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La durata delle assemblee rappresenta un vero e proprio incubo per tantissimi condomini ed amministratori.
Si sa quando iniziano ma non quando finiscono, si suole dire.
Aggiornare la riunione ad altra data, vuol dire dover convocare nuovamente tutti gli assenti con un preavviso di almeno cinque giorni.
In buona sostanza, allo stato attuale l'aggiornamento dell'assemblea corrisponde ad una nuova riunione, con tutto ciò che ne discende ai fini del computo dei quorum in relazione alla prima e seconda convocazione.
Lo stesso dicasi per quei casi in cui l'amministratore, ben conoscendo la situazione, decida fin dall'origine di fissare più date per l'eventuale prosecuzione.
Insomma ogni riunione fa storia a sé e per quanto possa esserci un filo conduttore diretto rispetto alle precedenti, esse dev'essere considerata isolatamente.
A partire dal 18 giugno, data di entrata in vigore della così detta riforma del condominio, ossia la legge n. 220/2012, la situazione sarà differente. Il legislatore, infatti, modificando diverse norme relative alla disciplina del condominio negli edifici, ha inteso intervenire anche sulla particolare fattispecie delle assemblee fiume.
Risultato?
L'inserimento nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile di un nuovo comma, il quarto, che recita:
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Un esempio.
Tizio, amministratore del condominio Alfa, convoca l'assemblea per la deliberazione inerente l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio.
La riunione, considerata l'importanza economica degli interventi da deliberare, si preannuncia lunga.
Tizio, per evitare di andare incontro ad un'unica, estenuante, seduta, nel convocare l'assise specifica che la stessa si terrà in prima convocazione nel giorno X, in seconda nel giorno Y e qualora non fosse possibile esaurire la discussione in tale lasso di tempo, in prosecuzione anche nei giorni K e Z.
Così facendo, la riunione convocata in prima e seconda convocazione avrà una naturale prosecuzione nei giorni indicati nell'avviso.
Una conseguenza immediata e diretta, al di là dell'inutilità di un'ulteriore avviso come succede oggi, e come abbiamo detto accadrà fino al 18 giugno 2013, è data dal fatto che la prosecuzione dell'assemblea sarà, ad esempio, direttamente in seconda convocazione se essa ha iniziato a svolgersi in tale forma.
Il che vuol dire che la verifica della permanenza dei quorum costitutivi e la possibilità di deliberare dovranno essere fatte verificando ciò che è prescritto per la seconda convocazione.
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