa.
Si può concludere una donazione il 2 gennaio e precisare che solo il 2 novembre dello stesso anno essa produrrà i suoi effetti con l'attribuzione del bene al beneficiario. L'efficacia è dunque ritardata nel tempo.
La data può essere anche lontana nel tempo ma non tanto lontana da indurre ad escludere un'effettiva volontà del donante a donare.
A differenza del termine iniziale, il termine finale è quello che limita nel tempo l'efficacia del contratto validamente concluso e già produttivo dei suoi effetti.
Con il raggiungimento del termine finale (detto anche scadenza) si scioglierà il rapporto contrattuale, e i diritti e le obbligazioni sorte dal contratto verranno meno.
Il termine così inteso è un termine di efficacia del contratto e non deve essere confuso con il termine di adempimento dell'obbligazione nascente da un contratto.
La condizione è un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto. Essa può configurarsi come sospensiva o come risolutiva.
La condizione sospensiva è quell'evento al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia della donazione. Svolge dunque una funzione analoga al termine iniziale.
Donazione sotto condizione-Foto Getty Images
Da questo si differenzia perché si riferisce a un evento futuro che non si è certi se si verificherà. La donazione produrrà i suoi effetti solo nel momento in cui l'avvenimento futuro e incerto avrà luogo. L'incertezza può riguardare il “se” o il “quando”.
La condizione contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume rende nullo il contratto.
Così la donazione sottoposta alla condizione sospensiva che il donatario abbracci una determinata religione è illecita e rende nullo il contratto in quanto lesiva di irrinunciabili libertà della persona. Né si può subordinare l'efficacia della donazione al compimento di un reato.
Finché perdura l'incertezza sul verificarsi o meno della condizione, si dice che questa pende. In pendenza della condizione vi è una situazione di aspettativa giuridicamente protetta. Durante la pendenza della condizione le parti devono infatti comportarsi secondo buona fede, ovvero, secondo le regole della correttezza.
Nel caso in cui l'evento descritto in condizione non si verifichi, la donazione non avrà luogo.
È importante tener presente che gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso.
La condizione può essere anche risolutiva e in questo caso al suo verificarsi è subordinata la cessazione degli effetti di un contratto. La proprietà ritornerà in capo al donante e la donazione perde dunque di efficacia.
Svolge dunque una funzione analoga al termine finale.
Apponendo la condizione risolutiva, pertanto, gli effetti dell'atto si producono immediatamente ma essi verranno meno se e quando la condizione si avvera.
Merita ancora qualche parola la donazione con apposizione di modus trattandosi di un istituto giuridico non riconosciuto dal legislatore a tutti i contratti.
Il modus o onere è una figura tipica degli atti di liberalità inter vivos o mortis causa e consiste in una limitazione dell'atto in quanto attraverso di esso si impone al beneficiario dell'attribuzione patrimoniale un peso che limita gli effetti di quest'ultima.
Il donante pone a carico del donatario un'obbligazione e il donante può prevedere la risoluzione della donazione qualora il donatario non adempia. Il modus può consistere nel compiere un'azione o un'omissione in favore dell'altro contraente o di un terzo o nel destinare ad altro scopo il bene ricevuto.
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