News di Normative Arch. Andrea Denza

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

La SCIA sostituisce la DIA e semplifica l'iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al comune. Tempi, procedure e interventi.

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)

Segnalazione certificata inizio attivitàla Legge 122/2010 ha modificato l’Art 19 della Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e sostituito la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
L’intento del Legislatore è stato quello di semplificare l’apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio, ma dopo due anni ancora sono diverse le interpretazioni ed i dubbi in materia.

 

La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento ed il consolidamento edilizio. Oggi alcuni di questi interventi possono essere effettuati con CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ed altri con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).

 

Prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, il richiedente, supportato dal proprio tecnico, deve verificare la realizzabilità dell’intervento e acquisire i documenti necessari per la realizzazione dei lavori. Al momento della richiesta al Comune, il cittadino ed il tecnico, dovranno autocertificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge.

 

In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA salvo la  manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA.

 

Segnalazione Certificata Inizio Attività:  interventi edilizi.

 

Architetto che disegna

E’ possibile utilizzare la SCIA per:

  • - Restauro e risanamento conservativo.
  • - Ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso.
  • - Manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni  si ricade in attività edilizia libera e va utlizzata la CILA).

 

Ad esempio, si ricade in MS con interventi strutturali in caso di ristrutturazione interna di una casa con la demolizione di una parte del solaio o la modifica di una scala strutturale.

 

Ma la SCIA può essere utilizzata anche per numerosi altri interventi che dipendono da specifiche norme locali: realizzazione di parcheggi a raso e parcheggi pertinenziali, frazionamento di immobili, nuovi volumi per impianti tecnologici, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, etc.

 

Quando la SCIA non sostituisce la DIA

 

Gli interventi che rimangono soggetti alla DIA sono generalmente quelli dove la DIA è onerosa (chiamata anche Superdia) cioè quando è previsto il pagamento di oneri concessori.

Ad esempio in caso di edifici costruiti con l’ausilio di piani urbanistici attuativi che danno indicazioni sulla volumetria e sulle dimensioni dell’immobile da costruire.






Presentazione della SCIA al comune

 

La SCIA va presentata all’ufficio tecnico del comune prima dell’inizio dei lavori. Molte amministrazioni utilizzano un sistema telematico che permette di inviare i documenti online.
Il Comune di Napoli è stato uno dei primi grandi comuni a permettere l’utilizzo di sistemi online per la presentazione di pratiche edilizie.
Soluzioni di questo tipo permettono un grande risparmio di tempo e denaro ai cittadini ed alle amministrazioni.

 

Inizio dei lavori

 

gruppo di tecnici che guardano un disegnoCome per la CIL, la SCIA permette di iniziare i lavori il giorno della presentazione al Comune. Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione ed, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori. Dopo questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
La SCIA deve essere completata dalle asseverazioni di un tecnico abilitato che assume maggiore responsabilità civile e penale rispetto alla DIA.

 

SCIA in sanatoria

 

La SCIA è utilizzata anche per sanare immobili irregolari tramite l’accertamento di conformità definito all’Art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia. Con questo strumento si possono regolarizzare interventi che rispettano la doppia conformità. (Leggi: Dia in sanatoria)

 

Documenti da consegnare

 

La SCIA è composta da:

 

- modulistica dell’ufficio tecnico
- relazione tecnica di un professionista abilitato (architetto, ingegnere e, con alcune limitazioni, geometra o perito edile)
- elaborati grafici
- DURC
- prova del pagamento dei diritti di segreteria

Ma a seconda del tipo di intervento bisogna anche consegnare i nullaosta degli enti preposti o altri documenti asseverati da tecnici abilitati come:

- autorizzazione paesaggistica
- autorizzazione sismica del Genio Civile
- autorizzazione sanitaria della ASL
- relazione sul rispetto delle barriere architettoniche
- relazione energetica o certificazione energetica

 

Approfondimenti

 

C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori)
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
DIA (Denuncia inizio attività)
Permesso di Costruire

Articolo: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
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  • Ernesto
    Salve, sto per cambiare i mobili della cucina ed in concomitanza vorrei rifare il solo cablaggio elettrico della cucina (cambiare fili, placche , prese, etc) e cambiare la caldaia ormai vecchia con una nuova a condensazione.
    Nessun lavoro in muratura.
    E' necessario presentare la SCIA?
    Questo lavori possono rientrare nella recente proroga per le agevolazioni fiscali?

