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Attestato di Prestazione Energetica: caratteristiche, durata, costi

L'APE è ormai obbligatorio per vendere o affittare un immobile o dopo interventi importanti: vediamo in dettaglio le voci principali, chi lo redige e quanto costa
Pubblicato il

Che cos'è il Certificato di Prestazione Energetica?


L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento che descrive la prestazione energetica dell'edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria, in condizioni standard, per soddisfare i bisogni energetici dell'edificio.

L'A.P.E, sostituisce il vecchio Attestato di Certificazione Energetica A.C.E., così come previsto dalla L. 90/2013; a partire da ottobre 2015 il modello è stato unificato a livello nazionale in merito alle caratteristiche e alle modalità di classificazione energetica.
APE obbligatorio per vendere o affittare
É obbligatorio nei casi in cui si immette l'immobile sul mercato immobiliare o si eseguono interventi che variano le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto, ovvero:

- nuova costruzione di un edificio;
- ristrutturazione edilizia: lavori che coinvolgono oltre il 25% della superficie dell'involucro;
- compravendita o affitto: trasferimenti a titolo oneroso;
- donazione: trasferimento a titolo gratuito;
- annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;

In questo modo si fornisce agli acquirenti e ai locatori di immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell'immobile.


Chi può redigere l'APE ?


Può redigere l'Ape una persona fisica o una società: un tecnico, generalmente un ingegnere, un geometra, un architetto, abilitato alla progettazione di edifici e impianti, autorizzato dalla regione di residenza in base al possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, definiti certificatori energetici.
Il certificatore ha inoltre l'obbligo di non essere in alcun modo legato al processo di progettazione o realizzazione dell'edificio, né avere legami di parentela con il proprietario.


Di quali documenti ha bisogno il certificatore?


Prima di eseguire il sopraluogo è necessario avere a disposizione:

– il documento di identità del proprietario dell'immobile;
– il rapporto di controllo della caldaia centralizzata o autonoma in corso di validità;
– una visura e planimetria dell'immobile.

Rapporto di controllo della caldaia

In cosa consiste l'attestato di prestazione energetica?


L'Attestato è il risultato finale di una analisi energetica sull'immobile, eseguita dopo un sopralluogo, in cui vengono considerate:
- le caratteristiche strutturali;
- gli infissi;
- gli impianti;
- i sistemi di raffrescamento e riscaldamento degli ambienti;
- l'esposizione;
- la presenza di sistemi di produzione di energie rinnovabili.

Per essere valido l'APE deve contenere i dati dell'appartamento, la classe energetica, il consumo dato in kwh/mq e delle raccomandazioni per migliorare le prestazioni energetiche.

La classe energetica è attribuita all'immobile secondo alcuni parametri che dipendono dalla località, dalla sua forma, dai consumi e dalla qualità energetica; è contrassegnata da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall'indice di prestazione più elevato, cioè maggiori consumi energetici, mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione, cioè minori consumi energetici.

Classi energetiche
Il numero che affianca la lettera A identifica i livelli di prestazione energetica in ordine crescente a partire da 1, il più basso livello di prestazione energetica della classe A, fino a 4.

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento, calcolato ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard.

Elaborato l'Attestato di Prestazione Energetica il certificatore deve inviare copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.


Quanto dura un certificato di prestazione energetica?


L'Attestato dura 10 anni se non vengono eseguiti interventi che modificano le prestazioni energetiche dell'edificio e se controlli e revisioni degli impianti tecnologici vengono fatti regolarmente e periodicamente nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

In caso contrario va aggiornato ricalcolando le nuove prestazioni energetiche.

Se invece l'immobile possiede l'attestato di certificazione energetica ACE, che veniva rilasciato prima dell'entrata in vigore del DL 63/2013, se è ancora valido, dura 10 anni come l'APE, non è necessario dotare l'edificio del nuovo attestato, a condizione che non abbia subito interventi che ne modifichino le sue caratteristiche.


