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Attestato di prestazione energetica: tutte le novità da sapere

Attestato di Prestazione Energetica: in dettaglio gli obblighi, le caratteristiche, costi, modalità e i tempi per la redazione, utili a chi vende e a chi compra
Pubblicato il / Aggiornato il

Che cos'è l'Attestato Prestazione Energetica?


L'APE, che prima delle modifiche del decreto 63/2013 si chiamava ACE, Attestato di certificazione energetica, è uno strumento di controllo che riporta, attraverso la scala energetica, le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento. Potremmo definirlo una sorta di carta di identità energetica dell'immobile .

Classificazione prestazione energetica
È obbligatorio in fase di acquisto o locazione di un immobile ed è utile perché informa l'acquirente sul consumo energetico; riporta infatti l'indice di prestazione energetica, chiamato IPE, la classe energetica e l'Indice di prestazione energetica globale dell'edificio o della singola abitazione, che esprime il valore tra il consumo per riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda.


Quando è obbligatorio redigere l'APE ?


Secondo le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, D.M. 26/06/2015, e in conformità alla direttiva europea, dal 1° Luglio 2009 l'APE va obbligatoriamente allegato ai contratti in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 anche ai contratti di locazione.
Dal Gennaio 2012 l'indice di prestazione energetica, misurato in kwh/mq anno, deve essere inserito anche negli annunci immobiliari.


A chi rivolgersi per ottenere l'Ape?


Può redigere l'Ape un tecnico, generalmente un ingegnere, un geometra, un architetto, abilitato alla progettazione di edifici e impianti, autorizzato dalla Regione di residenza in base al possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, definito certificatore energetico.

Certificatore energetico
Non tutte le Regioni, ad oggi, hanno adottato delle proprie normative; in tal caso si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.


Chi paga l'Attestato di Prestazione Energetica?


Solitamente, salvo diversi accordi, il costo della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica è a carico di chi vende in caso di compravendita, dal proprietario in caso di locazione.


In cosa consiste l'APE?


L'Attestato di Prestazione Energetica è il risultato finale di una analisi energetica sull'immobile, eseguita dopo un sopralluogo, in cui vengono considerate le caratteristiche strutturali, gli infissi, gli impianti, i sistemi di raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, l'esposizione, la presenza di sistemi di produzione di energie rinnovabili ed elaborato un risultato relativo alle prestazioni energetiche dell'immobile e alla relativa classificazione energetica.

Prestazione energetica
L'APE Attestato di Prestazione Energetica, deve contenere i dati dell'appartamento, la targa energetica, il consumo dato in kwh/mq e delle raccomandazioni per migliorare le prestazioni energetiche.

Elaborato il modello APE, il certificatore deve inviare copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.


Le novità APE unico nazionale


Dal 1 Ottobre 2015, al fine di uniformare la documentazione prodotta, la normativa entrata in vigore con il decreto del ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, ha introdotto:

l'obbligo del sopralluogo da parte del certificatore energetico;

• un modello unico e uguale per tutto il territorio, al fine di superare le differenze tra le varie Regioni;

• l'introduzione delle valutazioni del raffrescamento, dell'illuminazione e della ventilazione oltre a quelle del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, per ottenere valutazioni più realistiche;

nuova veste grafica, più chiara e leggibile anche dai non addetti ai lavori;

aumento delle classi energetiche da 7 a 10 : A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G; partendo dalla più efficiente la classe A4 alla meno efficiente la classe G;

obbligo di valutare e proporre dei miglioramenti per aumentare l'efficienza ed il risparmio energetico;

• validità di 10 anni subordinata al rispetto della normativa relativa ai controlli di efficienza energetica degli impianti, come ad esempio il controllo dei fumi o di combustione della caldaia;

• modalità specifiche relative alla compilazione dell'annuncio immobiliare.


L'Ape ha una scadenza?


L'Ape ha una durata di 10 anni, a partire dalla data suo rilascio.

È obbligatorio l'aggiornamento ogni qualvolta vi sia un intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l'immobile e che vada a mutare le sue caratteristiche energetiche.

Quindi la validità decennale è riconosciuta a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni di controllo delle prestazioni energetiche dei singoli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013; in caso contrario l'APE perde efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.

Gli ACE, rilasciati prima del 6 giugno 2013 sono validi, purché conformi alla Direttiva 2002/91/CE e in corso di validità.


Quanto costa la redazione del modello APE?


Il costo per la redazione del modello APE da parte di un tecnico dipende da diversi fattori, come la superficie dell'immobile, le sue caratteristiche, la tipologia degli impianti, la destinazione d'uso e la regione di appartenenza.

In linea generale:
• APE Attestato di Prestazione Energetica, il costo del rilascio per immobili a uso commerciale non residenziali con superficie massima di 300 mq parte da 140,00 euro;

• APE Attestato di Prestazione Energetica, il costo del rilascio per le nuove costruzione ad uso residenziale e commerciale con superficie massima di 500 mq parte da 200,00 euro;

• APE Attestato di Prestazione Energetica, il costo del rilascio per appartamenti a uso residenziale con superficie dai 40 mq ai 120 mq, il costo medio varia da 130,00 euro a 300,00 euro.


Le sanzioni in caso di APE omesso o errato


Il certificatore accreditato incorre in sanzioni penali, pecuniarie e disciplinari se appartiene a un ordine professionale, nel caso in cui rilasci un certificato non veritiero.

Il proprietario di un immobile incorre in una sanzione pecuniaria se non provvede al rilascio di APE in caso di contratto di vendita o di locazione.

Sanzioni per errori o omissioni

Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell'obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.


Esenzione imposta di registro e Marca da bollo


L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.83/E del 22 novembre 2013, ha chiarito che l'APE non è assoggettato a marca da bollo e imposta di Registro.

IL dpr 131/1986 chiarisce che l'APE non rientra tra gli atti che prevedono l'obbligo di pagamento e versamento dell'imposta di registro, in quanto è un atto integrativo al contratto di vendita, di acquisto o di trasferimento gratuito.

L'imposta di registro APE , si applica solo quando l'attestato viene allegato volontariamente alla registrazione del contratto di locazione ed è pari a 200,00 euro.

L'attestazione è esente da marca da bollo quando viene allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, poiché viene presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali dichiarazioni sono esenti dal tributo, come riportato all'articolo 37, del Dpr 445/2000.

La marca da bollo APE è invece obbligatoria quando è accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, ed è pari 16 euro per foglio.


Alcune precisazioni dell'Agenzia delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti in merito alle novità introdotte dal Decreto sulle semplificazioni fiscali.

• Per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto l'APE; in caso di mancata dichiarazione o nel caso non venga allegato, le parti sono entrambe responsabili e soggette a sanzione amministrativa, in solido e in parti uguali.
Non è prevista la sanzione alle locazioni di edifici residenziali inferiori ai 4 mesi all'anno.
• Per i contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e nel caso in cui sull'immobile non sia necessario effettuare valutazioni non c'è obbligo di allegare l'APE al contratto.

• Per i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni, non essendo questi soggetti a registrazione, non sussiste l'obbligo di allegare al contratto stesso l'APE.

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Attestato di prestazione energetica
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