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La vita all'interno di un condominio è spesso caratterizzata da conflitti e discussioni che a volte sfociano in vere e proprie cause legali.
Le liti possono sorgere tra il condominio e uno o più condomini oppure tra il condominio e soggetti estranei alla compagine condominiale.
Quel che è certo è che talvolta le controversie non si risolvono bonariamente e si devono coinvolgere avvocati al fine di recarsi dinnanzi al Giudice per dirimere la controversia.
Se, tuttavia, un condomino manifesta il proprio dissenso nei confronti della lite, ovvero non vuole partecipare al giudizio, la legge consente di prendere le distanze da quelle che saranno le conseguenze della lite.
Questo sia nel caso in cui il condominio abbia avviato un' azione legale, sia nel caso in cui sia stato chiamato in causa e abbia deciso di intraprendere un'azione difensiva.
Il dissenso alle liti viene previsto e disciplinato dall'articolo 1132 del codice civile. Vediamo cosa si dice in merito e quali sono le regole da osservare.
Ipotizziamo che l'assemblea condominiale abbia deciso di promuovere una lite o di resistere a un'azione da altri proposta. Il condomino che non è d'accordo può prendere le distanze da quelli che saranno gli effetti dell'attività legale intrapresa.
Per le più svariate ragioni non è detto che tutti i condomini siano consenzienti in merito alle decisioni assunte dall'assemblea.
Un condomino può dunque essere contrario e non voler intraprendere una causa o costituirsi in giudizio qualora la causa sia intrapresa da altri.
Appurato che esiste la possibilità di dissentire, è bene sapere come questo dissenso debba essere manifestato dal condomino per poter avere valenza legale.
È opportuno subito specificare che siamo nell'ambito di una deroga alla regola generale secondo la quale il rispetto delle delibere assembleari è obbligatorio nei confronti di tutti i condomini anche per quelli astenuti, non presenti o dissenzienti.
Quando la delibera ha ad oggetto la necessità di adire l'autorità giudiziaria le cose stanno diversamente e il legislatore stesso si manifesta più flessibile.
Il condomino dissenziente dovrà provvedere a notificare all'amministratore dello stabile l'intenzione di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, in caso di soccombenza del condominio.
L'atto in questione dovrà essere notificato entro un termine preciso, ovvero entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della delibera assembleare.
L'atto sottoscritto può essere notificato tramite ufficiali giudiziari oppure inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
In alternativa, si considera una valida comunicazione la manifestazione di volontà che avvenga durante lo svolgimento dell'assemblea stessa.
Qualora a seguito della decisione del Giudice il condominio debba pagare una somma alla parte vittoriosa in virtù della comunicazione da lui effettuata, il condomino dissenziente avrà diritto a rivalersi per le somme da lui corrisposte cui è tenuto in forza della responsabilità solidale tra condomini.
Il dissenso consente dunque al condomino di non effettuare alcun esborso qualora il condominio dovesse perdere la causa.
Qualora invece l'esito della lite sia favorevole al condominio, il condomino cui derivi un effetto favorevole a seguito della decisione del Giudice è obbligato a concorrere nelle spese giudiziali che non siano state versate dalla parte soccombente.
In sostanza dovrà contribuire per quella parte delle spese che resteranno a carico del condominio vittorioso.
Il dissenso del condomino incontra dei limiti.
Non si può dissentire, infatti, nei casi in cui la materia del contendere rientri nell'ambito dei poteri specifici in capo all'amministratore dello stabile. In tal caso le decisioni dell'amministratore sono obbligatorie nei confronti dei condomini.
La disposizione legislativa non troverà pertanto applicazione per quelle liti sia attive che passive sostenute dall'amministratore in base alle sue specifiche competenze, quando cioè egli può agire o resistere senza dover convocare l'assemblea.
Presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza di una delibera dell'assemblea favorevole alla procedura giudiziaria che abbia a oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa.
Unica possibilità in tal caso è che il condomino in assemblea impugni il provvedimento preso dall'amministratore dello stabile al fine di invalidarlo oppure si rivolga direttamente all'autorità giudiziaria per contestare una delibera che ritiene annullabile.
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