Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Contatore condominiale
Di norma il condominio è dotato di un contatore generale per il consumo di energia elettrica; ciò comporta che su quell'utenza vadano ad incidere i consumi di tutti quegli impianti che necessitano di elettricità per il loro funzionamento.
Si pensi, per fare alcuni esempi, all'impianto di ascensore, all'autoclave e ultimo ma non ultimo alla corrente elettrica per l'illuminazione delle scale.
Nei casi in cui è presente un solo contatore per tutte queste utenze, spetta all'assemblea decidere come ripartire quella spesa in relazione ai vari impianti; vediamo come.
C'è una norma del codice civile, esattamente il secondo comma dell'art. 1123, che recita:
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
La regola consente la ripartizione delle spese in base all'uso. Si badi; come ha più volte chiarito la giurisprudenza, l'uso cui fa riferimento la norma in esame non è l'uso reale di ciascun condomino, bensì l'uso potenziale che ognuno può fare di un bene.
In questi casi, pertanto, l'assemblea può considerare ogni singolo impianto e valutarlo come portatore di una voce di spesa a sé stante.
Per fare ciò è necessario individuare, convenzionalmente, una percentuale ipotetica di consumo da attribuire a quell'impianto.
Così, a puro titolo esemplificativo, l'assemblea può decidere che il consumo di energia elettrica dell'ascensore debba coincidere al 60% dell'importo fatturato, quello per l'autoclave al 30% e quello per la luce scale al restante 10%.
Se la spesa per il consumo a fine anno è pari a mille, quindi, l'amministratore dovrà imputare 600 all'ascensore e così via.
Quella spesa, poi, dovrà a sua volta essere ripartita tra tutti i condomini in base alla tabella millesimale di riferimento del singolo impianto (si tratta solitamente di tabelle d'uso).
Esistono, tuttavia, degli strumenti di rilevazione dei consumi effettivi che l'assemblea può decidere di far installare; si tratta dei così detti contatori di sottrazione di riferimento del singolo impianto collegato al contatore generale di energia elettrica.
Contatori di sottrazione e quorum deliberativi
Quali sono le maggioranze necessarie a consentire l'installazione di questo genere di strumenti?
Partiamo dal dato certo: l'installazione dei contatori di sottrazione non rappresenta un'innovazione.
Per innovazioni delle cose comuni – afferma la Cassazione – s'intendono, dunque, non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602) (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).
Chiaramente il contatore di sottrazione serve solamente a rilevare l'esatto consumo dell'impianto collegato al contatore generale al fine di consentire un preciso addebito dei costi parziali.
Più che di un'innovazione, quindi, bisogna parlare di una modificazione della cosa comune, utile a garantire una corretta ripartizione delle spese.
Essendo questo il quadro giuridico, l'assemblea potrà deliberare questa spesa e quella relativa all'installazione:
a) in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1136, secondo comma, c.c.);
b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 333 millesimi (art. 1136, terzo comma, c.c.).
E se la decisione dovesse essere presa autonomamente dall'amministratore?
In quel caso, ad avviso di chi scrive, si tratterebbe di una spesa che dovrebbe passare al vaglio dell'assemblea, insomma un intervento da ratificare, a meno che non lo si voglia considerare un opera destinata a disciplinare la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini (art. 1130 n. 2 c.c.).
Ad ogni buon conto, se l'amministratore dovesse prendere una simile iniziativa perché, ad esempio, richiestogli dai condomini verbalmente, sarebbe comunque consigliabile agire chiedendo in anticipo le spese ai comproprietari (insomma senza anticipazioni), in modo che già il versamento della somma equivalga ad un'accettazione implicita dell'intervento di apposizione del contatore di sottrazione.
Qualora invece l'amministratore dovesse agire di propria iniziativa, anticipando la spesa, quest'ultima dovrebbe essere posta al vaglio dell'assemblea al momento dell'approvazione del rendiconto annuale di gestione e non è da escludersi una contestazione, con conseguente contenzioso.