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Le misure antincendio, contenute nel D.M. n.38 del 01/02/1986, indirizzano i tecnici con dati e prescrizioni al fine di garantire una corretta progettazione delle autorimesse, assicurando protezione e limitazione dei danni in caso di incendio.
Le misure si applicano agli edifici costruiti in seguito alla pubblicazione del decreto.
Può accadere, però, che, per negligenza dei progettisti o per oggettive limitazioni derivanti da problemi strutturali o di altra natura, tali indicazioni non sono state o possono essere seguite alla lettera.
Pertanto la norma, prevede la possibilità di agire in deroga, mantenendosi però entro determinati limiti, stabiliti in concerto con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.
Oltre al decreto sopra citato, anche il D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, Nuovo Regolamento di prevenzione incendi, contempla la possibilità di procedere con la richiesta di deroga:
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (...) presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, (...), possono presentare al comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio (...). Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, (...) si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente;(art. 7, commi 1,2,3).
Ma come procedere per richiedere istanza di deroga?
Il D.M. 7 agosto 2012, all'art. 6, specifica quali documentazioni è necessario allegare per avviare l'iter. Al Comando competente devono essere trasmessi:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante; b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di deroga; c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c); e) descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.<
Gli allegati, elaborati conformemente all'Allegato I della norma, devono constare di documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio e attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Cosa è possibile derogare?
Per quasi tutte le norme riportate nel D.M. è possibile prevedere delle eccezioni che siano però compensate con altri sistemi in grado di garantire, in ogni caso, la sicurezza degli utenti.
A titolo esemplificato ne riportiamo alcune.
Per quanto riguarda l'altezza dei piani la norma indica una altezza non inferiore a 2,40 m con un'altezza minima sotto trave non inferiore a 2,00 m. La deroga prevede che per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a 2,40 m, con un minimo di 2,00 m, a condizione che: a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte; b) l'altezza minima di 2,00 m deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto; c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a 30 m. (art. 3.2)
Il punto 3.7.2., invece, obbliga alla progettazione di due rampe a senso unico con larghezza minima di 3,00 m o un'unica rampa a doppio senso di almeno 4,50 m, o di 3,00 m per parcheggi fino a 15 autovetture.
La deroga, però, indica che per autorimesse oltre 15 e fino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3,00 m a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.
Le deroghe sopra riportate costituiscono alcune delle eccezioni previste dalla normativa: esistono però anche chiarimenti e quesiti in merito, con pubblicazione su Lettera Circolare, in grado di delucidare e semplificare la progettazione analizzando caso per caso le problematiche riscontrate.
Ad esempio, parlando di box, come di locale delimitato da strutture con almeno REI 30 e superficie non superiore a 40 m2, si prevede la possibilità di avere locali, per analoga destinazione d'uso, aventi superficie superiore a 40 m2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione (con aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra) pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01).
Per tutti gli altri casi, è consigliabile consultare le norme e, di comune accordo con condomini e amministratore, rivolgersi ad un tecnico abilitato da frequenza a corso di specializzazione di 120 ore con aggiornamento quinquennale, come stabilito dal D.M. 5 agosto 2011.
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