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È legittimo convocare l'assemblea con email se c'è accordo?

È legittimo inviare la convocazione dell'assemblea condominiale con posta ordinaria? Secondo la Corte d'Appello di Brescia, se c'è accordo con il condòmino, sì.
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Legittima la convocazione in assemblea con email ordinaria?


È legittimo inviare la convocazione dell'assemblea condominale tramite posta elettronica ordinaria?

Prima non era possibile avere una risposta certa e dunque era ammesso qualunque mezzo che consentisse di raggiungere lo scopo, cioè quello di permettere al condòmino di essere a conoscenza della convocazione.

Condominio
Invece, secondo la legge di riforma del condominio, come vedremo, la risposta alla domanda è no. Eppure dalla riforma del condominio ad oggi, la domanda è stata proposta è riproposta.

E nella prassi come sappiamo, è comunque diffusa la convocazione per posta ordinaria; spesso dietro accordo, o addirittura dietro richiesta, del condòmino.

Ma è sufficiente tale accordo?

Effettivamente, quella della convocazione per posta ordinaria è una modalità che soddisfa molte esigenze: quelle delle casse del condominio – l'invio per email ordinaria non costa nulla -; quelle dell'amministratore - non sempre gli amministratori hanno una pec e non sempre sono abituati ad utilizzarla e comunque, la pec è equipollente alla raccomandata solo se è diretta ad altra pec (v. D.P.R. n. 68/2005): non lo è, dunque, se l'indirizzo del destinatario è un'email ordinaria; sempre dell'amministratore, perché, a differenzia di altri mezzi, non deve uscire dallo studio, incaricare altri soggetti, effettuare pagamenti; le esigenze dei condòmini (o almeno di alcuni), perché solo alcuni hanno la pec ed è comunque comodo ricevere le comunicazioni per computer piuttosto che per posta cartacea (con le conseguenze che derivano in caso di assenza, ritiro della posta in giacenza, costi, etc.).

Convocazione di assemblea di condominio per posta elettronica
Al contempo però è da considerare che chi non utilizza la posta elettronica per lavoro, spesso dimentica di aprirla (il problema non cambia che si tratti di pec o di email ordinaria).

Resta il fatto che la comunicazione per posta ordinaria non ha valore di legge e che un domani il condòmino che fino al giorno prima non aveva contestato tale modalità o che addirittura l'aveva espressamente richiesta, può (strumentalizzando o no la circostanza) e contestare la regolarità di detta modalità di convocazione.

Insomma, l'invio per posta ordinaria può trasformarsi in una forma di ricatto latente ai danni dell'amministratore. D'altra parte, però, l'invio di raccomandate o la consegna a mani non sono amate da tutti i condòmini, causa costi e perdita di tempo.

Dunque, che deve fare l'amministratore per salvare capra e cavoli?

La questione giunge spesso in tribunale e lì, nel caso specifico della sentenza n. 4 del 2019 decisa dalla Corte d'Appello di Brescia, è stata decisa in senso favorevole all'invio per posta ordinaria.

Vediamo perché.


Modi di convocazione assemblea condominiale prima della riforma


Come accennato, prima della riforma del condominio (L. n. 220/2012), la legge non prevedeva delle modalità specifiche in ordine alla convocazione dell' assemblea di condominio: vigeva dunque il principio della libertà delle forme, dovendosi ovviamente salvaguardare e provare il raggiungimento dello scopo e cioè l'esigenza che tutti fossero a conoscenza della convocazione in assemblea: ad es. si era anche ammessa la convocazione per via orale. In caso di contestazione, l'amministratore era dunque tenuto solo a dimostrare di avere raggiunto lo scopo, che è quello di convocare tutti i condòmini (v. art. 1136, co. 6 c.c.).

Ciò, in assenza di previsioni specifiche nel regolamento di condominio.


Modi di convocazione riunione condominiale dopo la riforma


La riforma del condominio, modificando l'art. 66 disp. att. e trans. c.c., ha invece previsto, per quanto qui interessa, che l'avviso di convocazione può avvenire:

a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano (v. art. 66 disp. att e trans.c.c.)


Tale previsione è stata interpretata come tassativa e dunque esclusiva di altre modalità.

Ricordiamo la sentenza n. 3350 del 2014 con cui il Tribunale di Genova ha statuito che


alla luce del chiaro tenore letterale della norma e della indicazione di specifiche modalità di convocazione, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa;“ e che “se in passato vigeva in passato il principio di libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità citata, per cui l'unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo, con le modifiche intervenute con la L. n. 220 del 2012 l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma (Trib. Genova n. 3350 del 2014).



Mancata convocazione in assemblea: vizio di validità della decisione


Ricordiamo inoltre che sempre a seguito delle riforma del condominio, la mancata (tardiva o incompleta) convocazione in assemblea di tutti i condòmini è oggi causa di annullabilità della decisione, impugnabile entro trenta giorni dalla ricezione del verbale ai sensi dell'art. 1137 c.c. (v. art. 66 disp. att. e trans. c.c.).

Edificio condominialeIl principio era già stato affermato in giurisprudenza (v. Cass. SS. UU. n. 4086/2005).

Il termine, nel caso specifico della contestazione della convocazione e mezzo email ordinaria, può decorrere solo dalla ricezione del verbale: infatti, mentre con riferimento ad altri vizi il termine potrebbe decorrere dal giorno dell'assemblea, se il condòmino contestatore fosse presente, in questo caso così non è perché se il condòmino fosse presente in assemblea ciò sanerebbe il vizio dell'irregolare convocazione, rendendo infondata la contestazione.


Convocazione assemblea con posta ordinaria legittima se c'è accordo?


La sentenza n. 4 del 2019 della Corte d'Appello di Brescia afferma un nuovo principio: ferme restando le prescrizioni di legge, se c'è accordo tra amministratore e condòmino sulla convocazione tramite posta ordinaria, la convocazione inviata in tal modo è legittima.

Così si esprime la sentenza circa la contestazione effettuata dal condòmino in merito alla convocazione per email e non per pec, modalità effettuata su richiesta dello stesso condòmino:

se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino … ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, (omissis...). Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino (C.te App. Brescia n. 4/2019).



Per quanto la sentenza esprima il pensiero di molti non professionisti - d'altronde l'utilizzo dell'email è molto diffuso nella prassi anche per comunicazioni importanti - essa contrasta con l'inderogabilità (prevista ex art. 72 disp. att. e trans. c.c.) della norma che indica le modalità di convocazione dell'assemblea.

Ricordiamo che si tratta di una sentenza emessa da un giudice di secondo grado, dunque ricorribile in Cassazione, e che quindi sarebbe interessante vedere cosa decideranno sulla questione i giudici di legittimità.

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Convocazione assemblea condominiale per email e pec
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