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Il proprietario del terreno, sul quale sono realizzate opere abusive, è ritenuto responsabiledi questa attivita' edilizia e come tale deve ritenersi legittima la notificazione dell'ordine di demolizione dei manufatti effettuata presso di lui.
Questo, in sostanza, è quanto espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza 31 marzo 2010 n. 1878 con la quali i giudici amministrativi hanno respinto l'appello proposto dal proprietario di un terreno, sul quale l'utilizzatore dello stesso, persona diversa dal proprietario, aveva realizzato un'opera abusiva.
Prima di analizzare più da vicino il contenuto della sentenza, vale la pena capire cosa debba intendersi per opera abusiva e per ordine di demolizione.
Il testo unico per l'edilizia (d.p.r. n. 380/01) specifica, in relazione alla tipologia d'intervento costruttivo, quando sia necessario il permesso di costruire (art. 10 e ss.).
La costruzione di manufatti in assenza di permesso di costruire è punita a due, diversi, livelli:
a)sanzione penale (art. 44 d.p.r. n. 380/01);
b)sanzione amministrativa, ossia l'ordinanza di demolizione delle opere e se del caso l'acquisizione gratuita del terreno al patrimonio comunale (art. 31 d.p.r. n. 380/01).
L'ordine di demolizione, lo dice la parola stessa, è l'atto amministrativo con il quale s'ingiunge al proprietario del terreno di abbattere l'opera abusiva.
Ai sensi dell'art. 31, secondo e terzo comma, d.p.r. n. 380/01:
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
Nel caso di specie il Comune di Roma ordinava al proprietario di un terreno, sito nel territorio comunale, di demolire l'opera abusiva realizzata sulla sua proprietà da un soggetto terzo.
Il proprietario impugnava l'ordinanza ma il Tribunale amministrativo del Lazio, nel giudizio di primo grado gli dava torto.
A seguito di appello avverso la sentenza del Tar, quindi, è stato chiamato a pronunciarsi il Consiglio di Stato che ha ritenuto infondato l'appello.
Secondo i Supremi giudici amministrativi il proprietario o i proprietari di un fondo vanno, quindi, ritenuti responsabili dei manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso (cfr. C.G.A.R.S., 6.5.1994, n. 130) e l'ordine di demolizione di opere abusive è notificato al proprietario dell'area, che si presume, fino a prova contraria, quanto meno corresponsabile dell'abuso, non avendo l'Amministrazione l'obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l'esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l'onere di individuare il proprietario catastale (così C.d.S. 31 marzo 2010 n. 1878).
Non sfugge il fatto che per individuare il proprietario del suolo si faccia riferimento al proprietario catastale.
Si tratta, guardando ai profili pratici, di una scelta infelice in quanto, è cosa notoria che, a causa di errori di trascrizione, di ritardi nella stessa o di omissioni, non sempre il così detto proprietario catastale è anche il proprietario reale del fondo.
Un altro dato importante che va sottolineato, in relazione alla sentenza in commento, è quello dell'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato l'ha ritenuto inoperante in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 15.7.1991, n. 345, ha espressamente chiarito che una misura sanzionatoria come quella dell'acquisizione, avente un'immanente funzione di prevenzione sociale e di coazione all'esecuzione spontanea della demolizione, non può operare, neppure con effetti parziali, nei confronti del proprietario estraneo all'abuso, che in quanto tale non è in grado di assolvere alla funzione che ne giustifica l'applicazione (così Cd.S. 31 marzo 2010 n. 1878).
In sostanza si può essere destinatari dell'ordine di demolizione ma non della più grave conseguenza dell'esproprio del terreno se il proprietario è estraneo all'abuso.
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