    Giovedì 13 Giugno 2013, alle ore 21:12 Rispondi a questo commento
  • Giorgio
    Buon giorno Arch. Denza, ho un edificio, in zona agricola, il proprietario nn è coltivatore.
    Tale edificio è composto da un A2 al primo piano, che effettivamente è abitazione e da un piano terra costituito da C2 e C6.
    Durante gli anni nel C2 è stato sistemato a piccola abitazione con una cucina, un bagno e una camera da letto, in maniera abusiva.
    E' possibile sanare la situazione con una SCIA in sanatoria o altra autorizzazione?
    A quale prezzo?

    Giovedì 13 Giugno 2013, alle ore 11:09 Rispondi a questo commento
  • Valerio
    Per Carlo: per il semplice rifacimento dell'intonaco senza alterazioni non devi presentare nessuna comunicazione.
    Trattasi di edilizia libera.

    Martedì 4 Giugno 2013, alle ore 15:55 Rispondi a questo commento
  • Valerio
    Per Enzo: Anche io ho lo stesso problema; probabilmente una SCIA, anche se aspetto una conferma da parte di chi è sicuramente più competente di me.
    Se vai di fretta potresti optare per una SCIA in sanatoria ma anche in questo caso chiedi consigli a chi più esperto.

    Lunedì 3 Giugno 2013, alle ore 10:33 Rispondi a questo commento
  • Enzo
    Salve, devo procedere alla fusione tra due immobili mediante la realizzazione di una porta che li renda comunicanti.
    Mi chiedo che pratica devo istruire?

    Sabato 1 Giugno 2013, alle ore 10:10 Rispondi a questo commento
  • Carlo
    Buonasera, per il rifacimento dell'intonaco di un muro perimetrale è necessaria una DIA o è sufficiente una SCIA?
    Grazie.

    Lunedì 27 Maggio 2013, alle ore 21:59 Rispondi a questo commento
  • Frau
    Buongiorno, per realizzare una nuova canna fumaria esterna è necessaria una DIA o è sufficiente una SCIA?
    Grazie

    Venerdì 24 Maggio 2013, alle ore 11:44 Rispondi a questo commento
  • Frau
    Buongiorno, per la realizzazione di una nuova canna fumaria è necessaria una DIA o è sufficiente una SCIA?
    Grazie

    Venerdì 24 Maggio 2013, alle ore 11:38 Rispondi a questo commento
  • Valerio
    Buongiorno, ho due vani confinanti indicati al catasto con particelle differenti.
    Volendoli unificare potrei realizzare un vano interno su parete di tufo sp. cm 50 realizzando anche piattabanda.
    Occorre la CIL.A o SCIA?
    E nel caso di rifacimento parziale del solaio?
    A fine lavori potrò unificare anche le particelle al catasto?
    Eventuali alternative?
    Grazie e saluti.

    Giovedì 23 Maggio 2013, alle ore 09:17 Rispondi a questo commento
  • Roberta
    Per un intervento in un appartamento e spostare la cucina in un altro ambiente (tinello), creare dalla ex cucina un bagno e un ripostiglio, rivedere l'impianto elettrico e quello di riscaldamento, occorre la SCIA o la CIL?
    E' possibile scegliere e quali sono gli obblighi derivati?
    Grazie.

