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Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)La SCIA sostituisce la DIA e semplifica l'iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al comune. Tempi, procedure e interventi. |
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la Legge 122/2010 ha modificato l’Art 19 della Legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e sostituito la Denuncia Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).
L’intento del Legislatore è stato quello di semplificare l’apertura delle attività in qualsiasi settore, non solo quello edilizio, ma dopo due anni ancora sono diverse le interpretazioni ed i dubbi in materia.
La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento ed il consolidamento edilizio. Oggi alcuni di questi interventi possono essere effettuati con CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) ed altri con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
Prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, il richiedente, supportato dal proprio tecnico, deve verificare la realizzabilità dell’intervento e acquisire i documenti necessari per la realizzazione dei lavori. Al momento della richiesta al Comune, il cittadino ed il tecnico, dovranno autocertificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge.
In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la CILA.

E’ possibile utilizzare la SCIA per:
Ad esempio, si ricade in MS con interventi strutturali in caso di ristrutturazione interna di una casa con la demolizione di una parte del solaio o la modifica di una scala strutturale.
Ma la SCIA può essere utilizzata anche per numerosi altri interventi che dipendono da specifiche norme locali: realizzazione di parcheggi a raso e parcheggi pertinenziali, frazionamento di immobili, nuovi volumi per impianti tecnologici, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, etc.
Ad esempio in caso di edifici costruiti con l’ausilio di piani urbanistici attuativi che danno indicazioni sulla volumetria e sulle dimensioni dell’immobile da costruire.
La SCIA va presentata all’ufficio tecnico del comune prima dell’inizio dei lavori. Molte amministrazioni utilizzano un sistema telematico che permette di inviare i documenti online.
Il Comune di Napoli è stato uno dei primi grandi comuni a permettere l’utilizzo di sistemi online per la presentazione di pratiche edilizie.
Soluzioni di questo tipo permettono un grande risparmio di tempo e denaro ai cittadini ed alle amministrazioni.
Come per la CIL, la SCIA permette di iniziare i lavori il giorno della presentazione al Comune. Tuttavia l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione ed, in caso di inadempienze, può provvedere all’interruzione dei lavori. Dopo questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
La SCIA deve essere completata dalle asseverazioni di un tecnico abilitato che assume maggiore responsabilità civile e penale rispetto alla DIA.
La SCIA è utilizzata anche per sanare immobili irregolari tramite l’accertamento di conformità definito all’Art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia. Con questo strumento si possono regolarizzare interventi che rispettano la doppia conformità. (Leggi: Dia in sanatoria)
La SCIA è composta da:
- modulistica dell’ufficio tecnico
- relazione tecnica di un professionista abilitato (architetto, ingegnere e, con alcune limitazioni, geometra o perito edile)
- elaborati grafici
- DURC
- prova del pagamento dei diritti di segreteria
Ma a seconda del tipo di intervento bisogna anche consegnare i nullaosta degli enti preposti o altri documenti asseverati da tecnici abilitati come:
- autorizzazione paesaggistica
- autorizzazione sismica del Genio Civile
- autorizzazione sanitaria della ASL
- relazione sul rispetto delle barriere architettoniche
- relazione energetica o certificazione energetica
C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori)
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)
DIA (Denuncia inizio attività)
Permesso di Costruire
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La differenza tra opere da eseguirsi liberamente e altre che necessitano di autorizzazione, è che si tratti di manutenzione ordinaria o manutenzione straordinaria.
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Con la circolare del 16 settembre 2010 il Ministero per la semplificazione normativa conferma l'applicabilità della Scia in edilizia.
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Il Decreto Semplificazioni contiene una serie di misure finalizzate a rendere sempre più snelle le procedure burocratiche, tra cui alcune che riguardano l?edilizia.
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In caso di lavori edili, anche di piccola entità, il committente ha delle responsabilità sia per la regolarità urbanistica che per la sicurezza nei cantieri.
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La Dia (Denuncia di inizio attività), oggi sostituita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è ancora richiesta in molti Comuni.
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