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Se pretendiamo qualcosa da qualcuno e l'altro non è disponibile a esaudire le nostre richieste, ma addirittura non ci risponde, o anzi le contesta, non possiamo fare altro che ricorrere al giudice.
Egli risolverà la controversia stabilendo in maniera incontrovertibile chi ha torto e chi ha ragione.
Si precisa che l'incontrovertibilità si avrà o una volta esauriti tutti i gradi di giudizio, o in assenza di impugnazioni (scaduti i termini di legge).
In termini tecnici si dice che alla fine del giudizio la questione sarà stata oggetto di accertamento.
Ci sono casi in cui la legge non richiede l'accertamento giudiziale: ad esempio, la cambiale è definita titolo esecutivo dalla legge (v. art. 63, R.D. 1568/1933, detta Legge Cambiaria); ciò vuol dire che chi possiede una cambiale (se questa è bollata originariamente o nel tempo richiesto dalla legge, ex art. 104, L. Cambiaria) può saltare la fase dell'accertamento.
Un volta in possesso del provvedimento giudiziale, pretenderemo (prima con le buone, cioè, con semplice notifica del provvedimento dotato di formula esecutiva), l'adempimento del giudicato.
Alle volte i provvedimenti sono immediatamente esecutivi, altre volte bisogna attendere del tempo.
Ad esempio, un decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali, è immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, per espressa previsione di legge (art. 63, disp.att. c.c.).
Invece, un decreto ingiuntivo basato, ad esempio, su una qualunque prova scritta non sempre lo è.
Ove non necessario l'accertamento giudiziale, si può direttamente notificare il titolo e il precetto: per tornare all'esempio della cambiale, si tratterà di notificare il precetto (che dovrà necessariamente contenere la trascrizione della cambiale, ex art. 63, R.D. indicato ed ex art. 480 c.p.c.), per poi passare all'esecuzione.
Se l'adempimento non arriva nemmeno a questo punto, si darà inizio all'azione detta esecutiva.
L'azione esecutiva, che, come dice la parola stessa, è volta a ottenere l'esecuzione del dovuto, può essere di vari tipi, a seconda del risultato che si vuole ottenere, e anche a seconda dei beni del debitore che si aggrediscono.
Quanto al risultato, l'azione infatti può essere volta a ottenere l'esatta esecuzione dell'oggetto della prestazione, può cioè essere in forma specifica, o, invece, per equivalente, cioè volta a ottenere l'equivalente in denaro della prestazione dovuta sottraendo al debitore alcuni suoi beni.
Tra le prime abbiamo l'esecuzione per consegna (di beni mobili) o rilascio (di beni immobili) (v. artt. 605 e ss. c.p.c. o l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, come quella relativa alla demolizione o alla costruzione di un'opera (v. artt. 612 e ss. c.p.c.).
Tra le seconde, abbiamo l'espropriazione immobiliare, l'espropriazione mobiliare presso il debitore, e l'espropriazione mobiliare presso il terzo.
La scelta tra le varie forme è data dal tipo di diritto fatto valere, dalle circostanze di fatto, e in parte dalla preferenza del titolare del diritto. Ad esempio, se un credito non è elevato si eviterà l'azione esecutiva immobilire, lunga e costosa.
Come detto, l'espropriazione forzata può essere immobiliare, mobiliare presso il debitore e mobiliare presso terzi.
Come immaginabile, la prima ha a oggetto un (oppure dei) bene/i immobiliare/i intestato/i al debitore, la seconda ha a oggetto i beni mobili del debitore e l'ultima riguarda i beni presso un terzo il quale è a sua volta debitore del nostro debitore.
Per il creditore, la difficoltà primaria a questo punto è quella di individuare i beni del debitore, sperando che ne abbia.
Eh sì, perché scoprire a questo punto che egli non ha intestato alcunchè non sarebbe bello. Vorrà dire aver buttato via anni, soldi, speranze e stress.
Ecco (anche) perché è importante valutare bene, prima di iniziare una causa, verificando se il debitore ha dei beni intestati (beni che con il tempo potrebbero comunque venire meno) e, se capita, scegliere con attenzione tra un compromesso (in sostanza un accordo stragiudiziale, più sicuro nell'esito, anche se meno soddisfacente), e una sentenza (remota e imposta da un terzo, quindi più incerta, sia nel contenuto che nell'esecuzione).
A ogni modo, alcune banche dati sono - possiamo dire da sempre - di libero accesso: prima fra tutte i registri immobiliari; ma abbiamo anche i registri automobilistici.
Per il resto ci si dovrà spesso affidare al passaparola, ai pettegolezzi, agli investigatori privati etc...
Come noto, molte altre banche dati, tra cui quelle bancarie, quelle pensionistiche etc... non sono aperte al pubblico e per avere informazioni bisogna avere un ordine del giudice, dunque pagare senza sapere che ne sarà, e attendere, prima l'ordine del giudice, poi la risposta dell'ente.
Di recente è stata introdotta una nuova norma nel codice di procedura civile che disciplina La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (v. art. 492-bis c.p.c.).
Tale novità, dato il contesto, appena descritto, in cui va a inserirsi, si presenta fino a oggi in astratto molto utile.
La norma prevede la possibilità per il creditore di ottenere che ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
L'art.155-quinques prevede poi che se le strutture tecnologiche necessarie per consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti, il creditore può essere autorizzato a richiedere le informazioni direttamente agli enti.
Introdotta nel 2014 (con il D.L. n. 132/2014), fino a oggi è stata ancora poco applicata dai tribunali, in assenza della decretazione esecutiva; sabato 27 giugno 2015 è stato pubblicato il D.L. 83/2015 che (modificando l'art. 155-quinques disp.att. e l'art. 492-bis c.p.c.), espressamente consente che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati... non sono funzionanti il creditore possa essere autorizzato a effettuare la richiesta diretta alle banche dati anche fino all'emissione del decreto ministeriale attestante la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati.
Tale novità porta alcuni a ritenere che la norma sia divenuta immediatamente applicabile, mentre per altri consentirebbe solo l'accesso diretto del creditore nel caso di mancato funzionamento dei sistemi.
L'art. 483 c.p.c. consente infine l'attivazione di più procedure esecutive (nei confronti dello stesso debitore) contemporaneamente, sempre che il giudice dell'esecuzione, su richiesta del debitore, non ne disponga una limitazione.
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