    Martedì 14 Maggio 2013, alle ore 17:49 Rispondi a questo commento
  • Cristina P.
    Buongiorno, volevo sapere se è possibile presentare una nuova SCIA sugli stessi immobili per i quali il comune aveva bloccato con determina un'altra SCIA per accertamenti, senza che tale blocco sia stato rimosso e quindi senza sapere se la prima SCIA sia stata annullata o meno.
    Grazie.

    Martedì 14 Maggio 2013, alle ore 17:46 Rispondi a questo commento
  • Pasquale E.
    Per Carlo Mosti: Se il fabbricato condominiale ricade in zona con vincoli storico-ambientali, necessita di una SCIA asseverata da un tecnico, previa acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti al vincolo. Diversamente anche una semplice CIL (Comunicazione di inizio lavori).
    Sabato 27 Aprile 2013, alle ore 19:29 Rispondi a questo commento
  • Carlo Mosti
    Che tipo di SCIA occorre fare per sostituire due finestre delle scale ad un piccolo condominio?
    Sabato 27 Aprile 2013, alle ore 12:32 Rispondi a questo commento
  • Marta Visone
    Per Comune Apice: ATTENZIONE : "... la disciplina della Scia non si applichi alla Dia alternativa al permesso di costruire ... "
    Pertanto la DIA Esiste ancora.

    Lunedì 18 Marzo 2013, alle ore 12:39 Rispondi a questo commento
  • Marta Visone
    Per Francesco Maggio: Può essere una violazione se nel Regolamento Edilizio del Comune è espressamente indicata un'altra tipologia. Per i diritti di segreteria ogni Comune appliche ciò che vuole, per i 516,00 €. sono previsti dal DPR 380/01 in caso di opere realizzate in assenza di Autorizzazione, ciò fa dedurre che l'opera è comunque permessa nel tuo Comune.
    Mercoledì 13 Marzo 2013, alle ore 17:25 Rispondi a questo commento
  • Francesco Maggio
    Informazione: rifacendo un muro di recinzione che affaccia su strada mi è stato contestato il fatto che non è come il vecchio.
    Il vecchio era alto 1,5 mt con su rete metallica.
    Il nuovo è alto 1,5 mt con su pannelli pantografati.
    Per sanare la situazione mi è stato chiesto di pagare 2 bollettini, uno da 109,83 euro (diritti di segreteria), l'altro da 516,00 euro di sanzione.
    Vorrei sapere se è regolare come procedura.
    Grazie

    Martedì 5 Marzo 2013, alle ore 19:27 Rispondi a questo commento
  • Arch. Carmen Granata
    Per Comune Apice: mi sembra che sia lei ad essere un po' confuso.
    L'arch. Denza ha spiegato molto bene in quali casi la Scia sostituisce la Dia e in quali questo titolo continua ad essere in vigore.
    Le consiglio di leggersi anche quest'altro articolo.

    Martedì 19 Febbraio 2013, alle ore 10:18 Rispondi a questo commento
  • Comune Apice
    Tutto il rispetto per l'articolo, ma avete un po' di confusione. La DIA non esiste più.
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 13:59 Rispondi a questo commento
  • Arch. Carmen Granata
    Per Giuseppe Marchesi: sì.
    Lunedì 18 Febbraio 2013, alle ore 09:49 Rispondi a questo commento
  • Giuseppe Marchesi
    Dovrei sostituire i vecchi infissi oltre a vari lavori di muratura e idraulica.
    Con una SCIA ho diritto ad avere una fattura dei serramenti con aliquota del 10%?
    Grazie

    Venerdì 15 Febbraio 2013, alle ore 11:45 Rispondi a questo commento
  • Marco Sciaccaluga
    Dovrei montare un cancello scorrevole nella mia propieta.
    Devo presentare ugualmente la SCIA o la DIA in comune?
    Faccio presente che il cancello comunica con suolo comunale dove però passo solo io.
    In attesa di una gradita risposta porgo cordiali saluti.

    Mercoledì 7 Novembre 2012, alle ore 14:51 Rispondi a questo commento

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