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La legge di modifica della disciplina delcondominio negli edifici, la così detta riforma, è intervenuta anche in materia di convocazione dell'assemblea condominiale.
La l. n. 220/2012 ha inserito nel codice civile alcune novità, nella sostanza pretendendo maggiore certezza nelle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione.
Ricordiamo, infatti, che l'assemblea è l'organo supremo, preminente del condominio. È la voce di questo, è la sua volontà all'interno del gruppo con riflessi immediati all'esterno. È organo naturale (che non richiede alcuna nomina), strutturale e permanente (Branca, Comunione Condominio negli edifici, Zanichelli, 1982).
In questo contesto, pertanto, la certezza sulla corretta costituzione è requisito imprescindibile per evitare intoppi nella gestione del condominio.
Vediamo quali saranno i cambiamenti a partire dal 18 giugno (data di entrata in vigore della riforma).
L'amministratore ed i condomini nel caso di compagine senza amministratore o nel caso di mancata risposta alla richiesta di convocazione da parte del primo hanno il diritto (l'amministratore anche il dovere) di convocare l'assemblea.In che modo?
Fino al 18 giugno, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, prevarrà la così detta forma libera.
In sostanza, a parlare è la Cassazione,
in materia di condominio degli edifici, per l'avviso di convocazione dell'assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita Cassazione 1 aprile 2008 n° 8449
Insomma l'amministratore, incontrando il condomino per le scale, può dirgli: non dimenticare che il giorno X alle ore Y presso la sala delle riunioni c'è l'assemblea per decidere sul rendiconto annuale, sul preventivo e sulla nomina/conferma/revoca dell'amministratore.
Ciò basterebbe per considerare ritualmente convocato qualunque condomino; anche una telefonata potrebbe bastare.
Certo è che questa modalità di convocazione non dà possibilità di dimostrare agevolmente che i condomini siano stati regolarmente avvisati, insomma che abbiano saputo nei termini di legge che si sarebbe svolta l'assemblea e che la stessa avrebbe avuto ad oggetto determinati argomenti.
Vale la pena ricordare, infatti, che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).
È anche vero che, stando così le cose, se nessuno contesta nulla nei trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c. la deliberazione diviene incontestabile ma la prassi ha portato gli amministratori (ed i convocanti in genere) a utilizzare mezzi che dessero certezza dell'avvenuta convocazione dell'avviso.
A partire dal prossimo 18 giugno la situazione cambierà sensibilmente.A norma del primo comma del nuovo articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, infatti, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.
S'introduce un'elencazione dei mezzi di comunicazione utilizzabili per inviare l'avviso.
Sparisce la forma orale, o meglio rispetto alla precedente vaghezza normativa, il Legislatore ha preferito indicare tutta una serie di mezzi che hanno come scopo quello di dare certezza dell'avvenuta comunicazione.
In buona sostanza una scelta in linea con la prassi.
L'omessa convocazione, vale la pena ricordarlo, comporterà sempre l'annullabilità della delibera (cfr. nuovo art. 66, secondo comma, disp. att. c.c.).
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