Quanto costa il certificato di prestazione energetica?


Il costo per la redazione del modello APE da parte di un tecnico varia in base alla caratteristiche dell'immobile, ovvero la superficie, la tipologia degli impianti, la destinazione d'uso e la regione di appartenenza.
Secondo l'ordine degli ingegneri Il prezzo medio di una certificazione si dovrebbe aggirare intorno ai 150-200 euro.

Navigando su web si incorre molto spesso in siti che offrono APE anche a 50 €, che fare?
Ci si può fidare?

Il consiglio è quello di non cedere alla tentazione di risparmiare e di affidarsi a professionisti.

L'attestato che viene rilasciato da questi siti è vero, quello che contiene no: è un foglio che non riporta i dati reali del vostro immobile, dato che nessuno è venuto a rilevarli.


Come leggere una certificazione energetica


La certificazione energetica serve a valutare l'efficienza energetica degli edifici e fornisce le indicazioni sul rendimento degli impianti, riscaldamento, acqua calda e di condizionamento ove presenti, e sulla capacità delle murature e delle solette che separano gli ambienti riscaldati dall'esterno o da locali non riscaldati, di trattenere all'interno dell'edificio il calore.

Vediamo nel dettaglio le voci principali

- Codice identificativo: è un valore attribuito dal sistema informativo regionale dopo il completamento della procedura di trasmissione.

- Validità: fissata in 10 anni se si rispettano le scadenze del controllo sugli impianti e se non si effettuano interventi che modificano le caratteristiche energetiche. Nel caso ci siano dei problemi con il libretto degli impianti o con i controlli sugli impianti termici, è necessario evidenziarli nelle note;

- Destinazione d'uso: secondo il D.P.R. 412/93, gli edifici destinati ad abitazione appartengono alla categoria E1, che indica appunto gli edifici adibiti a residenza e assimilabili.

- Dati identificativi: obbligatori per identificare l'immobile, vanno inserite le coordinate GIS relative a longitudine e latitudine e i dati catastali.

- Zona climatica: dipende dal Comune in cui si trova l'edificio e indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.

- Superficie utile: è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione dove l'altezza non sia minore di 1,50 m; è data dall'unione delle superfici riscaldate e raffrescate, cioè climatizzate dell'edificio e deve essere utilizzata per il calcolo di tutti gli indici di prestazione energetica.

- Servizi energetici presenti: vengono indicati i servizi energetici considerati nel calcolo della prestazione energetica. Nel caso in cui l'immobile non sia riscaldato o non abbia l'impianto di produzione dell'acqua calda la procedura di compilazione richiede che l'impianto venga simulato; informazione questa che va riportata nella tabella impianti con la dicitura impianto simulato in quanto assente.

- Prestazione energetica del fabbricato: indica la prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro, ovvero del fabbricato al netto del rendimento degli impianti presenti.
É rappresentata con uno smile che identifica il livello di qualità: basso, medio, alto.

- Prestazione energetica globale e del fabbricato: il suo valore determina la classe energetica del fabbricato.

Prestazione energetica globale
- Edificio a energia quasi zero: se spuntata questa voce indica che l'edificio rispetta tutti i requisiti minimi vigenti e possiede la quantità massima di fonti rinnovabili richieste dall'Allegato 3 del D.Lgs.28/2011;
- Prestazione energetica degli impianti: indica le quantità di combustibili/vettori energetici consumate annualmente dall'edificio con un utilizzo standard.

- Riqualificazione energetica: sono indicati gli interventi raccomandati e una valutazione di massima del potenziale di miglioramento del fabbricato. Sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità; le raccomandazioni devono essere descritte in maniera puntuale, gli interventi devono essere realizzabili sia tecnicamente sia dal punto di vista normativo rispettando il DM requisiti minimi. In assenza di impianto, va indicata una soluzione impiantistica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda e inserite le raccomandazioni relative almeno all'involucro del fabbricato.

