|
La norma generale dispone che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (v. art. 2740 c.c., co. 1).
A tale principio possono derogare solo specifiche disposizioni di legge (v. art. 2740, c.c., co.1).
Tra le specifiche disposizioni di legge, sparse nell'ordinamento civile, ad esempio abbiamo i limiti all'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale creato per fare fronte ai bisogni della famiglia per debiti che il creditore sapeva essere stati assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (v. artt. 167 e 170 c.c.); oppure i limiti all'esecuzione sui beni della comunione legale tra i coniugi, i quali beni non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione, se non per le obbligazioni contratte dopo il matrimonio, nei limiti della quota del singolo coniuge e nei casi in cui i creditori non riescano a soddisfarsi sui suoi beni personali, quando egli ha compiuto atti di straordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro, oppure, per le obbligazioni contratte prima del matrimonio, sempre nei limiti della quota personale e in via sussidiaria (v. artt. 188 e 189 c.c.).
Oppure, ancora, ai limiti dell'usufrutto legale, cioè dell'usufutto dei genitori sui beni del figlio (minore e non emancipato), il quale non può essere oggetto di pegno, di ipoteca e di esecuzione; l'esecuzione sui frutti dei beni del figlio non può avere luogo se riguarda debiti che il creditore sapeva essere stati assunti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (v. art. 326 c.c.).
In sede poi di disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore la legge esclude in via assoluta o relativa il pignoramento di alcuni beni.
Tale esclusione si aggiunge alle altre e non è data per speciali inquadramenti di altri regimi giuridici, ma, come si può notare agevolmente, è data in sè e per sè, da ragioni di solidarietà sociale e a tutela della dignità dell'individuo e anche di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art. 514 c.p.c. non si possono mai pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) ...; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Il numero 4 dell'art. 514 prevedeva, sino alla legge di riforma n. 52/2006 anche gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; con la riforma detti beni sono divenuti solo relativamente pignorabili.
Sono cioè normalmente pignorabili, anche se a certe condizioni ed entro certi limiti; infatti, oggi sono inseriti nell'art. 515, c.p.c., dedicato alle cose relativamente pignorabili, precisamente al comma 3.
Si premette che già prima della riforma gli strumenti di lavoro assolutamente impignorabili erano solo quelli che avevano il requisito dell'indispensabilità per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; la pignorabilità è oggi ammessa, sempre con riferimento agli strumenti indispensabili, e solo entro un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti o indicati dal debitore non appare sufficiente a soddisfare il credito. Il limite non si applica nel caso di debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Tra i beni mobili relativamente pignorabili, oltre agli strumenti di lavoro vi sono poi altre cose relativamente pignorabili e cioè quelle cose tenute presso il fondo agricolo per il servizio e la coltivazione del medesimo, le quali possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto se non vi sono altri mobili; a ogni modo il giudice, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento le cose necessarie per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione se destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Vi sono dei pignoramenti che sono consentiti solo in particolari circostanze di tempo e che riguardano i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, i quali possono essere colti solo nelle ultime sei settimane prima della raccolta, a meno che il pignorante non si assuma le spese per la custodia; la legge dedica un comma ai bachi da seta, sancendo che questi possono essere pignorati solo quando sono presenti nella maggior parte dei rami per formare il bozzolo (v. art. 516 c.p.c.).
Secondo la giurisprudenza i beni che si trovano in un luogo che risulta appartenente al debitore sono da presumersi suoi.
L'ufficiale giudiziario non potrà fare altre valutazioni, essendo la sua un'attività meramente esecutiva, e il terzo eventualmente proprietario dovrà farsi valere mediante opposizione davanti al giudice.
Il caso concreto è quello del debitore che vive insieme ad altri: nel momento in cui giunge l'ufficiale giudiziario, egli potrà pignorare ogni bene...
Spetterà poi all'effettivo proprietario fare opposizione (v. Cass. n. 23625/2012), allegando prova della titolarità. E se la prova non c'è? Addio bene.
|
||