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Responsabilità dell'appaltatore e del committente verso terzi

L'appaltatore assume l'obbligo, dietro pagamento, di eseguire un'opera. Quali sono le sue responsabilità e quelle del committente per i danni verso terzi?
Pubblicato il

Responsabilità appaltatoreL'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Questo quanto affermato dall'art. 1655 c.c.

Due le figure coinvolte nel contratto: l'appaltatore ed il committente.

Entrambi, nei limiti che individueremo qui appresso, hanno ben precise responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dei lavori ed ai danni che possono derivare a terzi da errori nell'esecuzione.


Nozione di appaltatore


Prima di capire di che cosa possa essere chiamato a rispondere, è necessario comprendere chi può essere considerato appaltatore.

Ciò perché la somiglianza di questa figura con quella del prestatore d'opera può indurre in confusione e quindi in errore sulla disciplina applicabile.

Si legge in una pronuncia della Cassazione che il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass. 21 maggio 2010 n. 12519).

Da questa presa di posizione, condivisa da dottrina e giurisprudenza, è possibile trarre la seguente conclusione: il prestatore d'opera è identificabile nell'operaio e/o nella ditta individuale che effettua il lavoro esclusivamente con il proprio lavoro o al massimo con piccoli aiuti.

L'appaltatore, invece, è rappresentato dall'impresa di medio grande dimensione; magari anche una ditta individuale che, però, ha assunto le dimensioni tali da far rientrare il lavoro individuale nell'ambito di una struttura organizzata.


Nozione di committente


Responsabilità committenteMeno problemi, naturalmente, per la declinazione del significato della parola committente.

Il decreto legislativo n. 81/2008 (il così detto testo unico sulla sicurezza sul lavoro) all'art. 89, nel definire la nozione di committente ai fini della sicurezza, fornisce una definizione utile anche a livello generale.

Si legge alla lettera b) che il committente è quel soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Insomma se Tizio si rivolge all'impresa Beta per la realizzazione di un intervento manutentivo della sua abitazione, il proprietario, ossia Tizio, è il committente e l'impresa Beta è l'appaltatore.


Responsabilità di appaltatore e committente


In questo contesto, al di là delle reciproche responsabilità (eseguire l'opera a regola d'arte e pagarne il prezzo), tanto l'appaltatore quanto il committente possono essere chiamati a rispondere dei danni che l'esecuzione dei lavori può avere provocato ad altre persone, i così detti terzi, ossia gli estranei rispetto allo specifico rapporto contrattuale.

In una recente sentenza il Tribunale di Roma, riprendendo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che gli ermellini, nell'affrontare la questione dell'eventuale corresponsabilità del condominio committente con l'appaltatore ha confermato il principio di diritto in base al quale di regola l'appaltatore risponde dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità e obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all'accertamento e alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisce l'oggetto del contratto.

Quindi in primis, vista la posizione assunta nell'ambito del contratto, è l'appaltatore ad essere chiamato a rispondere dei danni provocati dalla sua condotta.

Responsabilità dell'esecutore, però, non vuole dire impunità assoluta del committente.

Responsabilità dell'appaltatore e del committenteEsso, infatti, è condannabile in via solidale quando a suo carico sono addebitabili specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto (Cass., 17 febbraio 2012, n. 2363) (Trib. Roma 11 gennaio 2013 n. 609).

Insomma se il committente vuole andare esente da colpa è bene che lasci lavorare l'appaltatore, nominando un direttore dei lavori che per suo nome e conto possa valutare la bontà del lavoro della ditta incaricata.

