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La detrazione IRPEF al 50% per l'acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, il bonus mobili, è fruibile se le spese vengono indicate nel modello 730/2018. Ecco una mini guida sulla corretta compilazione della sezione III-C del quadro E Oneri e spese, dedicata al bonus in oggetto.
Prima di soffermarci sulla compilazione della denuncia dei redditi, è utile ricordare brevemente alcune caratteristiche generali della detrazione fiscale in oggetto.
Il bonus mobili è l'ulteriore detrazione al 50% fruibile dai contribuenti che godono della detrazione Irpef, sempre al 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Così chi ristruttura casa e gode della detrazione 50%, può fruire anche del bonus mobili, la detrazione 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici realizzato il 31 dicembre 2018.
Il bonus mobili spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro ed è ripartito in 10 rate annuali di pari importo.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 24/04/2015 n. 17/E, chiarisce inoltre che, seppur connesso alla detrazione per ristrutturazione edilizia, il bonus mobili è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione.
In caso quindi di decesso del contribuente, a differenza della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia, il bonus non utilizzato, in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.
La detrazione è fruibile per l'acquisto di:
-mobili (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione)
-grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento).
È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, mentre è escluso per l'acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo.
La detrazione spetta se le spese per l'acquisto sono sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (grazie alla Legge di Stabilità che ha prorogato la fruizione del bonus mobili di un altro anno) per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
-manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale;
-manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
-ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
-ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.
Sono interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici e come tale danno diritto al bonus mobili.
Nel caso invece di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).
La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante:
- bonifici bancari o postali,
- carte di credito o carte di debito.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Per fruire del bonus in oggetto il contribuente in primo luogo deve conservare la documentazione che attesta l'effettivo pagamento di mobili e grandi elettrodomestici, ossia:
-ricevute dei bonifici,
-ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
-documentazione di addebito sul conto corrente,
-fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Guardando alla dichiarazione dei redditi 2017, nel modello 730/2018 è dedicata al bonus mobili la Sezione III C - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento), al rigo E57.
In particolare in tale rigo nelle Colonne 1, 2, 3 e 4 Spese arredo immobili ristrutturati andrà indicata per ciascuna unità abitativa:
-il numero di rata (colonne 1 e 3)
-la spesa sostenuta (colonna 2 e 4) entro il limite di 10.000 euro.
Nell'unità abitativa oggetto degli interventi di ristrutturazione e del connesso bonus mobili sono comprese le pertinenze o la parte comune dell'edificio (il condominio), a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Ricordiamo che la detrazione fiscale è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l'assistenza fiscale. Così ad esempio, se nel 2016 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare 2 nella colonna 1 Numero rata e 10.000 nella colonna 2 Spesa arredo immobile.
In vigore da quest'anno il modello 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi che l'Agenzia delle Entrate compila con alcuni dati e spese sostenute dal contribuente e già conosciute al Fisco.
Tra queste rientrano anche le spese per le ristrutturazione edilizie e il connesso bonus mobili ma solo se erano presenti nella denuncia dei redditi dell'anno passato e quindi riferite ad interventi iniziati prima del 2017.
In caso contrario, come per la detrazione al 50 e al 65%, anche per il bonus mobili, spetta al contribuente integrare il 730 precompilato.
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