|
Questo articolo, rivolto principalmente a tecnici e operatori del settore (ad esempio fabbricanti e rivenditori di pannelli fotovoltaici e/o di strutture da esterni) ha l'obiettivo di fornire una panoramica generale sulle prescrizioni in materia di installazione di pannelli fotovoltaici, o meglio di strutture da esterni (sopratutto pergolati, tettoie e pensiline) con copertura costituita parzialmente o interamente da pannelli fotovoltaici: infatti, oltre alle normali prescrizioni per l'installazione di pergolati e gazebo, per il montaggio di manufatti con pannelli fotovoltaici integrati nella copertura è necessario confrontarsi con le specifiche normative di settore.
Per prima cosa è necessario ovviamente verificare se esistono normative statali in materia di installazione di pannelli fotovoltaici: la risposta è sì. Le principali normative in materia sono infatti due: il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, che stabilisce i requisiti che gli impianti fotovoltaici devono rispettare per accedere agli incentivi finanziari previsti per la diffusione sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili; e il Decreto Ministeriale 5 luglio 2012, che definisce i nuovi incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia).
In particolare, questo decreto è importantissimo anche per gli interventi di tipo edilizio perché introduce i concetti (ai nostri fini assolutamente fondamentali) di parziale integrazione architettonica e totale integrazione architettonica dei pannelli fotovoltaici: sostanzialmente un impianto fotovoltaico parzialmente o totalmente integrato dal punto di vista architettonico è un impianto i cui moduli e pannelli, anzichè appoggiati al suolo come avviene normalmente nei campi fotovoltaici, sono installati su elementi di arredo urbano (ad esempio i chioschi o le pensiline delle fermate dei mezzi pubblici), superfici esterne degli edifici (facciate e coperture) ed elementi architettonici di vario tipo (tra cui ovviamente anche i pergolati, le tettoie e le pensiline).
Le definizioni di totale e parziale integrazione architettonica vanno però completate con quanto prescritto negli Allegati 2 e 3 del Decreto Ministeriale, che per la loro importanza e chiarezza ritengo doveroso citare:
Parziale integrazione architettonica (Allegato 2 del Decreto Ministeriale) - Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento della parziale integrazione architettonica (Art. 2, comma 1, lettera B2): […] Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d'appoggio stesse.
Cioè nel nostro caso si tratta sostanzialmente di pannelli fotovoltaici montati a posteriori su una struttura di pergolato, una tettoia o altro simile manufatto già esistente.
Totale integrazione architettonica (Allegato 3 del Decreto Ministeriale) - Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica (Art. 2, comma 1, lettera B3): […] Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto [...].
In questo caso si tratta quindi di veri e propri pergolati e pensiline fotovoltaiche, cioè ideati e commercializzati come tali dalle aziende produttrici.
È evidente che queste definizioni, pur non avendo un immediato carattere prescrittivo in materia edilizia (in quanto, come già accennato, il Decreto Ministeriale non riguarda direttamente questo campo), lo assumono quando fatte proprie da un Regolamento Edilizio, un Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) o dalle Norme Tecniche di Attuazione di un Piano Regolatore Generale (PRG).
In questi casi tali definizioni diventano quindi vere e proprie normative anche ai fini della prassi costruttiva, e sopratutto dei manufatti ammissibili o non ammissibili: se quindi le definizioni di parziale e totale integrazione archittonica sono state recepite dal Regolamento Edilizio o dal PRG del vostro comune (o addirittura vi sono state inserite precise definizioni di pergolato - o pergola - fotovoltaico e pensilina fotovoltaica), per installare detti manufatti dovrebbe essere sufficiente seguire le prescrizioni relative sia a forma, dimensioni e caratteristiche tecniche del manufatto, che sopratutto all'iter burocratico necessario alla sua installazione.
Questo secondo decreto rappresenta in un certo senso la normale evoluzione e completamento del Decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Infatti, l'articolo 2 comma 1 introduce un'altra definizionie fondamentale, e cioè:
Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4.
Questa definizione va ovviamente completata con quanto prescritto dall'Allegato 4, il quale prescrive che i moduli che compongono gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative devono:
1) sostituire gli elementi architettonici degli edifici, come ad esempio le coperture (sia opache che trasparenti o semi trasparenti), le superfici opache verticali (cioè in sostanza i rivestimenti delle facciate), e infine le superfici apribili (porte, finestre e vetrine);
2) possedere ovviamente significative innovazioni di carattere tecnologico;
3) oltre alla produzione di energia elettrica, essere progettati e realizzati industrialmente per svolgere anche funzioni architettoniche fondamentali quali ad esempio la protezione o regolazione termica dell'edificio, la tenuta all'acqua e la protezione dalle intemperie e la resistenza meccanica, garantendo prestazioni paragonabili a quelle degli elementi sostituiti;
4) inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio, salvaguardandone l'estetica.
Anche in questo caso, tali prescrizioni non solo si adattano perfettamente ai pergolati e alle pensiline fotovoltaiche, ma, se fatte proprie da un Regolamento Edilizio o un Piano Regolatore Generale, assumono valore prescrittivo anche in materia urbanistico-edilizia.
|
||