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Entrano nel modello 730/2015, la dichiarazione dei redditi relativa al 2014, alcune novità fiscali introdotte lo scorso anno dal Legislatore e relative agli immobili come la deduzione dal reddito per l'acquisto di immobili da locare e la detrazione dall'IRPEF per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
Vediamo nei dettagli di cosa si tratta e come si compilano i relativi righi della denuncia dei redditi 2015.
Tra le principali novità contenute nel modello 730/2015 troviamo:
-il riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);
-agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71).
Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.
È stato lo Sblocca Italia (Decreto legge n. 133/2014 convertito in Legge n. 164/2014) ad aver introdotto una deduzione per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
In particolare si prevede una deduzione dal reddito complessivo in caso di acquisto, effettuato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale:
- di nuova costruzione
- invendute alla data di entrata in vigore della legge n. 164/2014
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo.
La deduzione è pari al 20% del prezzo dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla Legge.
La deduzione dal reddito spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Guardando al modello 730/2015, la nuova deduzione fiscale prevista per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione è collocata al rigo E32, Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
Le istruzioni per la corretta compilazione prevedono:
- Colonna 1 Data stipula locazione: va indicata la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito
- Colonna 2 Spesa acquisto/costruzione: va indicata la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro
- Colonna 3 Interessi passivi sui mutui: va indicato l'importo degli interessi passivi dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione.
Nel modello 730, alla Sezione V sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
In particolare nel rigo E71 trova spazio la nuova detrazione riconosciuta agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
Si tratta della detrazione spettante, a partire dal 2014, agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale pari a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro.
In particolare nella Colonna 1 Tipologia del rigo E71 va indicato il codice relativo alla detrazione e si indica il codice 4 quando i contribuenti hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9), adibiti ad abitazione principale.
Le altre colonne vanno così compilate:
- Colonna 2 n. giorni: va indicato il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale
- Colonna 3 percentuale: va indicata la percentuale di detrazione spettante.
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