|
È possibile beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico per lavori eseguiti su una casa che si trova in territorio estero? Oppure quando la casa si trova in Italia e la ditta che esegue i lavori ha sede all'estero? Oppure ancora se casa e sede della ditta si trovano in Italia ma la banca attraverso cui si esegue il bonifico ha sede all'estero?
E le risposte a queste domande valgono anche per il bonus mobili?
L'agenzia delle Entrate ha chiarito già da tempo tutti questi casi attraverso circolari, risoluzioni e le varie guide sulle detrazioni che vengono costantemente aggiornate. Vediamo di fare qui un piccolo riassunto per i casi citati.
La normativa prevede che si possa beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazione e risparmio energetico per spese di lavori inerenti immobili situati nel territorio dello stato italiano. Lo stesso vale per il bonus mobili.
Sono quindi esclusi tutti gli immobili che si trovano in territorio estero, anche se questi sono di proprietà di una persona fisica italiana o persona giuridica con sede in Italia. Quindi niente detrazioni per la casa vacanze in Costa Azzurra, alle Canarie, in Svizzera, a Parigi, Londra, ecc.
Ai fini delle detrazioni fiscali, gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico possono essere eseguiti anche da imprese che non hanno sede in Italia, purché sia rispettata la regola prima citata, ossia che l'immobile oggetto dell'intervento si trovi sul territorio dello Stato Italiano, secondo quanto specificato al punto 3 della circolare n. 57 del 24 dicembre 1998 del Ministero delle Finanze.
Ciò vale quando i materiali e la manodopera sono forniti da ditta estera, come anche quando i materiali sono forniti da ditta estera e la loro posa è effettuata da ditta italiana o viceversa. Ho sentito ad esempio di alcune persone che hanno comprato i serramenti da ditte austriache o tedesche e li hanno poi fatti installare da una ditta italiana. Lo stesso per stufe a pellet o altri beni. In tutti questi casi è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali sia per la fornitura dei beni che per la loro installazione, indipendentemente da dove abbia sede la ditta che fornisce o che posa.
Molti di voi sapranno che al momento del pagamento del bonifico banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Questa ritenuta è attualmente pari al 4%. In parole semplici, quando viene eseguito un bonifico con apposito modello per le detrazioni fiscali (ad esempio dell'importo di 1.000 euro), il beneficiario del bonifico non riceverà tutto l'importo, ma l'importo decurtato del 4% a titolo di ritenuta di acconto (ossia nel nostro caso riceverà 1.000 euro meno il 4%, ossia 960 euro).
Se il soggetto a cui deve essere effettuato il bonifico risiede all'estero ma possiede un conto in Italia, la circolare n. 40/E del 2010 ha precisato che la ritenuta d'acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate sui conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Al contrario, se il soggetto destinatario del bonifico non è residente in Italia e contemporaneamente non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) che dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.
Per quanto riguarda il bonus mobili, l'Agenzia è intervenuta in merito con Circolare 11/E del 21 maggio 2014, chiarendo che non esiste alcun motivo ostativo per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all'estero ai fini del bonus mobili, purché siano rispettate tutte le prescrizioni prima descritte.
Abbiamo prima ricordato la ritenuta del 4% che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.
Se il pagamento dei lavori viene effettuato da una banca estera, questa non può effettuare la ritenuta del 4% e quindi la detrazione verrà persa. Diventa allora necessario, ai fini delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, eseguire bonifici solamente con banche aventi sede in Italia, che potranno rispettare tutte le condizioni imposte e che potranno applicare anche la ritenuta del 4%. Lo stesso vale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per i quali si intende beneficiare del bonus mobili.
|
||