|
È frequente nei contratti del consumatore la sottoscrizione di un contratto di credito. Ma cosa ne è del finanziamento se viene meno l'obbligazione principale, cioè quella di acquisto del bene o del servizio?
La questione riguarda molto da vicino chi acquista mobili ed elettrodomestici per la propria abitazione, vista la sempre più costante frequenza con la quale si ricorre al così detto finanziamento.
La definizione di credito al consumo è desumibile dall'art. 121, TUB (Testo Unico Bancario), per il quale il contratto di credito è il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria; da tale definizione bisogna poi decurtare le numerose eccezioni previste dal successivo art. 122, tra cui i contratti di importo superiore a 75.000 euro, quelli di acquisto della casa e di locazione.
Nel capo dedicato al credito ai consumatori, il Testo Unico Bancario definisce collegato un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito (art. 121, primo comma, lett d), Testo Unico Bancario).
Con riferimento al contratto collegato segue poi all'art. 125-quinques (sempre per riforma del D.Lgs. 141/2010) la regolazione dei rapporti tra consumatore, finanziatore e fornitore per il caso di inadempimento del fornitore, con la seguente previsione:
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile;
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso;
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2;
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Pertanto, mentre sino al 2010 non era affatto pacifico se anche venendo meno il contratto di fornitura (di beni o servizi) per inadempimento del fornitore il consumatore dovesse comunque onorare il contratto di finanziamento, dal 2010, perlomeno nei limiti della previsione espressa, tale dubbio è fugato da una norma di legge. In particolare, sono indicati i criteri oggettivi per stabilire se un contratto è collegato o no ed in caso positivo sussiste appunto la tutela di cui all'art.125-quinques.
Ma che cosa accade se il contratto principale viene meno non per adempimento del fornitore, ma per altri motivi, quale ad es. la nullità del contratto?
In tale caso soccorrono sia la dottrina che la giurisprudenza, formatesi negli anni ben prima e ben oltre la previsione legislativa di cui all'art. 125-quinques, in virtù del principio simul stabunt, simul cadent (insieme staranno, insieme cadranno), per il quale, raffigurandosi un collegamento negoziale in senso tecnico, s'impone la considerazione unitaria della fattispecie rappresentata da più contratti.
Un settore in cui la casistica è frequente è quello della compravendita di multiproprietà, regolata oggi dal codice del consumo; molte sentenze, infatti, dalla nullità del contratto di multiproprietà vi hanno ricollegato la nullità del connesso contratto di finanziamento. Fra le tante, Trib. Mi. 6796/2013; Trib. Rovigo 26/2011, C.App.Trieste, 619/2913.
|
||