- Energia esportata: viene indicata la quantità di energia esportata, anche se pari a 0, in termini di kWh/anno e di vettore energetico, che per normativa può essere soltanto energia elettrica.

- Dati di dettaglio del fabbricato:
a) superficie disperdenteS, misurata in mq, che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;
b) volume climatizzato V, misurata in mc, è il volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;
c) rapporto di forma S/V: rapporto tra la superficie disperdente S e il volume climatizzato V. Dipende dall'ubicazione dell'immobile, se ad esempio è in un condominio, quindi protetto dagli altri appartamenti, la superficie disperdente sarà minima e quindi il valore del s/v oscillerà tra 0,25–0,40. Se invece siamo nel caso di appartamento isolato, ad esempio una villetta, la superficie disperdente sarà maggiore e il rapporto s/v varierà tra 0,60–0,75.- dati di dettaglio degli impianti: nella tabella sono riportati dati di dettaglio degli impianti suddividendoli per servizio energetico.

- Informazioni sul miglioramento della prestazione energetica: In questa voce vanno inserite le indicazioni relative al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, quali la presenza di incentivi disponibili al momento del rilascio dell'attestato e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

- Sopralluogo e dati di ingresso: è obbligatorio eseguire almeno un sopralluogo dell'edificio per raccogliere i dati di ingresso necessari e in questo campo va inserita la data del rilievo, ai sensi dell'articolo 4 del DM 26.06.2015.

- Data di emissione: il tecnico è tenuto a firmare l'APE in modo cartaceo o digitale, e a timbrarlo in originale.


Documenti obbligatori da allegare all'APE


Non dimenticare i documenti obbligatori, ovvero:
- fotocopia di un documento di identità del soggetto certificatore nel caso di APE consegnato in forma cartacea;
- libretto di centrale o di impianto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 26.06.2009;
- fotografia dell'immobile;
- tracciato informatico dei dati di input del calcolo della prestazione energetica dell'edificio


Documenti facoltativi per l'APE


Sono documenti facoltativi da esibire su richiesta in caso di controllo:
- relazioni sui sopralluoghi effettuati;
- planimetria di massima con indicazione del nord, delle zone termiche e possibilmente anche delle strutture;
- file originale di calcolo del software utilizzato.


Software gratuito per l'APE


L'ENEA, in collaborazione con il CNR ha predisposto un software applicativo gratuito, il DOCET, del quale è disponibile dal 15/07/2016 la versione aggiornata, che permette l'inserimento dei dati in modo semplificato, definendo un'interfaccia che consente di qualificare dal punto di vista energetico edifici esistenti.

Il metodo semplificato adottato è applicabile solo per edifici residenziali esistenti, che hanno superficie utile fino a 200 mq, quindi per i casi in cui l'APE è necessario per compravendite o locazioni immobiliari, sempre nel rispetto dei limiti indicati dal menzionato D.M. 26/06/2015 e fatta eccezione per i casi in cui l'APE sia richiesto dopo una ristrutturazione importante.

