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L'utilizzo degli impianti fotovoltaici è ormai diffuso in molte abitazioni, tanto che non è più raro distinguere la presenza dei pannelli sui tetti di molte case.
Anzi, di recente, l'utilizzo del sole e di altre fonti rinnovabili è addirittura diventato un obbligo normativo per gli edifici di nuova costruzione.
Naturalmente quanto si tratta di impianti di piccola entità, essi si configurano come pertinenza delle abitazioni, ma al di sopra di una certa consistenza l'impianto si configura come una vera e propria piccola centrale elettrica.
È allora necessario procedere all'accatastamento dell'immobile su cui sono installati i pannelli nella categoria D1 - opifici industriali.
Per chiarire quando è necessario procedere a questo accatastamento, l'Agenzia del Territorio ha recentemente pubblicato una nota esplicativa.
La nota n. 31892 del 22 giugno scorso è stata indirizzata ad uffici provinciali e direzioni regionali, proprio per fornire indicazioni in merito alle procedure da seguire per l'accatastamento di immobili che ospitano impianti fotovoltaici.
Il documento è suddiviso in tre paragrafi:
- Criteri generali per l'attribuzione della categoria e della rendita
- Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l'obbligo di accatastamento
- La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici
È inoltre allegato un documento tecnico che contiene alcuni esempi su come inserire i fabbricati in mappa, come rappresentare in planimetria gli impianti installati sui tetti e alcuni casi particolari di intestazione dei fabbricati interessati.
Nelle note viene naturalmente specificato che ci sono alcuni casi in cui non è necessario procedere all'accatastamento dell'impianto.
Si tratta di quei casi in cui l'impianto fotovoltaico risulta architettonicamente integrato o parzialmente integrato, secondo i parametri stabiliti all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Oppure del caso in cui l'impianto risulti realizzato su aree di pertinenza comuni o esclusive di fabbricati già censiti al Catasto edilizio urbano, e che quindi non sono considerati come unità immobiliari autonome.
In queste due circostanze, infatti, gli impianti si configurano come pertinenze di edifici già regolarmente accatastati e pertanto non richiedono un accatastamento specifico.
Tuttavia è prevista la richiesta di variazione catastale, nel caso in cui l'impianto comporti una variazione della rendita catastale.
In particolare ciò avviene quando l'impianto incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, così come prevede la prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare dell'Agenzia del Territorio n. 10 del 4 agosto 2005).
L'Agenzia specifica invece che non ha alcuna importanza che l'impianto sia amovibile e spostabile in un altro luogo, perché comunque le parti che concorrono alla formazione del reddito di un fabbricato sono considerate come immobili.
Se si presenta la necessità di individuare separatamente l'impianto dall'immobile su cui è installato, ad esempio per un trasferimento di proprietà, sarà necessario provvedere al frazionamento del fabbricato interessato, individuando i vari elementi con differenti subalterni e poi procedendo all'accatastamento separato dell'impianto.
In ogni caso non sussiste nessun obbligo di dichiarazione al catasto, nei seguenti tre casi:
- la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 kw (si tratta di impianti di modesta entità destinati ai consumi domestici);
- la potenza nominale complessiva, espressa in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente che sia installato al suolo o che sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri cubi.
Nel terzo paragrafo la nota contiene le indicazioni necessarie al riconoscimento dei requisiti di ruralità degli edifici che ospitano gli impianti fotovoltaici.
In particolare, per riconoscere tale caratteristica agli edifici costruiti su fondo agricolo, deve essere soddisfatto almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- l'azienda agricola deve esistere, quindi si deve riscontrare la presenza di terreni e beni strumentali che siano, di fatto, correlati alla produzione agricola;
- l'energia sia prodotta dall'imprenditore agricolo nell'ambito dell'attività della sua azienda;
- l'impianto fotovoltaico sia posto nello stesso comune dove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi.
In particolare, per il riconoscimento della correlazione tra impianto ed attività agricola, è importante che, dopo i primi 200 kw prodotti, l'energia derivi da impianti integrati. Inoltre il volume d'affari derivante dalla produzione agricola deve essere maggiore di quello ottenuto grazie al fotovoltaico e infine, entro il limite di 1 Mw, per ogni 10 kw prodotti dopo i primi 200 kw, si deve possedere un ettaro di terra destinato ad attività agricola.
Ai fabbricati ai quali vengano riconosciute le caratteristiche di ruralità, dovrà essere attribuita la categoria D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
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