Acquisti per la casa: chi risponde dei vizi dei prodotti nelle vendite a catena?

Se si rompe il bene acquistato, da chi si può pretendere il risarcimento in una vendita a catena, dal produttore, da tutti i rivenditori, dall'ultimo o da tutti insieme?
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Risarcimento per i vizi della cosa venduta nel codice civile


acquisti per la casaSecondo le norme del codice civile il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).

La garanzia non è dovuta se al momento del contratto l'acquirente conosceva i vizi della cosa o se i vizi erano facilmente riconoscibili (salvo che, nell'ultimo caso, il venditore abbia espressamente dichiarato che la cosa era priva di vizi (art. 1491 c.c.).

Il compratore potrà chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (v. art. 1492 c.c.).

Se la cosa è perita per via dei vizi egli non potrà che chiedere la risoluzione del contratto. Se invece la cosa è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo (v. art. 1493 c.c.).

In caso di risoluzione, il compratore deve restituire il bene e il venditore deve restituire la somma pagata (v. art. 1493 c.c.).

Il venditore è tenuto anche al risarcimento del danno subìto dal compratore, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi e deve risarcire i danni derivanti dai vizi della cosa (v. art. 1494 c.c.).

I vizi devono essere denunciati a pena di decadenza entro otto giorni dalla scoperta (v. art. 1495 c.c.) o nel diverso termine pattuito dalle parti o stabilito dalla legge.

L'azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna; anche se il compratore, se convenuto per l'esecuzione del contratto, può fare valere la garanzia anche dopo, purchè si tratti sempre di un vizio denunciato entro otto giorni dalla scoperta ed entro l'anno dalla consegna (v. art. 1495 c.c.); non è necessario denunziare la presenza del vizio, se il venditore ne ha ammesso la presenza oppure aveva nascosta la presenza (v. art. 1495 c.c.).

Tali termini valgono per tutte le azioni legali spettanti all'acquirente per i vizi o la mancanza di qualità nella cosa venduta, dunque anche per l'azione di risarcimento danni (v. Cass. n. 1696/1980).

Ma, può l'acquirente pretendere il risarcimento sia nei confronti del venditore che nei confronti del produttore del bene?


Venditore, produttore, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale


Secondo varie sentenze il risarcimento si può chiedere al venditore a titolo contrattuale, mentre al produttore a titolo extracontrattuale.

Ciò, si motiva, in quanto tra produttore e acquirente non esiste un rapporto contrattuale, ma il danno può essere ricollegabile al produttore.

Pertanto, nei confronti del venditore l'acquirente potrà invocare il risarcimento fondandolo sul rapporto contrattuale della vendita.

La pretesa sarà esercitabile solo verso l'ultimo dei venditori, data la diffusamente condivisa autonomia negoziale delle varie obbligazioni.

Viceversa, nei confronti del produttore si potrà esercitare l'azione extracontrattuale, un'azione legale cioè non fondata su contratto, ma sulla generale norma posta a tutela di chiunque per i danni ingiusti che possano essere causati dall'azione altrui (v. art. 2043 c.c.); e ciò, anche se vi è il passaggio del prodotto nella sfera giuridica altrui.

Tra le sentenze in materia più note vi è la n.11612/2005 della Corte di Cassazione: in essa si legge appunto che nelle cosiddette vendite a catena spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 15 aprile 2002, n. 5428; 6 settembre 2000, n. 11756; 6 dicembre 1995, n. 12577).


Azione di rivalsa


Ciò, fatta salva l'azione di rivalsa del rivenditore verso il venditore intermedio (v. ad es. Cass. n. 5428/2002): infatti, il venditore può a sua volta agire verso chi gli ha veduto il bene, per rivalersi di quanto egli ha dovuto pagare al suo acquirente, se quanto dovuto a questi debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore.

L'autonomia di ciascuna vendita non impedisce infatti la rivalsa (v. Cass. n. 2115/2015).


Esclusione della responsabilità del produttore



Si segnala la recente sentenza n. 11669/2015 con cui la Corte di Cassazione ha deciso di rigettare la richiesta di risarcimento nei confronti del produttore, escludendo a monte l'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale da parte di questo.

La questione verteva sulla richiesta di risarcimento del danno sostenuto per rifare la pavimentazione dopo che delle costose piastrelle, installate da soli quindici mesi, avevano dato forfait, manifestando gravi difetti.

Ebbene, dopo l'accoglimento di entrambe le domande - verso il venditore e verso il produttore - da parte del tribunale, viceversa in appello e in cassazione viene accolta la prospettazione della società produttrice: ne consegue che essa nulla dovrà pagare.


Responsabilità nel codice del consumo


acquistiRicordiamo che la materia della garanzia è disciplinata anche dal codice del consumo (v. art. 128 e ss, D.Lgs. 206/2005), per i casi applicabili, che cioè coinvolgano un consumatore e riguardino beni di consumo e difetti di conformità degli stessi.

In tal caso il referente del consumatore è il venditore da cui egli ha acquistato; il venditore, a sua volta, potrà rivalersi eventualmente verso il produttore o verso chi nella catena gli ha venduto la cosa. Le norme del codice del consumo relative al difetto di conformità fanno salve, per quanto non da loro previsto, le norme del codice civile sul contratto di vendita (v. art. 135 d.Lgs. 206/2005).

Nel codice del consumo, però, mentre è trattato espressamente l'aspetto della garanzia, non lo è l'aspetto specifico del risarcimento del danno; ciò causa problemi di applicazione, dati dal rinvio del codice del consumo alle norme del codice civile (art. 135 cod. cons.) e, al contempo, dalla necessità di conciliare quanto espressamente previsto dal codice del consumo con quanto previsto dal codice civile: ad esempio, l'art. 130 cod. cons. pone una serie di regole per la richiesta dei vari rimedi, che secondo alcuni vincolano la richiesta di risarcimento: ad es. secondo il co.7 Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Quindi, secondo alcuni, la richiesta di risarcimento del danno (perlomeno con riferimento alla diminuzione del valore del bene) può essere fatta solo nel caso di applicazione dell'art. 130, co.7.

Invece, quando il prodotto è difettoso (v. artt. 114 e ss., D.Lgs. 206/2005) e causa i danni specificamente indicati dalla legge (e cioè il danno dato dalla morte o da lesioni personali e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso): in tal caso risponderà direttamente il produttore. Il fornitore risponderà solo nel caso in cui non sia individuabile il produttore.

Se, però, più soggetti sono responsabili dello stesso danno, tutti sono obbligati in solido al risarcimento e chi ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

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