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Novità importanti per la banda larga nel nostro Paese: dopo l'introduzione dell'obbligo per gli edifici nuovi e ristrutturati con il D.L. n. 133/2014, arriva in questi giorni il D.Lgs. n. 33/2016, attuativo della Direttiva 2014/61/UE e intitolato Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Quanto agli edifici nuovi e ristrutturati già il D.L. n. 133/2014, con il nuovo art. 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 (il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) aveva introdotto, a far data dall'1 luglio 2015, l'obbligo di predisposizione alla connessione alla banda larga con la fibra ottica.
A norma infatti dell'art. 135-bis - intitolato Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici - sia gli edifici di nuova costruzione - le cui domande di autorizzazione edilizia sono state presentate dopo il 1º luglio 2015, che in caso di ristrutturazione edilizia che richiedano il rilascio del permesso di costruire secondo l'art. 10, co.1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 a decorrere dal 1 luglio 2015 erano soggetti all'obbligo di equipaggiamento di un'infrastruttura fisica multiservizi passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Gli interventi di cui all'art. 10, co.1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 sono gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), cioè il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Spiega sempre l'articolo che Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Il co. 2 dello stesso articolo impone per gli edifici nuovi le cui domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 e sempre a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 (oltre agli interventi di nuova costruzione, quelli di ristrutturazione urbanistica e edilizia ivi descritti), D.P.R. n. 380/2001 l'obbligo di equipaggiamento di un punto di accesso; spiega poi che Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Infine, il co.3 prevede per detti edifici la possibilità di beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di edificio predisposto alla banda larga.
Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), del regolamento di cui al D.M.n. 37/2008, n. 37, e cioè impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3. Fissato l'obbligo per gli edifici nuovi e ristrutturati, rimaneva al palo, come si dice in gergo, il resto degli edifici e con esso la necessità di risolvere il problema, di più ampia portata, legato alla riduzione dei costi della diffusione della banda larga.
Attendeva, inoltre, di essere attuata dall'Italia la Direttiva n. 61 del 15 maggio 2014 dedicata alle misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Tale direttiva, ha lo scopo di facilitare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti (art.1, co.1, Dir.va 61/2014).
La Direttiva impegnava gli stati membri ad adottare i provvedimenti dalla stessa indicati entro l'1 gennaio 2016 e ad attuarli entro l'1 luglio 2016.
Ed è così arrivato il tanto atteso D.Lgs. n. 33/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del mese corrente.
Vediamone in sintesi il contenuto, per quanto attiene come sempre agli aspetti che più interessano gli utlizzatori del nostro sito, cioè gli aspetti direttamente collegati all'abitazione; rinviando alla lettura integrale degli atti normativi e raccomandando sempre la consulenza di un esperto per la soluzione dei casi concreti.
Tale decreto, lo stabilisce l'art. 1, co.1 dello stesso, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento piu' efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti.
Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.
Così all'art. 3 del detto decreto si stabilisce che ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (co.1).
L'operatore di rete è definito dallo stesso decreto come un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione (art.2, co.1, lett. b).
Mentre il gestore dell'infrastruttura fisica è a sua volta definito come il soggetto che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:
1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:
1.1) gas;
1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;
1.3) riscaldamento;
1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;
2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti (art.2, co.1, lett. c).
Infine, la rete di comunicazione elettronica ad alta velocità è definita come una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s (art. 2, co.1, lett.e).
Gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete non solo possono offrire l'accesso alle reti, ma, anche devono, se gli è richiesto dagli operatori di rete, concedere l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.
L'infrastruttura fisica è invece definita come: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio (la direttiva riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano) non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto.
La norma al co. 4 specifica i casi in cui l'accesso può essere rifiutato e cioè esclusivamente se: l'infrastruttura fisica è oggettivamente inidonea all'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; non vi è spazio disponibile per l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità può oggettivamente causare o aumentare il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; infine l'accesso può essere rifutato se sono a disposizione, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.
