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Il direttore dei lavori è da ritenersi responsabile di opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo edilizio. Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione con sentenza n.7406/2015.
Cos'era accaduto di preciso nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione?
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico era stato ottenuto un permesso di costruire per il consolidamento statico e l'adeguamento alla normativa antisismica di un edificio un tempo adibito a biscottificio. Ciò era avvenuto con regolare preventivo nullaosta paesaggistico previsto per queste zone vincolate.
Successivamente all'ottenimento del permesso di costruire il fabbricato esistente era stato in realtà demolito completamente e di conseguenza erano stati avviati lavori di costruzione di un nuovo fabbricato da adibire a ristorante-bar con struttura in cemento armato e tamponamenti in laterizio. Il tutto si era svolto senza chiedere un nuovo permesso di costruire e un nuovo nullaosta paesaggistico.
È utile ricordare che la procedura di richiesta di un nuovo permesso di costruire con relativo nullaosta paesaggistico è in questi casi necessaria sia per quanto previsto dal Testo Unico in materia edilizia (il DPR 380/2001), sia dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (il D.L.vo 42/2004).
In conseguenza a quanto avvenuto, il proprietario del fabbricato, il titolare dell'impresa esecutrice e il direttore lavori erano stati condannati in primo grado con conferma in Appello alla pena di 3 mesi di arresto ed euro 16.000 di ammenda ciascuno oltre le spese processuali, con obbligo di demolizione del manufatto abusivo e ripristino dei luoghi a proprie spese.
I reati per i quali erano ritenuti responsabili erano due:
- il reato previsto dall'articolo 44 comma 1 lettera b) del DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) in quanto realizzavano le opere descritte in assenza di permesso di costruire valido in quanto quello già ottenuto era ritenuto inefficace vista la mancanza dell'indicazione della demolizione e della nuova costruzione, comprensive del nullaosta paesaggistico;
- il reato previsto dagli articoli 134, 142 lettera f) e 181 del D.L.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in quanto i lavori di demolizione e nuova costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico erano stati realizzati senza la prescritta autorizzazione.
Contro il provvedimento sopra citato il direttore dei lavori ho proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sottolineando che il direttore lavori non aveva messo in atto alcuna azione tale da evitare il proprio coinvolgimento nell'abuso.
La Corte di Cassazione ha rimarcato quanto correttamente era già stato osservato dal giudice di primo grado. Il direttore lavori è da ritenersi penalmente responsabile anche nel caso di sua assenza, dovendo esercitare un'attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie e, in caso di necessità, scindere la propria posizione dal committente rinunziando all'incarico ricevuto.
Ricordiamo a tal proposito che ai sensi dell'articolo 29 del DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) il direttore lavori è responsabile della conformità delle opere al permesso di costruire e delle modalità esecutive in esso stabilite. Il direttore lavori non è ritenuto responsabile dell'abuso edilizio solo qualora abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente e all'impresa esecutrice la violazione delle prescrizioni del premesso di costruire, fornendo al competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione rilevata. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore lavori deve inoltre rinunziare all'incarico ricevuto.
La Corte di Cassazione ha anche citato una precedente sentenza (Corte di Cassazione n.34602 del 17.06.2010), in cui si sottolineava l'obbligo del direttore lavori di recarsi quotidianamente sul cantiere al fine di vigilare sulle attività eseguite. Questi, oltre che essere referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.
Non può quindi essere addotta come giustificazione da parte del direttore lavori la realizzazione di opere in sua assenza. Se gli abusi edilizi non sono tempestivamente denunciati e se (nei casi previsti) non c'è rinuncia all'incarico, il direttore lavori è da ritenersi responsabile al pari del proprietrio, del committente e dell'impresa esecutrice.
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