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Il processo di esecuzione regola quella fase in cui il creditore utilizza l'azione esecutiva, cioè cerca di ottenere la soddisfazione del suo diritto coattivamente, dunque anche contro la volontà del debitore.
Vediamo qui quali sono le norme principali che regolano un particolare tipo di esecuzione, cioè quella detta mobiliare presso il debitore; in particolare vediamo come è regolata la fase del pignoramento dei beni, fermo restando che i singoli casi devono essere specificamente studiati.
Innanzitutto il creditore, rimasto insoddisfatto, una volta munitosi del titolo esecutivo (ad es. una sentenza), lo notifica al debitore.
Insieme al titolo il creditore notificherà al debitore (contemporaneamente o dopo) il precetto, cioè, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (quando il pignoramento riguarda un bene oggetto di pegno o ipoteca per debito altrui, la notifica va fatta anche al terzo).
Il giudice può autorizzare l'esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo (v. art. 480 e 482 c.p.c.).
Trascorsi i dieci giorni senza che sia avvenuto il pagamento, il creditore procederà dunque con l'esecuzione forzata.
A quel punto, se non lo si è fatto prima, sarà il caso di pensare seriamente di rivolgersi a un avvocato.
Peraltro, spesso le somme dei debiti che portano al pignoramento mobiliare sono ancora contenute, dunque perché non tentare un accordo con la controparte per un pagamento sostenibile?
Come noto, l'esecuzione forzata, regolata dal titolo III del codice di procedura civile, può essere di vari tipi: abbiamo l'esecuzione forzata in forma specifica, diretta a ottenere un adempimento specifico, oppure, più spesso, abbiamo l'espropriazione forzata, cioè il procedimento volto a sottrarre alcuni beni del debitore e a convertirli in danaro, per soddisfare il credito.
In generale l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento (v. art. 491 c.p.c.), il quale consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (v. art. 492 c.p.c.); il pignoramento può non esserci nel caso vi sia un unico creditore e il bene sia gravato da pegno o ipoteca.
Il pignoramento deve inoltre contenere l'invito al debitore a indicare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza di detta indicazione o in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, egli depositi in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza e una somma di denaro pari ad almeno un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, sotratti i pagamenti effettuati, di cui deve essere data prova documentale.
Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente o ne è evidente la lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare se vi sono altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (v. art. 492 c.p.c.).
La dichiarazione del debitore è verbalizzata e il debitore la sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate (ed è reato la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento dei beni, v. art. 492 c.p.c. e 388, co.3, c.p.) e l'ufficiale giudiziario si reca nel luogo in cui si trovano, per le operazioni relative alla custodia (v. art. 520 c.p.c.) (o, se il luogo è in altro circondario, invia copia del verbale al collega territorialmente competente).
Se vengono dichiarati crediti o cose mobili che si trovano in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche con la responsabilità penale per la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento dei beni di cui all'art. 388, co.4, c.p., se il terzo effettua il pagamento o restituisce il bene prima di ricevere la notifica dell'atto di pignoramento. Se infine il debitore indica dei beni immobili, il creditore procede con la notifica del pignoramento per la procedura esecutiva immobiliare (v. artt. 555 e ss. c.p.c.).
Entrando nello specifico della procedura per l'esecuzione mobiliare presso il debitore, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si recherà presso il debitore, per cercare le cose da pignorare (dunque, nell'abitazione, come in altri luoghi a lui appartenenti; è stato deciso che gli altri luoghi non devono appartenergli formalmente, ma è sufficiente che egli vi esplichi le sue attività, v. Trib. Lucca, 27 gennaio 1995).
La ricerca potrà avvenire anche sulla persona del debitore, nel rispetto del decoro (v. art. 513 c.p.c.). Alle attività relative al pignoramento potrà partecipare anche il creditore con un avvocato e un esperto o con uno dei essi (v. art.165 disp. att. c.p.c.).
Una volta giunto sul posto, l'ufficiale giudiziario adotterà i provvedimenti necessari, secondo le circostanze, ad esempio per aprire porte o vincere la resistenza del debitore o di altri o allontanare soggetti che disturbano l'esecuzione del pignoramento e, nel caso, chiamerà la forza pubblica (v. art. 513 c.p.c.).
Se esistono beni che non si trovano presso il debitore, ma di cui egli può disporre direttamente, su richiesta del creditore, il giudice potrà autorizzarne il pignoramento.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario potrà sottoporre a pignoramento mobiliare presso il debitore, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.
Vi sono alcuni beni dichiarati assolutamente impignorabili dalla legge (v. art. 514 c.p.c.) e altri che invece sono pignorabili solo in certi casi (v. artt. 515 e 516 c.p.c.).
Il pignoramento può avvenire solo nei giorni feriali e solo dalle 7 alle 21. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte dalla legge può essere portato a termine.
L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento.
Per la conservazione delle altre cose se il creditore ne fa richiesta, l'ufficiale giudiziario le trasporterà in un luogo di pubblico deposito oppure le affiderà a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza la custodia viene affidata agli istituti autorizzati.
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. La nomina è verbalizzata e il custode sottoscrive il verbale.
L'ufficiale giudiziario autorizzerà il custode a lasciarle le cose nell'immobile appartenente al debitore oppure a trasportarle altrove, il tutto al fine di garantire la conservazkone delle cose pignorate.
Il custode potrà fare uso delle cose pignorate solo con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e deve depositare in cancelleria il rendiconto della gestione (v. artt. 521 e 593 c.p.c.).
La figura del custode è prevista sino al momento del deposito dell'istanza di vendita, quando il giudice ordinerà la sostituzione del custode nominando un istituto autorizzato, il quale, entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al prelievo dei beni pignorati e al trasporto presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, se necessario per prelevare i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di poterli custodire nel luogo in cui si trovano (v. art. 521 c.p.c.).
I beni da pignorare dovranno essere comunque scelti preferendo quelli che l'ufficiale giudicherà essere di più facile e pronta liquidazione. In ogni caso egli dovrà preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni oggetto che appaia di pronta e facile realizzazione (v. art. 517 c.p.c.).
L'ufficiale giudiziario stenderà un verbale delle operazioni svolte; nel verbale darà atto di avere ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati, descriverà i beni pignorati, nonché il loro stato, mediante foto o altro mezzo di ripresa audiovisiva, attribuendogli il presumibile valore di realizzo, eventualmente con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto (v. art. 518 c.p.c.).
Nel verbale l'ufficiale giudiziario riporta le disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, co. 2, c.p.c., e cioè una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni e non palesemente incapace, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione per il debitore.
Se dette persone non ci sono affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Se il creditore lo richiede (non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita), il giudice, nominato eventualmente uno stimatore, ordina l'integrazione del pignoramento, se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato a verbale. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni(v. art. 518 c.p.c.).
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