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La detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%) consiste in detrazioni dall'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Esistono due differenze importanti con la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%). La prima differenza è che la detrazione sulle ristrutturazioni si può applicare solo sull'IRPEF, quindi è fruibile unicamente dalle persone fisiche. La detrazione sul risparmio energetico è invece una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, quindi ne possono beneficiare sia le persone fisiche che le società.
La seconda differenza fra le due detrazioni riguarda la categoria catastale degli immobili su cui vengono eseguiti gli interventi. La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è ammessa solo per interventi su abitazioni o parti comuni di edifici condominiali esistenti e loro pertinenze (ad es. autorimesse, cantine, ecc.). La detrazione sul risparmio energetico è invece estesa ad edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.
Considerando le due diverse imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e l'estensione a tutte le categorie catastali, la detrazione del 65% ha evidentemente un raggio di applicabilità più ampio, visto che, oltre alle abitazioni e alle persone fisiche, può coinvolgere anche società (o persone fisiche) titolari di bar, ristoranti, negozi, studi professionali, laboratori, aziende di varia natura, ecc.
I soggetti contribuenti possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico indipendentemente dal fatto che siano residenti o meno nel territorio dello Stato. È però importante che essi siano in possesso o detengano (a qualsiasi titolo) l'immobile oggetto di intervento e che sostengano spese per i lavori.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) – vedi precisazioni nell'ultimo paragrafo;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono beneficiare della detrazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile (es. usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i condòmini, relativamente ad interventi su parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- i comodatari.
Per quanto riguarda i detentori che realizzano gli interventi a proprie spese, è necessario che essi siano in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori sottoscritta dal proprietario dell'immobile.
Possono inoltre beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) anche i familiari conviventi di possessori e detentori e i promissari acquirenti. Per queste ultime due categorie si rende necessario un approfondimento.
I familiari conviventi del possessore o del detentore dell'immobile oggetto di intervento possono beneficiare delle detrazione sul risparmio energetico purché:
- sostengano personalmente le spese;
- le fatture e i bonifici siano a loro intestati;
- la condizione di convivenza sussista prima dell'inizio dei lavori.
L'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi fornisce la definizione di familiare: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Nella definizione non si fa riferimento ai conviventi non sposati, per i quali consiglio la lettura dell'articolo Detrazioni fiscali per conviventi non sposati.
L'Agenzia delle Entrate ha però specificato che se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all'attività di impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono fruire della detrazione.
Ferme restando le condizioni sopra indicate, la detrazione spetta al familiare convivente anche se le abilitazioni comunali (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CIL) sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione fiscale. In questo caso la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori non è richiesta.
Anche il promissario acquirente può avere diritto all'agevolazione, purché abbia stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile oggetto di intervento. Devono inoltre sussistere altre condizioni:
- l'acquirente deve essere messo in possesso dell'immobile (quindi il promittente venditore deve aver consegnato le chiavi);
- l'acquirente deve eseguire i lavori a proprie spese;
- il compromesso deve essere registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.
Come nel caso del familiare convivente, al promissario acquirente non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore, poiché l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione in possesso del futuro acquirente.
Con Risoluzione n.340/2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione sul risparmio energetico solo per lavori eseguiti su fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
Non possono quindi beneficiare della detrazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita riguardo a spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili inquadrabili come merce.
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