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Ampliamenti e detrazioni fiscali

In quali situazioni l'ampliamento di un edificio esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico?
Pubblicato il

Trattando di detrazioni fiscali sulla casa, in particolare quella sulle ristrutturazioni edilizie e quella sul risparmio energetico, abbiamo più volte ripetuto che tali incentivi sono ammessi solamente per interventi realizzati su edifici esistenti e non su ampliamenti degli stessi.

L'indicazione non è però sempre facilmente applicabile poiché esistono casi particolari che possono sollevare dubbi e che giustamente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito con circolari e risoluzioni pubblicate nel corso degli anni. Cerchiamo allora di esaminare i casi di ampliamento più frequenti e togliere ogni dubbio.


Ristrutturazione con ampliamento


ristrutturazione con ampliamentoQuando una ristrutturazione edilizia avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente, in quanto l'ampliamento si configura come un intervento di nuova costruzione.


La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.4/E del 4 gennaio 2011 ha chiarito che lo stesso criterio si applica anche agli interventi di ampliamento avvenuti mediante l'applicazione del Piano Casa.

Se fra gli interventi realizzati vi sono anche impianti al servizio dell'intero edificio, come ad esempio l'impianto di riscaldamento, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente. Come stimare questa parte? In realtà non sono stati pubblicati esempi in merito, ma personalmente ritengo validi più criteri di calcolo.

Ad esempio per l'installazione di un impianto di riscaldamento ci si potrebbe basare sul volume riscaldato totale (preesistente + ampliamento) e determinare la percentuale di volume riscaldato preesistente e la percentuale di volume riscaldato relativa all'ampliamento. La detrazione si applicherà solo su una percentuale della spesa totale dell'impianto, che sarà pari alla percentuale del volume riscaldato preesistente.

Sempre per un impianto di riscaldamento si potrebbe in alternativa valutare il metodo appena descritto solo per l'installazione del generatore (caldaia), mentre per il sistema di distribuzione (tubazioni) e quello di emissione (caloriferi, pannelli radianti a pavimento, ecc.) si potrebbero considerare i materiali effettivamente posati nella parte esistente e in quella di ampliamento.

Come vedete i metodi per i conteggi possono essere vari, l'importante è che siano razionali e resi chiari nelle fatture o in qualche altro documento (consuntivi, stati avanzamento lavori, dichiarazioni rese dal direttore lavori, ecc.), in modo da facilitare eventuali controlli sulle detrazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.


Demolizione e ricostruzione con ampliamento


Se l'intervento consiste nella totale demolizione del volume esistente con ricostruzione e ampliamento, le detrazioni (sia quella sulle ristrutturazioni edilizie che quella sul risparmio energetico) non spettano, in quanto l'intervento si considera nella sua totalità come un intervento di nuova costruzione.


Ampliamento con formazione di volumi tecnici


volume tecnico (centrale termica)Esiste poi il caso particolare dei volumi tecnici. Cos'è di preciso un volume tecnico? Un volume tecnico è un'opera edilizia completamente priva di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti al servizio di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Alcuni esempi di volumi tecnici? Volumi di vani scale, vani ascensore, centrali termiche, ecc.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate specifica che la nuova costruzione o demolizione e costruzione di un volume tecnico in ampliamento al volume originario dell'edificio può accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. Sono poi riportate alcune specifiche indicazioni per ogni tipologia di volume tecnico.

Per gli ascensori è ammessa alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie la nuova installazione o sostituzione di quello esistente con altro avente anche caratteri diversi dal precedente, oppure per adeguamento L.13/89. Nella detrazione è compresa anche la costruzione di un eventuale nuovo volume tecnico per ospitare ascensore e macchinari ad esso connessi.

Per le centrali idriche e termiche (o locali caldaia) è ammessa alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie la nuova costruzione nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione. Sono detraibili anche le spese per modifiche esterne (sagoma, materiali e colori) di centrali idriche e termiche già esistenti.

Lo stesso vale per i vani scala. Rientrano nella detrazione sulle ristrutturazioni edilizie i volumi di scale nuove o ricostruite, anche con caratteristiche diverse dalle preesistenti.


Box auto


box autoLa costruzione di un box auto, seppur si configuri urbanisticamente come un intervento di nuova costruzione, può beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. È però necessario che il box auto sia reso pertinenziale ad un'unità immobiliare.

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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Paolo
    Paolo
    Mercoledì 7 Giugno 2017, alle ore 10:56
    Gent.le Architetto, le chiedo gentilmente di indicarmi i riferimenti del chiarimento dell'Agenzie delle Entrate dove si specifica che la nuova costruzione di un volume tecnico in amplimaneto al volume originario dell'edificio esistente possa accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
    In tal caso, a quale categoria di intervento sarebbe ricoducibile (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia)?
    rispondi al commento
  • 2511
    2511
    Venerdì 4 Settembre 2015, alle ore 23:25
    Buonasera, ho una casa vecchia di 160mq, pertinente ad un secondo pezzo di casa di circa 70mq.Dovrei ristrutturare e adibire l'edificio da 160mq a garage,vani tecnici come centrale termica, lavanderia, quadro elettrico, deposito, ecc. e costruire un edificio nuovo di 150mq collegato allo stabile esistente.Poi devo demolire i 70mq che avanzano.L'edificio da 160mq rientra nella ristrutturazione?La demolizione mi vincola in qualche modo?Grazie
    rispondi al commento
  • Michele230581
    Michele230581
    Giovedì 22 Maggio 2014, alle ore 11:57
    Buon giorno architetto, io ho un permesso di costruire per ampliamen con il piano casa. Nel progetto e nella relazione tecnica sono stati indicati dei lavori anche nella parte esistente (aperture nuovi fori, spostamento divisori, chiusure porte, ecc..). Nel titolo del Permesso è scritto solo ampliamento. Le chiedo se per i lavori sulla parte esistente è corretto applicare iva al 10% e se posso fare la detrazione al 50%
    rispondi al commento
    • Monic81
      Monic81 Michele230581
      Mercoledì 24 Settembre 2014, alle ore 12:00
      Io mi ritrovo nella sua stessa situazione.. ho fatto una scia evidenziando che le opere sono anche di manutenzione straordinaria per la parte esistente. per curiosità, visto che comunque sono piena di dubbi, come ti sta muovendo lei?
      rispondi al commento
      • Sara.m.
        Sara.m. Monic81
        Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 15:20
        Se nella SCIA sono evidenziate anche le opere di manutenzione straordinaria va benissimo, può tranquillamente procedere con le detrazioni.
        rispondi al commento
        • Anto1977
          Anto1977 Sara.m.
          Giovedì 25 Giugno 2015, alle ore 15:20
          Buon pomeriggio, se i lavori di manutenzione straordinaria sono menzionati solo relazione tecnica va bene? mi spiego, nella DIA è riportato solo la voce ampliamento e poi fa riferimento alla relazione tecnica dove si evince la serie di lavori svolti.
          rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Michele230581
      Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 15:19
      Dovrebbe verificare se nella pratica ediliza sono riportati anche i lavori che intende eseguire sulla parte esistente. Se sì, proceda pure, ok iva al 10% e detrazione 50%. Se non sono riportati sulla pratica, presenterei in Comune un aggiornamento dei lavori che si intendono eseguire in più.
      rispondi al commento
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