|
In Italia la maggior parte del patrimonio edilizio esistente, con le dovute eccezioni nei centri storici, risale al dopoguerra e, nella stragrande maggioranza, al boom degli anni Sessanta e Settanta, quando le città si ampliano fino ad estendersi verso territori non edificati, a formare le periferie.
Ed è proprio a seguito di questa situazione che nei decenni successivi nasce l'esigenza di regolamentare la progettazione garantendo così la sicurezza degli utenti: Norme Tecniche di Costruzione, criteri antisismici, abbattimento delle barriere architettoniche e antincendio sono solo alcune delle norme che vengono introdotte al fine di uniformare e rendere sicuri e fruibili gli spazi che frequentiamo.
Le regolamentazioni sono in continuo sviluppo e modifica ed è necessario essere sempre aggiornati sulle normative in vigore.
Si tratta di argomenti di cui devono essere a conoscenza non solo i professionisti ma anche i cittadini, in modo da essere sempre consapevoli, all'atto dell'acquisto, delle potenzialità e delle eventuali deficienze dell'immobile.
Tra le varie normative a cui si deve far riferimento, nell'atto della progettazione di uno stabile condominiale con autorimessa, quelle relative all'antincendio sono tra le più complesse e sempre in continua evoluzione.
Partiamo dalla norma: il D.M. n.38 del 01/02/1986 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili disciplina la progettazione delle stesse al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli.
La norma, che si applica agli edifici di nuova costruzione o in fase di modifica -per tutte le altre valgono le disposizioni in vigore alla data di autorizzazione a costruire- classifica in primo luogo, le autorimesse in base alla loro conformazione, isolate o miste, all'ubicazione, cioè interrate o fuori terra, in base alla conformazione delle pareti perimetrali, aperte o chiuse, alle caratteristiche d'esercizio e d'uso, sorvegliate e non, ed, infine, in base all'organizzazione degli spazi interni, a box o spazio aperto.
Al fine di normare alla perfezione gli spazi è opportuno anche riportare la definizione di box auto, ossia volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40.
A partire da queste definizioni si passa alla classificazione in due macrocategorie, date dagli articoli 2 e 3 nei quali viene fatta una specifica distinzione tra le autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli e quelle con capacità superiore a nove.
Per le prime gli aspetti da normare sono abbastanza basilari.
Tra questi è importante tenere presente che:
- le strutture portanti verticali e orizzontali devono essere R60, di separazione REI 60;
- la superficie di areazione non inferiore ad 1/30 della superficie del locale;
- l'altezza non inferiore a 2 metri;
- le comunicazioni con i locali a diversa destinazione protette con porte metalliche a chiusura automatica;
- le suddivisioni tra box con strutture REI 30, etc.
Nelle autorimesse con più di nove autoveicoli le norme sono più restrittive: l'altezza interna sale a 2,40 m con un minimo di 2 m sotto trave, le corsie di manovra tra i 4,50 e 5,00 m, per le autorimesse oltre i quindici autoveicoli due rampe a senso unico con ampiezza non inferiore a 3,00 m o una rampa con larghezza non inferiore a 4,50 m.
La ventilazione costituisce un aspetto molto importante al fine di garantire la sicurezza in caso di incendio.
Qualora la ventilazione naturale, garantita da aperture nelle pareti o nel soffitto, non sia sufficiente a garantire lo smaltimento del calore e dei fumi -la superficie di aerazione non deve essere inferiore ad 1/25 della superficie in pianta- essa deve essere accompagnata da ventilazione meccanica in grado di garantire almeno tre ricambi d'aria all'ora.
Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica, una frazione della superficie di ventilazione naturale - non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento - deve essere completamente priva di serramenti (Art. 3.9.1.).
Questi sono solo alcuni degli aspetti che dovrebbero caratterizzare un'autorimessa correttamente conformata: spesso, però, per le più disparate motivazioni, non è possibile seguire tutte le norme descritte. A tal proposito, è proprio il D.M. a stabilire, all'art. 12, le deroghe.
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'Interno si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
Di tutto ciò si occuperà un tecnico abilitato, il quale avvierà un iter burocratico e progettuale al fine di ottenere il nulla osta da parte degli organi competenti.
|
||