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L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa del gruppo dei silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Negli anni passati veniva adoperato in grandi quantità nell'edilizia, soprattutto per produrre la miscela cemento-amianto, comunemente conosciuta come Eternit.
Quest'ultimo deriva il suo nome dal latino aeternitas, ovvero eternità; è stato creato nel 1901 dall'austriaco Ludwig Hatschek che ha brevettato la miscela e l'ha rivenduta nel 1903 ad Alois Steinmann il quale a sua volta ha aperto, nel 1903 a Niederurnen, le Schweizerische Eternitwerke AG.
Negli anni '40 e '50 l'eternit viene impiegato in svariati oggetti di uso quotidiano e soprattutto sfruttato a dismisura in edilizia, grazie al suo alto potere di resistenza al calore e all'isolamento. Tegole, pavimenti, tubazioni, canne fumarie, cisterne di raccolta dell'acqua, furono realizzate con fibre d'amianto inconsapevoli dei danni che avrebbe causato in futuro! Alcuni studi effettuati sul materiale portarono alla scoperta della sua dannosità per l'uomo.
Nel 1992 iniziò a essere vietato il suo uso in Italia con la Legge n. 257 del marzo 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Nel 1994 fu riconosciuta l'asbestosi, una malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una fibrosi del tessuto polmonare. Questa fu la prima malattia identificata dall'INAIL come causata dall'eternit.
Successivamente si è scoperto che l'inalazione delle polveri può provocare anche il mesotelioma (pleurico, pericardico e peritoneale) e il carcinoma polmonare, tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi.
Dal 1992, come scritto in precedenza, il suo uso è vietato in Italia con la legge n. 257 del marzo 1992 e le relative modifiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e da successive modifiche, fino ad arrivare al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 che ne stabilisce altresì i termini e le procedure per la sua dismissione ed estrazione.
Legge 27 marzo 1992 n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
Nota 1) L'articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell'art. 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell'art. 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili.
Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4.
Tabella (prevista dall'articolo 1, comma 2)
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile ed industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine ed impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e di medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge)
CAPO III - TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
Tale art. non ha subito variazioni con le successive leggi e decreti.
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
Tale art. non ha subito variazioni con le successive leggi e decreti.
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da eseguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.
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