|
Dopo l'apertura dell'eredità, un momento importante è quello dell'accettazione dell'eredità da parte del chiamato e dei chiamati, un atto senza il quale la successione dei chiamati non può attuarsi.
Al fine di tenere separati patrimonio del defunto e patrimonio dell'erede, quest'ultimo deve effettuare un'accettazione con beneficio di inventario.
Questo comporterà importanti vantaggi sia per lo stesso erede che per i creditori.
Una volta che l'accettazione è intervenuta produrrà i suoi effetti retroattivamente, ovvero dal momento dell'apertura della successione.
L'erede ha 10 anni di tempo per accettare che decorrono dal momento dell'apertura dell'eredità o, in caso di erede sotto condizione, dal giorno in cui questa si avvera.
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Quella espressa si fa tramite atto pubblico o scrittura privata e trattasi di un atto unilaterale consistente nella sola dichiarazione dell'erede.
Non può essere un'accettazione parziale.
L'accettazione è invece tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale compiendo atti che necessariamente presuppongono la sua volontà di accettare l'eredità.
Si pensi ad un erede che paga debiti ereditari con denaro prelevato dall'eredità.
Quando l'erede tarda ad accettare, su domanda dei soggetti eventualmente interessati, il Giudice può fissargli un termine affinché si decida.
Qualora l'erede muoia prima di aver accettato, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi.
L'accettazione, in quanto atto unilaterale, può essere impugnato per violenza o dolo ma non per errore, a differenza dei contratti. L'eventuale errore in merito alla consistenza del patrimonio ereditario o dei debiti ereditari è del tutto ininfluente.
Venendo al punto che qui più ci interessa dobbiamo distinguere due tipologie di accettazione. L'accettazione può essere infatti pura e semplice oppure con beneficio di inventario.
Con la prima i beni del defunto si confondono con i beni dell'erede.
Questo comporta che egli debba pagare i debiti ereditari e attribuire i legati, oltre che con il patrimonio ereditato anche con i propri beni, qualora i beni ereditati siano insufficienti a pagare i debiti ereditati.
Al fine di scongiurare questo pericolo l'erede può accettare l'eredità con beneficio di inventario. Il patrimonio del defunto diverrà suo ma resterà separato rispetto al suo patrimonio.
Quali sono gli effetti dell'accettazione con beneficio di inventario?
Si avranno tre tipi di conseguenze:
L'accettazione con beneficio di inventario si effettua con atto davanti al notaio e deve essere inserita nel registro delle successioni. La dichiarazione deve poi essere trascritta presso i registri immobiliari.
Affinché l'accettazione beneficiata esplichi i suoi effetti occorre che l'erede, entro il termine di 3 mesi, compia l'inventario dei beni ereditati.
I tre mesi decorrono dall'apertura della successione se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari. Decorrono invece dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario qualora non sia nel possesso.
L'erede decade dal beneficio di inventario se:
Nel caso in cui l'erede sia un soggetto incapace il rappresentante deve accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Abbiamo visto che il beneficio di inventario giova all'erede in quanto fa sì che egli non risponda oltre l'attivo ereditario per i debiti contratti dal defunto.
Esso giova parimenti ai creditori ereditari perché essi non concorrerranno sull'eredeità con i creditori personali dell'erede.
L'iniziativa dell'accettazione con beneficio spetta al chiamato che sarà interessato a tale strumento in caso di rilevanti passività. Altrimenti egli non vorrà affrontare il complesso e costoso procedimento.
I creditori ereditari e legatari possono tuttavia fare richiesta di separazione del patrimonio quando dalla confusione dei due patrimoni possano subire un pregiudizio.
La richiesta dovrà essere fatta entro 3 mesi dall'apertura della successione.
La separazione non investe l'intero patrimonio del defunto ma i singoli beni sui quali sia stata fatta specificamente richiesta e giova solo nei confronti di coloro che ne abbiano presentata la domanda.
|
||