riproduzione riservata
Responsabilità dell'appaltatore e del committente verso terzi
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  • Feba
    Feba
    Venerdì 4 Dicembre 2020, alle ore 14:49
    Ho stipulato un contratto di appalto con un impresa per realizzare dei lavori di ristrutturazione in un appartamento sito al secondo piano.
    L'appartamento di mia proprietà si è allagato provocando dei danni all'appartamento inferiore.
    L'inquilina sottostante ha citato solo noi 'i committenti' in Tribunale e non il direttore dei lavori che noi abbiamo incaricato e l'impresa appaltatrice.
    Il primo avvocato che abbiamo assoldato ha fatto la chiamata soltanto dell'impresa e non del direttore dei lavori.
    Abbiamo cambiato avvocato e lui dice che siamo noi i responsabili e che dobbiamo accordarci con l'inquilina del piano inferiore.
    In tutto questo, l'impresa ci ha richiesto altri soldi oltre quelli già dati sui lavori fatti, che per altro sono stati eseguiti in maniera errata.
    In tutto questo il direttore dei lavori non se ne accorto mai di nulla, solo sempre dietro mia segnalazione la visione periodica al cantiere la effettuava solo e sempre quanto glielo ricordavo.
    Che ne pensate?
    rispondi al commento
  • Adelmo Venturini
    Adelmo Venturini
    Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 13:25
    Vorrei istallare delle tende su balconi al quarto piano:la ditta contattata e alla quale vorrei affidare il lavoro di fabbricazione e di istallazione risulta correttamente operante sulla piazza e volendo usufruire delle detrazioni fiscali, emetterà regolare fattura con quanto prescritto relativamente ai dati tecnici richiesti.Mi sorge la domanda se al momento dell'istallazione mi devo "io" preoccupare delle norme di sicurezza per svolgimento del lavoro, non tanto per danni a cose di terzi ma,per la pericolosità della stessa istallazione "caduta dal quarto piano!!!".
    E' l'installatore che si deve attivare per svolgere il lavoro in sicurezza ed eventualmente spetta a lui "rifiutarsi" oppure mi è demandato come committente del lavoro a far eseguire il lavoro in sicurezza.
    In sintesi cosa devo fare per tutelarmi, oltre che da danni a cose e persone terze, se succedesse una disgrazia alla persona che mi istalla le tende?
    Adelmo Venturini
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Adelmo venturini
      Lunedì 17 Settembre 2018, alle ore 16:20
      In quanto committente, tu hai sempre l'obbligo di verificare che l'impresa lavori in sicurezza. Per alcune cose basta una dichiarazione della ditta, ma per altre serve una materiale valutazione (se l'operario lavora senza ganci di sicurezza, ecc. tu devi fermarlo). Comunque, credo che la situazione imponga un aiuto da un tecnico che possa illustrarti cosa fare.
      rispondi al commento
  • Angela
    Angela
    Giovedì 1 Giugno 2017, alle ore 13:32
    Ho un dubbio.
    Un'impresa, cui il proprietario aveva dato delega  scritta di compiere dei lavori nell'appartamento di sua proprietà e nella stessa delega (da lui solo firmata) vi era esplicitamente stato scritto che il proprietario si riteneva sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potevano esser causati durante i lavori, è la sola responsabile dei danni?
    Purtroppo c'è stato un danno nell'appartamento sottostante e ora i proprietari hanno incaricato un avvocato che ha convocato solo il proprietario per il risarcimento.
    L'assicurazione dell'impresa si è rifiutata perché la ditta al momento del sinistro, la società assicurata non era proprietaria dell'immobile, pertanto non ha alcuna responsabilità nè come impresa nè come proprietaria".
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Angela
      Lunedì 5 Giugno 2017, alle ore 16:03
      L'assunzione di responsabilità, se valida, vale solamente per i rapporti interni. Rispetto ai terzi, molto dipende da una seriue di fattori che non è possibile ipotizzare teoricamente. Io credo, ad esempio, che il proprietario potrebbe chiamare in causa l'impresa per "la manleva".
      rispondi al commento
  • Laura
    Laura
    Domenica 9 Aprile 2017, alle ore 14:55
    Un'azienda committente, richiede ad un'azienda appaltatrice Beta di svolgere servizi di pulitura mentre chiede a Delta di svolgere servizi di tinteggiarura, dipendente di beta, utilizzando muletto sta svuotando degli scaffali, uno si stacca e colpisce dipendente di delta che era su una scala, il quale casca e riporta gravi lesioni, chi è responsabile? 
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Laura
      Mercoledì 12 Aprile 2017, alle ore 15:05
      E' difficile dare una risposta precisa senza conoscenza dettagliata dei fatti: il committente potrebbe avere qualche responsabilità
      rispondi al commento
  • Dariosavoia
    Dariosavoia
    Martedì 27 Maggio 2014, alle ore 12:05
    Buongiorno. Sono titolare id una tabaccheria e durante dei lavori di scavo, è stato tranciato per errore il filo elettrico, nonché quello del telefono e conseguente linea adsl, rendendo ovviamente impossibile lo svolgimento della mia attività di maggior profitto (superenalotto, sisal, ricariche telefoniche, post pay e via dicendo)per ben tre giorni, causandomi ingenti danni economici!! . chi cito per danni?L'appaltatore o il committente?grazie
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Dariosavoia
      Mercoledì 4 Giugno 2014, alle ore 16:08
      Io citerei entrambi per le rispettive responsabilità.
      rispondi al commento
  • Magox
    Magox
    Mercoledì 7 Maggio 2014, alle ore 22:38
    Buon giorno avvocato, il mio quesito riguarda i danni subiti da terzi. il proprietario committente e' responsabile per i danni causati dall'appaltatore? il mio avvocato dice che la giurisprudenza non è concorde.il mio problema e' che l'impresa (srl) che stava eseguendo uno scavo nel lotto vicino al mia abitazione è fallita e il mio avvocato non è sicuro sulla responsabilità del proprietario. grazie e buon lavoro.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Magox
      Mercoledì 14 Maggio 2014, alle ore 17:16
      Penso di non poter dire molto di più di quello che ha detto il suo avvocato avendo piena contezza dei fatti.
      rispondi al commento
  • Claudio
    Claudio
    Domenica 17 Novembre 2013, alle ore 22:23
    Buongiorno, io ho subito un grave danno da un'impresa che con contratto d'appalto stava realizzando un interrato nel terreno adicente alla mia proprieta poi è fallita.
    A chi devo chiedere i danni allora?
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Claudio
      Mercoledì 20 Novembre 2013, alle ore 09:35
      Può chiedere il danno al proprietario ed all'impresa.
      rispondi al commento
  • Renato
    Renato
    Martedì 1 Ottobre 2013, alle ore 11:52
    Buongiorno Avvocato, io sono un'impresa di costruzioni ed ho realizzato alcuni appartamenti per civili abitazioni affidando l'appalto ad una impresa.
    E' successo che dopo due anni si e' sollevato il pavimento davanti gli androni.
    Di chi è la responsabilità?
    Premetto che c'era anche il DIRETTORE dei LAVORI.
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Renato
      Martedì 1 Ottobre 2013, alle ore 16:11
      La responsabilità primaria è sempre dell'appaltatore che eventualmente può rifarsi sul subappaltatore o sul direttore dei lavori nel momento in cui ha agito senza alcuna libertà di manovra su scelta dei materiali e modalità di posa in opera.
      rispondi al commento
      • Renato
        Renato Legale
        Mercoledì 2 Ottobre 2013, alle ore 10:41
        Grazie per la risposta.
        Faccio bene se prendo anche il parere dello strutturista?
        rispondi al commento
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