|
Dimostrare l'esistenza di un edificio costruito prima del 1967 è da sempre stato una caso molto sentito, dibattuto, discusso in tutte le sedi istituzionali e spesso oggetto di numerose ed interminabili cause giudiziarie che hanno visto contrapposti il cittadino e le istituzioni locali, nonostante ben tre sanatorie edilizie (L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/2003), e anche oggi la questione è di estrema attualità.
Facciamo un po' di chiarezza sull'obbligatorietà del provvedimento autorizzativo comunale, nel corso del tempo.
L'orientamento che si è delineato nel corso dei decenni dettato da leggi e regolamenti, interpretazioni e spesso da sentenze della Suprema Corte, è questo:
La distinzione netta dei vari periodi descritti in precedenza, assume fondamentale importanza nel caso in cui ci si trovi davanti ad un immobile costruito senza la licenza edilizia o in parziale o totale difformità da essa.
Risalire all'esatto periodo della realizzazione del manufatto, sia esso una nuova costruzione, ampliamento o sopraelevazione è di vitale importanza perché ne deriva la fattibilità o meno di sanare l'abuso.
Purtroppo la prova documentale sulla data della costruzione ricade sul proprietario dell'immobile.
La prima cosa da fare è quella di accertare, con ragionevole certezza, la data o il periodo della edificazione, ricercando tra tutta la documentazione presente negli archivi di casa:
Possono essere un valido e fondamentale aiuto, le foto aeree ante 1° settembre 1967.
L'Istituto Geografico Militare, con sede a Firenze, ha nell'archivio foto aeree dal 1927 al 2010, si può chiedere copia indicando chiaramente il periodo e allegando un estratto di mappa catastale del terreno dove insiste il manufatto.
Diversamente anche il Servizio Geologico e Difesa del Suolo di ciascuna regione italiana dispone di un archivio particolareggiato del territorio.
Una volta individuato il periodo della costruzione è necessario accertarne la conformità o la difformità rispetto alle norme del regolamento edilizio vigente allora.
Nello specifico, sotto il profilo urbanistico rimane un abuso edilizio cosiddetto "minore", se realizzato in conformità degli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'esecuzione, senza vincoli territoriali, a cui farà seguito l'iter burocratico favorevole per determinare la liceità della costruzione e la conseguente conformità urbanistica.
In altri casi può essere una condizione insanabile con tutte le conseguenze di legge.
|
||