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L'assemblea è l'organo supremo, preminente del condominio.
È la voce di questo, è la sua volontà all'interno del gruppo con riflessi immediati all'esterno.
È organo naturale (che non richiede alcuna nomina), strutturale e permanente (Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982).
Così, autorevole dottrina ha definito l'assemblea condominiale.
Non molto diversamente, la Cassazione ha avuto modo di affermare che l'assemblea condominiale - atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall'art. 1135 c.c. - può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale (Cass. 13 agosto 1985 n. 4437).
In conseguenza di ciò, hanno proseguito i giudici, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini non sono impugnabili per difetto di competenza bensì restano soggette all'impugnazione a norma dell'art. 1137 c.c. soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, nella quale contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale (Cass. 13 agosto 1985 n. 4437).
In sostanza se l'assemblea decide avendo seguito le norme che disciplinano il procedimento di convocazione e deliberazione e decide su questioni riguardanti la gestione delle parti comuni, nessuno, nemmeno un giudice, può dire se ha deciso bene o male.
Norme riguardanti la procedura di convocazione e la deliberazione: soffermiamoci su un punto poco chiaro della convocazione che nemmeno la riforma del condominio ha risolto definitivamente.
Il riferimento è al conteggio del termine tra comunicazione dell'avviso e svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.
Tutti gli aventi diritto (art. 1136, sesto comma, c.c.), quindi, ad avviso dello scrivente, anche i conduttori, hanno diritto ad essere avvisati dello svolgimento dell'assemblea; diversamente l'assise non può deliberare.
Una deliberazione assunta senza la corretta convocazione di chi ha diritto a partecipare dev'essere considerata annullabile (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05 e art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.).
L'avviso di convocazione deve contenere la precisa indicazione dell'ordine del giorno.
Partecipare informati è un diritto dei condomini e discutere di questioni non menzionate nell'avviso può portare all'invalidazione del verbale (cfr. artt. 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c.).
Diritto a partecipare informati e, bisogna aggiungere, ad essere informati per tempo.
Recita la prima parte dell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. [...].
La riforma poiché prima l'avviso di convocazione poteva anche essere dato a voce (cfr. tra le tante così Cass. 1 aprile 2008 n. 8449), ha chiarito che l'avviso dev'essere inviato attraverso una serie di mezzi idonei ad attestarne la ricezione.
Comunicazione entro cinque giorni dallo svolgimento della prima convocazione: che cosa vuol dire?
Secondo la Cassazione, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea, e deve quindi essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione previsto dall'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. cod. civ. sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine (almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza) ivi previsto (in questi termini, Cass. n. 5769 del 1985, che ribadisce un indirizzo già espresso da Cass. n. 2050 del 1975 e da Cass. n. 2366 del 1970) (Cass. 22 settembre 2013 n. 22047).
Cinque giorni tra ricezione, ossia anche solamente immissione nella cassetta postale di avviso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale (Cass. 22 novembre 1985 n. 5769), e prima convocazione.
Cinque giorni liberi?
In difetto di espressa previsione di legge, al termine di giorni cinque, ex art. 66 disp. att. c.c., deve applicarsi la regola generale dies a quo non computatur, dies ad quem computatur (Trib. Roma 7 luglio 2009 n. 15048).
Dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, cioè: Il giorno iniziale non si computa, quello finali sì.
Quindi se l'avviso è inviato il giorno 1, il conteggio inizia il 2 ed il primo giorno utile è il 6.
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