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Quando viene accertata l'esistenza di un abuso edilizio, il Comune ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la sua rimozione o demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro il termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
L'opera acquisita viene poi demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso.
Ciò è quanto previsto dal Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Ma cosa succede quando il proprietario del fondo mette in atto comportamenti che bloccano diversi tentativi da parte del Comune di procedere con la demolizione? A chi spettano le spese per i tentativi andati a vuoto?
Il Consiglio di Stato, con sentenza n.715 del 10 febbraio 2015, si è espresso relativamente ad un caso in cui il proprietario di un fondo su cui erano stati realizzati abusi edilizi non aveva provveduto alla demolizione e si era addirittura opposto alla demolizione da parte di ditte incaricate dal Comune inscenando una protesta che di fatto aveva bloccato l'inizio dei lavori. Vediamo il caso nel dettaglio.
Il proprietario di un fondo di circa 4000 mq nel Comune di Napoli aveva realizzato abusivamente tre unità abitative. Lo stesso proprietario si era reso inadempiente a distinte ordinanze di demolizione degli abusi. Tale comportamento aveva autorizzato il Comune a mettere il fondo sotto sequestro e a effettuare due tentativi di demolizione a distanza di un mese circa l'uno dall'altro (uno nel giugno 2010 e l'altro nel luglio 2010).
La demolizione non si rese però possibile durante questi due tentativi a causa della protesta di donne e bambini che bloccavano l'accesso dei mezzi al fondo. Per evitare che la situazione degenerasse, si ritenne opportuno desistere con la demolizione immediata, vista anche la disponibilità manifestata in quel frangente dal proprietario per procedere autonomamente con il ripristino dei luoghi allo stato originario. Il proprietario aveva infatti chiesto durate il secondo tentativo di rinviare la demolizione, impegnandosi ad eseguirla spontaneamente in un prossimo futuro.
L'anno successivo (febbraio 2011), constatata la continua inadempienza da parte del proprietario, il Comune dovette procedere nuovamente, stavolta demolendo effettivamente gli abusi edilizi.
Il Comune fece poi pervenire al proprietario la somma da pagare, comprensiva sia dell'intervento effettivo di demolizione (pari a circa 29.000 euro), sia dei mancati interventi di demolizione verificatisi l'anno precedente (pari a circa 10.500 euro per ogni tentativo). L'oggetto della disputa riguardava l'addebito delle spese relative ai mancati tentativi di demolizione delle opere abusive. Il proprietario ne contestava l'addebito, ma anche l'importo, ritenendo che ci sarebbe una sproporzione ingiustificata fra l'importo dell'effettiva demolizione e quello dei tentativi andati a vuoto.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che, secondo l'art. 29, comma 1, ultima parte, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 380, l'autore dell'abuso edilizio è tenuto alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate.
Oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato è se si possa configurare questo obbligo di legge non solo per l'intervento di effettiva demolizione, ma anche per precedenti interventi andati a vuoto per ragioni comunque imputabili all'interessato. In questo caso, ad esempio, il proprietario si è dichiarato disponibile ad effettuare direttamente l'intervento ripristinatorio, dando così causa all'interruzione della demolizione.
Secondo il Consiglio di Stato l'obbligo delle spese per l'esecuzione in danno (ossia le spese di demolizione dell'abuso edilizio) comprende anche le spese per precedenti interventi andati a vuoto. Il Collegio rileva infatti che si è in presenza da parte dell'interessato di due elementi significativi:
1- c'è un implicito riconoscimento dell'interessato dell'insuccesso dei tentativi andati a vuoto;
2- l'interessato ha dato conferma durante il secondo tentativo dell'assunzione dell'obbligo relativo alla demolizione.
Quanto all'importo addebitato, il Consiglio di Stato ha osservato che talune voci della nota relativa all'intervento di demolizione (ad esempio lo smaltimento dei rifiuti) non possono essere contenute nelle note relative agli interventi andati a vuoto. Tuttavia è evidente che le spese sostenute dall'appaltatore comprendessero i costi vivi sostenuti durante quelle giornate (ad esempio il noleggio dei mezzi, le ore di lavoro degli operai, ecc.), che di certo devono essere inferiori al reale intervento di demolizione, ma non per questo minime.
Per tutte queste considerazioni, al proprietario ora spetta il pagamento di tutte le somme richieste dal Comune, sia quelle di effettiva demolizione degli abusi che quelle relative ai tentativi andati a vuoto.
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