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Un tema caldo, che negli ultimi mesi è stato ampiamente dibattuto, non solo in ambito politico, è rappresentato dall'abusivismo edilizio su unità immobiliari, anche (ma non solo) interessate da un intervento edilizio.
Chi risponde in questi casi, il condominio o i singoli proprietari delle unità immobiliari?
Sulla questione si è recentemente pronunciato il Tar Basilicata, sede di Potenza, con la sentenza 12 gennaio 2022, n. 14.
La questione, sottoposta all'attenzione dei giudici amministrativi, verteva sulla legittimità di un'ordinanza di demolizione, emessa in seguito all'accertamento di presunti abusi edilizi su di un manufatto afferente all'edificio, nei confronti del condominio.
Di interesse è il punto controverso, dibattuto in sede di giudizio, riguardante la correttezza del provvedimento nella parte in cui individuava nel condominio il soggetto destinatario di tale ordine o se, in alternativa, tale ingiunzione di demolizione dovesse essere notificata ai singoli proprietari.
Il Tar, nel dirimere il caso, ha annullato l'ordinanza di demolizione, emessa nei confronti del condominio, in quanto ritenuta illegittima, stabilendo la responsabilità in capo all'autore dell'abuso, ovverosia il singolo proprietario.
La decisione dei giudici si fonda su chiari assiomi: il condominio, anche con riferimento alle parti comuni, non può essere individuato quale proprietario.
Ai sensi dell'art. 1117 c.c. le parti comuni dell'edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, non potendo il condominio vantare alcun diritto reale su di esse.
Da tale preliminare considerazione, ne deriva che secondo i giudici, il condominio, non vantando un diritto di proprietà sui beni comuni, non può, conseguentemente, essere ritenuto responsabile degli abusi.
La responsabilità, dunque, ricade esclusivamente in capo ai condomini.
La sentenza in commento, pur non affrontando direttamente la questione relativa agli abusi edilizi in caso diinterventi rientranti nelle norme agevolative fiscali, è destinata a esplicare sul punto interessanti effetti.
Mutuando, infatti, il principio stabilito dalla giurisprudenza amministrativa in ambito fiscale, nel caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla sussistenza dei presupposti per la fruibilità delle detrazioni fiscali, la responsabilità dovrebbe essere sempre imputata al singolo e non al condominio, in quanto non titolare di un diritto reale.
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