Per scaricare il software: www.docet.itc.cnr.it

riproduzione riservata
Certificato di prestazione energetica
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Vincenzo
    Vincenzo
    Lunedì 2 Dicembre 2013, alle ore 12:01
    Buongiorno, per 4 scuole separate catastalmente e fisicamente, serviti dalla stessa centrale termica, devo redigere un attestato di prestazione energetica, oppure 4 attestati di prestazione energetica?
    Grazie anticipatamente per la risposta.
    rispondi al commento
  • Massimo
    Massimo
    Martedì 26 Novembre 2013, alle ore 07:37
    Se cambio caldaia, in quanto guasta, in appartamento che non devo ne vendere ne affittare, devo far fare l'APE?
    Se si, qual'è il riferimento normativo che impone tale documento nella casistica richiamata?
    Grazie a tutti.
    Buona giornata.
    rispondi al commento
    • Geom. Antonio Massari
      Geom. Antonio Massari Massimo
      Mercoledì 27 Novembre 2013, alle ore 09:15
      Deve fare il certificato soltanto se vuole usufruire degli incentivi.
      Quindi istalla caldaia a condensazione + APE = -65%.
      Cordialmente.
      rispondi al commento
  • Rosaria
    Rosaria
    Venerdì 25 Ottobre 2013, alle ore 17:19
    Per favore vorrei sapere se i locali ad uso commerciale e nel mio caso un ufficio A/1 ha l'obbligo della certificazione in caso di affitto a gennaio 2014.
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Cristina
    Cristina
    Domenica 6 Ottobre 2013, alle ore 16:43
    Buongiorno, devo affittare una casa per uso abitazione sita a Roma e costruita nel 1960 accatastata come A4.
    Necessita del certificato energetico?
    Se si, quanto può costare?
    Ultima ristrutturazione 1990.
    Grazie e complimenti per il vostro sito.
    rispondi al commento
  • Roberto S.
    Roberto S.
    Lunedì 2 Settembre 2013, alle ore 16:36
    Buongiorno, vorrei sapere se con il nuovo decreto per la detrazione al 65%, sostituendo gli infissi ho l'obbligo dell'attestato di certificazione energetica da presentare all' ente ENEA, in regione Lombardia?
    Grazie.
    rispondi al commento
  • Luca B.
    Luca B.
    Lunedì 17 Giugno 2013, alle ore 17:28
    Vorrei, per favore, delucidazioni per quel che riguarda la pubblicazione di annunci immobiliari sprovvisti della certificazione APE, sia in forma cartacea che on line.
    In caso di sanzione, in base alla nuova normativa del 04/06/13, chi è responsabile?
    L'editore, l'amministratore del sito o l'agenzia immobiliare che ha commissionato l'annuncio?
    Grazie per l'attenzione e complimenti per l'ottimo servizio che rendete.
    rispondi al commento
  • Angelo
    Angelo
    Martedì 21 Maggio 2013, alle ore 19:17
    Angelo Complimenti per il sito.
    Ho casa una nel Comune di Genova e dovrei affittarla, ho letto in molti siti che NON è neccessario per la Regione Liguria redeigere certificazione ACE. Chiedo se il tutto corrisponde al vero?
    rispondi al commento
    • Pasquale E.
      Pasquale E. Angelo
      Giovedì 23 Maggio 2013, alle ore 09:36
      Per Angelo: Grazie per i complimenti.
      In risposta alla Sua domanda, la regione Liguria dispone che "tutti gli immobili oggetto di compravendita o locazione devono essere dotati di Attestato di Prestazione Energetica redatto secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale del 13 novembre 2012, n. 6".
      In caso di locazione, l'attestato (o una sua copia) deve essere consegnato al conduttore all'atto della stipula del contratto.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Gerardo Giudice
    Gerardo Giudice
    Giovedì 9 Maggio 2013, alle ore 07:15
    Gran bel forum.
    Mi chiedevo se è necessario redigere l'ACE anche in caso di solo ampliamento (p.casa) del 20%, attraverso la chiusura di una veranda o di un portico: mi trovo in Campania.
    Grazie per l'eventuale risposta.
    rispondi al commento
  • Mauro
    Mauro
    Lunedì 29 Aprile 2013, alle ore 17:32
    È possibile che in un contratto di compravendita di un immobile (anni '60: cl. G) acquirente e venditore si accordino per inserire nel contratto la clausola con i quale l'acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile senza che questo effettivamente avvenga?
    Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale E.
      Pasquale E. Mauro
      Martedì 30 Aprile 2013, alle ore 16:36
      Per Mauro: Sì! In sede di rogito, se si trattava di un immobile datato di classe "G", la redazione dell'attestazione energetica veniva omessa, facendone espressa dichiarazione nell'atto. Tutto ciò ha avuto seguito fino al 31 dicembre 2012. Dal 1° di gennaio c'è l'obbligo.
      rispondi al commento
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