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Hai eseguito lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile e ti accorgi che l'opera presenta vizi e difetti. Ti chiedi allora se il progettista e il direttore dei lavori avranno comunque diritto a percepire il compenso pattuito in caso di inadempimento.
Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione che, con la sentenza n 28614/2022 dello scorso 3 ottobre, riconosceva il compenso ai tecnici professionisti anche se decurtato.
In tema di appalto la legge prevede che una volta consegnata l'opera l'appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi che dovessero accertarsi.
I vizi e le difformità devono essere denunciati dal committente entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive entro 2 anni dal giorno della consegna dell'opera.
Il committente può chiedere che i vizi e le difformità siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Se però i vizi e le difformità sono tali da rendere del tutto l'opera inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
In caso di vizi e difformità l'appaltatore non è l'unico soggetto al quale può ascriversi una responsabilità.
Anche il progettista e il direttore dei lavori possono essere tenuti al risarcimento del danno eventualmente subito.
Il progettista per la redazione del progetto dell'opera e il direttore dei lavori per la sua funzione di controllo tecnico dell'esecuzione dell'opera che viene realizzata in cantiere.
In questo caso siamo di fronte a prestatori d'opera intellettuale per i quali si applica una normativa differente.
Per quanto concerne il compenso, aspetto che qui più ci interessa, il rischio del lavoro è a carico del cliente, perché il compenso è dovuto a prescindere dal risultato.
Nella fattispecie esaminata venivano eseguiti su un immobile dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione dello stesso.
I committenti si rivolgevano al Tribunale di primo grado al fine di richiedere all'impresa appaltatrice, al progettista e al direttore dei lavori il risarcimento dei danni subiti per effetto dei vizi successivamente riscontrati.
Oltre al risarcimento dei danni i committenti rifiutavano il pagamento delle somme residue dovute ai tecnici professionisti a titolo di compenso.
Il Tribunale condannava al risarcimento dei danni l'impresa di costruzioni incaricata della demolizione e ricostruzione dell'immobile e il professionista tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori).
Condannava altresì i committenti al pagamento del compenso dovuto al progettista e direttore dei lavori, per la prestazione prestata, oltre agli interessi di mora.
I giudici evidenziavano la mancata tempestiva contestazione da parte degli attori del regolare svolgimento dell'attività professionale e della quantificazione del compenso.
La vicenda giungeva dinnanzi la Corte di Cassazione poiché il Giudice di secondo grado riconosceva il compenso a favore del progettista e direttore dei lavori, sia pure in maniera riproporzionata ovvero riquantificando la cifra in precedenza stabilita.
Anche secondo i Giudici di legittimità la prestazione d'opera professionale dei tecnici deve essere pagata anche se non integralmente. Vediamo più nel dettaglio i principi di diritto sottesi alla decisione della Corte di Cassazione.
Esaminando il caso concreto i Giudici di secondo grado avevano appurato che i vizi dai quali l'opera era affetta erano determinati in parte dall'attività dell'impresa esecutrice e in parte dall'attività del direttore dei lavori che, come abbiamo visto coincideva con la persona del progettista.
Da un punto di vista progettuale non veniva rinvenuto alcun comportamento negligente in quanto nessuno dei vizi era riconducibile a un errore progettuale.
Il progettista aveva adempiuto all'obbligazione e la corretta redazione del progetto veniva dimostrata in base alla documentazione che era stata prodotta in giudizio.
Veniva invece ascritta una responsabilità a carico del direttore dei lavori che non controllava adeguatamente l'operato dell'impresa appaltatrice.
Vista la responsabilità imputata al tecnico per la direzione dei lavori la Corte d'Appello riteneva necessaria una decurtazione dal compenso a lui spettante.
A fronte del parziale adempimento, per ricostituire la corrispettività delle prestazioni dovute dalle parti, si imponeva la riduzione del prezzo che il committente doveva versare per la direzione dei lavori eseguita con negligenza.
Dunque la Corte d'Appello, rivedendo parzialmente la decisione del Tribunale, condannava i commettenti al pagamento di una somma minore rispetto a quella pattuita, in quanto decurtata della parte spettante per le attività non correttamente eseguite dal direttore lavori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28614 del 3 ottobre 2022, confermava la pronuncia della Corte d'Appello per la parte in base alla quale il professionista tecnico aveva utilmente ed effettivamente reso nell'interesse dei committenti la prestazione d'opera in qualità di progettista e in qualità di direttore dei lavori e per questo andava ricompensato.
La richiesta del professionista, che si vedeva negare il compenso maturato, veniva dunque accolta sia pure in parte, ossia tenendo conto dell'esclusione dal corrispettivo delle attività che risultano pretermesse o comunque svolte in grave violazione dell'obbligo di diligenza professionale.
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