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L'asta immobiliare giudiziaria è una particolare tipologia d'asta che realizza la vendita forzata di uno o più beni immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica (società o enti), che ne subisce l'esproprio a causa di debiti insoluti.
Qualsiasi persona fisica o giuridica (ad eccezione del debitore) può partecipare all'asta immobiliare offrendo una somma di denaro per aggiudicarsi la proprietà dell'immobile.
L'asta è una modalità di acquisto che si sta diffondendo molto negli ultimi tempi e che spesso permette di aggiudicarsi immobili a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato stimato dal perito.
L'iter procedurale della vendita forzata inizia con l'ordinanza di vendita emanata dal giudice che contiene il termine entro cui vanno presentate le proposte di acquisto, le modalità e la data dell'udienza per la deliberazione sull'offerta e la gara tra gli offerenti. A questo punto la Cancelleria provvede a dare pubblico avviso dell'ordine di vendita a mezzo di quotidiani di informazione e appositi siti internet.
Come possiamo partecipare ad un'asta?
Innanzitutto è bene verificare il nostro effettivo interesse a partecipare all'asta. Ci sono due documenti che possiamo visionare: l'avviso di vendita (che contiene gli estremi per l'individuazione dell'immobile, il suo valore e altre notizie ritenute rilevanti ) e la perizia di stima.
L'immobile oggetto d'asta può essere anche visionato in accordo con il custode giudiziario nominato dal giudice delle esecuzioni.
Una volta verificato il nostro effettivo interesse, potremo presentare domanda di partecipazione all'asta. La modalità di presentazione dipende dal fatto che la vendita sia in busta chiusa o con incanto.
Nella vendita in busta chiusa ogni partecipante deve presentare un'offerta in busta chiusa appunto e senza segni di riconoscimento, contenente l'indicazione del prezzo offerto e una cauzione pari al 10% di quest'ultimo, unitamente a copia dei documenti richiesti dal bando di vendita. L'offerta deve essere presentata nei luoghi e nei tempi stabiliti nell'avviso di vendita.
Nella vendita con incanto ogni partecipante deve presentare domanda in carta legale, una cauzione pari all'importo indicato nell'avviso di vendita e copia dei documenti richiesti dal bando di vendita. Come nel caso precedente la domanda deve essere presentata nei luoghi e nei tempi stabiliti nell'avviso di vendita.
La gara in busta chiusa prevede che ogni partecipante si rechi nel luogo e nel giorno indicati nell'avviso di vendita. Durante l'udienza vengono aperte le buste in presenza dei vari offerenti. Se è stata presentata una sola offerta e questa supera di 1/5 il prezzo base d'asta, si procede all'aggiudicazione. Se l'unica offerta è pari al prezzo base d'asta si può comunque procedere all'aggiudicazione, ma solo col consenso del creditore procedente. Se invece ci sono più offerte, viene avviata una gara tra gli offerenti partendo dall'offerta più alta. Per la vendita in busta chiusa l'aggiudicazione è sempre definitiva.
Nella gara con incanto ogni partecipante deve presentarsi nel luogo e nel giorno indicati nell'avviso di vendita e proporre offerte in aumento rispetto al prezzo base stabilito, con un rilancio obbligatorio il cui importo è fissato nell'avviso d'asta. La gara termina quando entro 3 minuti dall'ultima offerta nessuno proponga un'offerta maggiore. Si identifica così l'aggiudicatario provvisorio.
Entro 10 giorni dalla vendita con incanto viene data la possibilità a chiunque di presentare un'offerta aumentata di 1/5 del prezzo di aggiudicazione. Se questa viene presentata viene indetta una nuova gara a cui potranno partecipare l'aggiudicatario provvisorio, il nuovo offerente e tutti gli altri partecipanti alla precedente gara intenzionati a partecipare alla nuova gara, che dovranno depositare il doppio della cauzione.
La persona fisica o giuridica che si aggiudica l'asta deve versare l'importo di aggiudicazione entro i termini e nelle modalità indicate nell'avviso di vendita. Ovviamente dall'importo va detratta la cauzione rilasciata alla presentazione della domanda.
Ai partecipanti ad un'asta immobiliare giudiziaria è consentito chiedere mutui ipotecari. Per queste situazioni, entro i termini di versamento del saldo del prezzo, dovrà essere perfezionato un mutuo di scopo per l'acquisto del bene, che preveda il versamento diretto delle somme erogate e sia garantito da ipoteca di primo grado sul bene aggiudicato.
L'atto con cui il giudice delle esecuzioni trasferisce il bene espropriato all'aggiudicatario è detto decreto di trasferimento. Questo documento contiene anche l'ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l'immobile.
Il decreto di trasferimento costituisce titolo per la trascrizione della vendita e titolo esecutivo per il rilascio.
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