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La scorsa estate è entrata in vigore la legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione della manovra finanziaria estiva per la stabilità economica, che ha introdotto alcune novità in ambito edilizio passate un po' in sordina a causa del periodo vacanziero, ma che hanno creato non poche difficolta' agli operatori del settore.
In particolare la legge prevede, tra i suoi contenuti, la sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività che serve per dare l'avvio alle attività di impresa, con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
L'interpretazione che se ne è data è stata quella di sostituire con tale nuovo strumento anche la Denuncia di Inizio attività, la cosiddetta DIA che si utilizza per alcune tipologie di interventi edilizi.
Ma poiché nel testo non è contenuta esplicitamente la parola denuncia, ciò ha dato il via ad un paio di mesi di confusione e di differenti interpretazioni sull'applicabilità o meno della legge anche all'ambito edilizio.
Infatti in comuni come Napoli o Bari è stato da subito possibile presentare la Scia in sostituzione della Dia, a Firenze ne è stata negata l'applicabilità, mentre in molti altri comuni i due strumenti hanno continuato a coesistere.
Quindi, a seguito di un quesito posto dalla Regione Lombardia lo scorso 30 agosto, si è resa necessaria la pubblicazione di una nota esplicativa del Ministero per la semplificazione normativa, a firma del capo dell'Ufficio Legislativo Giuseppe Chinè, pubblicata il 16 settembre, che ne ha confermato l'applicabilità in edilizia, anche sull'onda della semplificazione dell'attività edilizia, ritenuta fondamentale dal Governo per il rilancio dell'attività economica.
Anche perché il legislatore non ha indicato espressamente la Dia tra gli strumenti esclusi.
Diventa quindi possibile dovunque dare avvio ad alcuni interventi edilizi il giorno stesso in cui viene presentata la Segnalazione, senza attendere i canonici 30 giorni necessari per la Dia.
Durante tale periodo, però, l'amministrazione che ha ricevuto la Segnalazione è tenuta ad effettuare verifiche in corso d'pera attestanti la sussistenza dei requisiti necessari, in assenza dei quali può adottare provvedimenti di divieto ad effettuare le opere.
Decorso invece il periodo di 30 giorni si considera la regola del silenzio-assenso, purchè non si commettano gravi infrazioni nei confronti del patrimonio artistico, ambientale o della sicurezza pubblica.
Naturalmente rimangono escluse dalla Scia le opere per le quali è necessario richiedere il Permesso di Costruire, o quelle indicati dall'art. 22 del Testo Unico dell'Edilizia, d.p.r. 380/2001, che possono essere realizzate in alternativa ad esso con la Dia.
Quindi niente Scia per nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica e opere di ristrutturazione edilizia che comportino l'aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
Resta fermo, inoltre l'obbligo di presentazione di tutti gli allegati e le asseverazioni già previste del Testo Unico per la Dia, in quanto la legge afferma che la Scia deve essere corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
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