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Barriere architettoniche in condominio e innovazioni

Le barriere architettoniche in condominio possono essere eliminate con le speciali maggioranze previste dalla legge 13/89 anche se non vi abitano disabili.
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Abbattimento Barriere Architettoniche in condominioLa legge che disciplina l'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio non ha come necessario presupposto la presenza di soggetti disabili nella compagine che delibera gli interventi.

Il concetto, espresso più volte dalla giurisprudenza, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18334 dello scorso 25 ottobre.

In sostanza, quindi, per l'installazione di ascensori e simili, in quanto evidentemente finalizzati, tra le altre cose, a rendere fruibili gli edifici a soggetti disabili o con lievi problematiche motorie, l'assemblea può decidere con le maggioranze indicate dalla legge n. 13/89, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno 500 millesimi, in prima convocazione, oppure con il voto favorevole di un terzo degli intervenuti e almeno un terzo del millesimi, in seconda convocazione.

Ciò, naturalmente, non toglie che le innovazioni debbano comunque non essere vietate ai sensi degli artt. 1120 c.c.

Si tratta di un'agevolazione utilissima e che semplifica e non di poco determinate decisioni assembleari.


Delineato il quadro generale in cui s'inserisce la sentenza citata all'inizio dell'articolo, vale la pena leggere il passaggio della sentenza che spiega perché l'installazione di un ascensore in condominio debba essere considerata intervento atto all'eliminazione delle barriere architettoniche indipendentemente dalla presenza nella compagine di persone disabili.

Le disposizioni della legge di cui si tratta (la legge n. 13/89 n.d.A.) sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione.

In proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 167 del 1999 - con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, cod.civ. nella parte in cui non prevedeva che il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso potesse essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconoscesse la rispondenza della relativa domanda alle esigenze di Barriere architettoniche in condominio e innovazioniaccessibilità degli edifici destinati ad uso abitativo, osservò che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche aveva configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap.

E, nel solco di tale orientamento, più di recente questa Corte, con la sent. n. 14786 del 2009, ha chiarito che l'art. 2, comma 1, della legge n. 13 del 1989 prevede un abbassamento del quorum richiesto per l'innovazione, indipendentemente dalla presenza di disabili, in relazione ai quali è invece dettata la disposizione del comma 2, che consente loro, in caso di rifiuto del condominio di assumere le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni atte ad eliminare negli edifici privati le barriere architettoniche, di installare a proprie spese servo scala o strutture mobili e modificare l'ampiezza delle porte d'accesso al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages (Cass. 25 ottobre 2012, n. 18334).

Ogni tanto una buona notizia.

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Barriere architettoniche in condominio e innovazioni
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  • Manfredi Rampolla
    Manfredi Rampolla
    Sabato 8 Giugno 2013, alle ore 07:39
    Desideravo sapere un vostro commento quanto circa succede nel nostro, condominio e precisamente questo e stato montata una pedana per permettere ad un proprietario di salire 5 gradini nel nostro androne.Purtroppo questo prooprietarrio è deceduto circa tre anni fa e l'appartamento e rimasto vuoto chiedo a voi possiamo richiedere la rimozione di quespedana elettrica .grazie per la risposta.
    rispondi al commento
  • MARIO DATO
    MARIO DATO
    Sabato 23 Febbraio 2013, alle ore 11:49
    Oggetto: Barriere architettoniche in condominio.Abito in un condominio di Ostia con circa 85 tra condomini ed affittuari. Il palazzo é composto da sei portoni e di conseguenza con6 scale, tre delle quali per accedere all'ascensore, un disabiledeve salire ben 5 gradini. Come purtroppo accade, fatta la legge etrovato l'inganno. Non é assolutamente accettabile come indicato dalla legge che "in caso che l'assemblea condominiale non dovessedeliberare, l'inquilino e/o condomino può sobbarcarsi a proprie spesel'installazione di montascale e/o quant'altro. C'é un detto che recita "quello che é successo oggi a me, può accadere un domanianche a te ". CI VORREBBE UN PO' PIU' DI RISPETTO PER LE PERSONEDISABILI ! Grazie e cordiali saluti. Mario Dato
    rispondi al commento
  • Adinolfi Attilio
    Adinolfi Attilio
    Venerdì 22 Febbraio 2013, alle ore 01:18
    Ho 69 anni, invalido civile al 100% + indennità di accompagnamento + legge 104. tra i problemi c'è anche quello relat5ivo alla deambulazione.Sono un inquilino che abita al 2° piano di un palazzo fornito di ascensore, le porte sono quelle originali (penso) e molto spesso vengono lasciate aperte.In particolare la "dimenticanza" si verifica al 4° ed ultimo piano.Una notte, dopo una breve passeggiatina con la cagnolina, al rientro ho dovuto chiamare il 113 perché mi aiutassero a utilizzare l'ascensore. Domani ho appuntamento in questura per fare un esposto, ma no prevedo grossi risultati.Utilizzando la legge sull'abbattimento delle barriere architettonichesi potrebbero sostituire le vecchie porte con quelle a chiusura automatica.Ma vivo da solo e le poche energie che mi rimangono mi sono indispensabili per andare avanti.C'è qualche soluzione?Grazie
    rispondi al commento
  • Gaudenzio Ginevri
    Gaudenzio Ginevri
    Giovedì 21 Febbraio 2013, alle ore 18:06
    Sono interessato agli articoli e arredi per bambini.Come si accede nel vostro sito?Grazie
    rispondi al commento
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