È importante una precisazione e cioè che tali disposizioni non vanno a pregiudicare i diritti di proprietà dell'infrastruttura fisica nei casi in cui il gestore non ne sia anche il proprietario, e nemmeno il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati; ciò è espressamente affermato nell'ultimo comma dell'art. 3.
Al fine di facilitare l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove l'art. 4 prevede inoltre la costituzione di una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale.
In attesa che tale banca dati sia funzionante, gli operatori di rete potranno ottenere le dette informazioni chiedendole direttamente ai gestori di infrastrutture fisiche e agli operatori di rete.
Ma la norma che interessa maggiormente i proprietari di unità immobiliari e i condomìni è quella contenuta nell'art. 8, dello stesso decreto, intitolato Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso.
Tale articolo prevede per proprietari di unità immobiliari e condomìni di edifici che si siano dotati della connessione alla fibra ottica di cui all'art. 135-bis o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, similmente ai gestori di infrastrutture fisiche e agli operatori di rete di cui al suindicato art. 3, il diritto e, se richiesto, l'obbligo di consentire l'accesso nei confronti degli operatori di rete secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo (v. art.8, co.1).
Inoltre, qualora il condominio anche di edifici esistenti si doti da sè di un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo (v. art.8, co.1).
L'art.8, fatte salve le disposizioni di cui al co. 1, riconosce comunque agli operatori di rete il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso (v. art. co.2).
Se poi, fatto salvo sempre quanto previsto al co.1, la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (v. art.8, co.3).
Inoltre, se manca un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi (v. art.8, co.4).
Se le parti non raggiungono un accordo in merito all'accesso (di cui ai commi 1, 3 e 4) nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta formale di accesso, possono rivolgersi all'Autorità Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale organismo nazionale di risoluzione delle controversie, di cui si parlerà più avanti.
Anche in questo caso viene precisato che le norme all'art. 8 non pregiudicano il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, nè il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.
Come accennato, l'art. 9 del decreto attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche detta Agcom, le competenze per il caso di controversie aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui agli art. 3 e 8 (ma anche degli artt. 4, 5 e 6, qui non menzionati perché non direttamente conferenti, come detto, agli argomenti che trattiamo) individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.
Tale espressione fa però pensare al solo caso in cui le parti siano imprese; così sembra infatti se si va a leggere la definizione di operatori di rete e gestori di rete, su indicate.
Ma se una delle due parti è il proprietario di un'abitazione o un condominio?
Vedremo se in futuro ci saranno chiarimenti in proposito.
Se adita, l'Autorità deve emettere la decisione, la quale è vincolante, entro due mesi dalla richiesta completa. La decisione sarà pubblicata sul sito dell'Autorità nel rispetto delle norme sulla riservatezza e la pubblicazione avrà valore di notifica.
La procedura, che è comunque facoltativa, non preclude alle parti la possibilità di ricorrere all'autorità giurisdizionale. Tale decisione costituisce un ordine dell'autorità cui segue, in caso di inottemperanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro (v. art. 98, co.11, D.Lgs. n. 259/2003).
Sempre per quanto attiene agli argomenti di cui ci occupiamo, segnaliamo che l'art. 12 del Decreto introduce un nuova norma nell'art. 86, co. 3, D. Lgs. n. 259/2003 (il Codice delle comunicazioni elettroniche), che è la seguente:
Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione...nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
L'art. 2, D.M. n. 28/1998, intitolato Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale fornisce la definizione di unità immobiliare, che si riporta per completezza:
1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attivià agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1.
Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
Detto art. 86 co. 3, prima del periodo aggiunto, stabilisce che:
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione....e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
Le norme che ci interessano prevalenetemente, contenute negli artt. 3 e 8 indicati avranno applicazione dal 1 luglio 2016 (v. art. 15, D.Lgs. n. 33/2016).
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