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Assemblea di condominio e modalità di conteggio dei termini di convocazione

La ricezione dell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima dell'assemblea in prima convocazione è una condizione di validità della deliberazione.
Pubblicato il

CalendarioL'assemblea è l'organo supremo, preminente del condominio.
È la voce di questo, è la sua volontà all'interno del gruppo con riflessi immediati all'esterno.
È organo naturale (che non richiede alcuna nomina), strutturale e permanente
(Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982).


Così, autorevole dottrina ha definito l'assemblea condominiale.

Non molto diversamente, la Cassazione ha avuto modo di affermare che l'assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 c.c. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale (Cass. 13 agosto 1985 n. 4437).


In conseguenza di ciò, hanno proseguito i giudici, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini non sono impugnabili per difetto di competenza bensì restano soggette all'impugnazione a norma dell'art. 1137 c.c. soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, nella quale contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale (Cass. 13 agosto 1985 n. 4437).

In sostanza se l'assemblea decide avendo seguito le norme che disciplinano il procedimento di convocazione e deliberazione e decide su questioni riguardanti la gestione delle parti comuni, nessuno, nemmeno un giudice, può dire se ha deciso bene o male.

Norme riguardanti la procedura di convocazione e la deliberazione: soffermiamoci su un punto poco chiaro della convocazione che nemmeno la riforma del condominio ha risolto definitivamente.

Il riferimento è al conteggio del termine tra comunicazione dell'avviso e svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.


Assemblea e diritto a partecipare informati


Tutti gli aventi diritto (art. 1136, sesto comma, c.c.), quindi, ad avviso dello scrivente, anche i conduttori, hanno diritto ad essere avvisati dello svolgimento dell'assemblea; diversamente Assembleal'assise non può deliberare.

Una deliberazione assunta senza la corretta convocazione di chi ha diritto a partecipare dev'essere considerata annullabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05 e art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.).

L'avviso di convocazione deve contenere la precisa indicazione dell'ordine del giorno.

Partecipare informati è un diritto dei condomini e discutere di questioni non menzionate nell'avviso può portare all'invalidazione del verbale (cfr. artt. 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c.).

Diritto a partecipare informati e, bisogna aggiungere, ad essere informati per tempo.


Invio dell'avviso di convocazione


Recita la prima parte dell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. [...].

La riforma poiché prima l'avviso di convocazione poteva anche essere dato a voce (cfr. tra le tante così Cass. 1 aprile 2008 n. 8449), ha chiarito che l'avviso dev'essere inviato attraverso una serie di mezzi idonei ad attestarne la ricezione.

Comunicazione entro cinque giorni dallo svolgimento della prima convocazione: che cosa vuol dire?

Secondo la Cassazione, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. cod. civ. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto (in questi termini, Cass. n. 5769 del 1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Cass. n. 2050 del 1975 e da Cass. n. 2366 del 1970) (Cass. 22 settembre 2013 n. 22047).


Cinque giorni tra ricezione, ossia anche solamente immissione nella cassetta postale di avviso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale (Cass. 22 novembre 1985 n. 5769), e prima convocazione.

Cinque giorni liberi?

In difetto di espressa previsione di legge, al termine di giorni cinque, ex art. 66 disp. att. c.c., deve applicarsi la regola generale dies a quo non computatur, dies ad quem computatur (Trib. Roma 7 luglio 2009 n. 15048).

Dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, cioè: Il giorno iniziale non si computa, quello finali sì.


Quindi se l'avviso è inviato il giorno 1, il conteggio inizia il 2 ed il primo giorno utile è il 6.

riproduzione riservata
Assemblea condominiale e modalità di conteggio dei termini di convocazione
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Alert Commenti
  • Manu.li
    Manu.li
    Martedì 21 Luglio 2020, alle ore 10:28
    Ho ricevuto l’avviso di giacenza raccomandata il 17.07.2020, posso ritirarla il 21.07.2020, l’assemblea in prima convocazione il 21.07.2020, seconda convocazione il 22.07.2020.
    Sbaglio io, oppure non ci sono i 5 giorni tra ricezione e convocazione!
    In questo caso si può richiedere l’annullamento delle delibere?
    rispondi al commento
  • Franco
    Franco
    Sabato 17 Giugno 2017, alle ore 12:00
    Vorrei saperi il tempo che può intercorrere tra una convocazioe dell'assemblea annuale e la successiva.
    L'amministrazione del condominio dove risiededo l'ultima convocazione è stata il 18/02/2016 e ad oggi non à ancora convocato niente pur avendo gia emesso le 4 rate per i pagamente delle spese con la scadenza della quarta e ultima il 07/04/17.
    É regolare un tale comportamento.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Franco
      Giovedì 22 Giugno 2017, alle ore 19:27
      L'assemblea condominiale deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile. Conta questa scadenza, non la distanza dalla precedente.
      rispondi al commento
  • Marcello
    Marcello
    Giovedì 11 Maggio 2017, alle ore 10:52
    Buongiorno, se la riforma alla prima parte dell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. recita "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima", si deve ritenere superato ed obsoleto il precedente termine di 10 giorni specificati nel vecchio regolamento condominiale o esso ha ancora valore?
    Attendo commenti
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Marcello
      Giovedì 11 Maggio 2017, alle ore 14:52
      No, perché il regolamento può fissare un termine maggiore (la legge dice "almeno").
      rispondi al commento
  • Assunta
    Assunta
    Venerdì 22 Novembre 2013, alle ore 19:00
    Il calcolo dei cinque giorni risultano esatti?
    Racc. a/r ricevuta in data odierna per 1 convoc. giorno 25 ore 24,00 e giorno 26 seconda convo. ore 19,00.
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Cefariello Giorgio
    Cefariello Giorgio
    Lunedì 11 Novembre 2013, alle ore 17:36
    Vorrei sapere quanti condomini necessitano per chiedere la convocazione dell'Assemblea in base alle nuove normative?
    L'istanza può essere avanzata da uno solo dei condomini?
    Gradirei una risposta e se possibile una bozza di rchiesta.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Cefariello Giorgio
      Martedì 12 Novembre 2013, alle ore 16:25
      Una bozza di richiesta la può trovare facendo una ricerca on line.
      Per il resto è necessario che la richiesta venga avanzata da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale dell'edificio.
      rispondi al commento
  • Michele
    Michele
    Domenica 20 Ottobre 2013, alle ore 12:22
    Se si invia per raccomandata con ricevuta di ritorno da quando decorrono i 5 giorni?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Michele
      Lunedì 21 Ottobre 2013, alle ore 12:18
      E' scritto nella parte finale dell'articolo.
      "Cinque giorni tra ricezione, ossia anche solamente immissione nella cassetta postale di avviso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale (Cass. 22 novembre 1985 n. 5769), e prima convocazione."
      rispondi al commento
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