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Condominio, condotte illecite e responsabilità

Se una deliberazione condominiale può comportare la commissione di illeciti, il condomino può semplicemente dissociarsi da quella decisione oppure deve impugnarla?
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Delibere condominiali e condotte illecite


Che cosa accade se l'assemblea di un condominio delibera di tenere un comportamento illecito?

DeliberaVisto che le delibere salvo annullamento (e/o sospensione provvisoria) sono obbligatorie per tutti i condomini, si può concludere che l'assise può prescrivere azioni illecite?

Si badi, non stiamo parlando di atti criminali; illecito è ogni comportamento che è contrario al diritto. Anche deliberare la regolamentazione dell'uso di una cosa di proprietà esclusiva come fosse condominiale è illecito.

Per rispondere alle domande vale la pena fare riferimento ad una sentenza del Tribunale di Genova, resa il 28 febbraio 2014, con la quale si è affrontato un caso molto simile a quello appena portato come esempio.


Illeciti e conseguenze civili


Nel caso risolto dal Tribunale ligure le parti litigavano in merito alla misura del risarcimento dovuto da un condominio ad una serie di condomini.

Motivo: il condominio citato in giudizio aveva deciso, con propria delibera, l'apposizione di una sbarra ad un'area di parcheggio comune a più fabbricati al fine di consentire l'uso di quella zona solamente ai comproprietari delle unità immobiliari site in quello stabile.

A seguito di un giudizio possessorio (leggasi controversia finalizzata a risolvere conflitti inerenti la proprietà o il possesso di un bene) se ne instaurava un altro risarcitorio, ossia finalizzato a quantificare il danno discendente da quella decisione qualificata come illecita.

Il condominio che aveva deliberato l'apposizione della sbarra eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

In sostanza, diceva la compagine, poiché la causa è connessa ad un diritto reale (titolarità dell'area di parcheggio) il giudizio doveva essere instaurato contro tutti i comproprietari e non contro il condominio (che in queste cause non ha competenza).

Il giudice ha rigettato questa eccezione.

Si legge in sentenza che l'obbligazione risarcitoria sorge a seguito di una violazione del diritto altrui che può ben esser fatta risalire alla comunità dei soggetti collettivamente costituenti in condominio e tutto globalmente rappresentati dagli organi dello stesso.

Delibera assembleareIn questo contesto, prosegue il Tribunale di Genova, è pacifico che il condominio, nella persona del suo amministratore debitamente autorizzato dall'assemblea ex art. 1131 comma 3 del c.c., come in effetti nel caso, possa stare in giudizio - per resistere ad una domanda risarcitoria- per conto di tutti i condomini, condomini che così, collettivamente indicati come condominio, sono considerati quali potenziali termini passivi dell'azione risarcitoria e quindi come tutti potenziali obbligati.

Del resto anche al momento della commissione dell'illecito lo stesso risulta commissionato dal condominio nel suo complesso a seguito di una apposita delibera assembleare del 1986 che prevedeva l'apposizione della sbarra.

Si noti che le delibere assembleari, così come le azioni conseguenti dell'amministratore, hanno, in prima battuta, la facoltà di coinvolgere nell'illecito l'intero complesso di persone (i condomini) in nome e per conto dei quali l'azione illecita viene commessa (Trib. Genova 28 febbraio 2014).


Delibere illecite e diritti dei singoli


Fin qui niente di nuovo. La parte originale della sentenza, se così si può dire, è quella immediatamente successiva; nel linguaggio tecnico giuridico diremmo che non si rivengono precedenti in termini.

Si legge nella pronuncia in esame che il sistema attuale salvaguarda la facoltà dei singoli di liberarsi dall'imputazione a sé dell'illecito collettivo con il meccanismo della dissociazione dalla lite di cui all'art. 1132 cc.

Tale meccanismo, ampliando il concetto di lite effettiva fino a quello di lite potenziale, consente anche al condominio di dissociarsi preventivamente da una azione illecita condominiale.

Nondimeno tale dissociazione opera su un piano diverso del mero dissenso o della mera assenza in sede di organi deliberativi e richiedere una manifestazione di volontà espressa.

In difetto di ciò il condomino è coinvolto in ogni caso nell'illecito di natura condominiale e, almeno verso terzi, ne risponde insieme agli altri, potendo benissimo la relativa condanna esser pronunciata nei confronti del condominio nel suo complesso (Trib. Genova 28 febbraio 2014).

L'art. 1132 c.c., quello che consente ai condomini di dissociarsi dall'esito negativo della lite, rappresenta una delle norme di più incerta interpretazione in materia condominiale.

La lettura che viene fornita dal Tribunale di Genova, tuttavia, ci pare troppo audace. Un conto è una delibera che determina qualcosa su una lite, altro una delibera dalla quale, potenzialmente, potrebbe discendere una lite.

Nel primo caso, ricadiamo nell'ambito di applicazione dell'art. 1132 c.c.; nella seconda ipotesi, ad avviso di chi scrive, il condomino che ritiene una delibera foriera di contenzioso perché illecita potrà impugnarla ai sensi dell'art. 1137 c.c. e non dissociarsene in base all'art. 1132 c.c.

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