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Violazione di domicilio e legittima difesa, un argomento di forte attualità negli ultimi anni.
Episodi di cronaca di furti in abitazioni o in luoghi di lavoro culminati in episodi di violenza e anche di omicidi hanno attratto l'attenzione dell'opinione pubblica sull'argomento.
La sensazione di insicurezza unita al sentimento di ingiustizia di alcune parti della popolazione sono state recepite da alcuni partiti politici e hanno portato (tra l'altro) alla creazione delle nuove norme che stiamo per vedere.
Ma, andiamo per ordine e chiariamo innanzitutto cosa si intende in termini giuridici per legittima difesa e violazione di domicilio e poi vediamo come le nuove norme modificano quelle esistenti.
La violazione di domicilio, a volte detta anche in gergo violazione di proprietà privata, secondo il codice penale è quella compiuta da chi:
s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno (v. art. 614 co.1 c.p.).
Le stesse sanzioni sono previste per:
chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (v. art. 614 co.2 c.p.).
La legittima difesa, invece, è uno dei casi di giustificazione: in sua presenza, cioè, è esclusa la punibilità. La legittima difesa è così descritta dalla legge penale:
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa (art. 52 co.1).
La legittima difesa, come detto, è prevista nel codice penale dall'art 52 cp, il quale, fino al 2006, era composto solo dal comma 1 (v. il paragrafo precedente): quel comma descriveva il caso di legittima difesa e poi sarebbe spettato al giudice valutare se nel caso concreto essa vi fosse stata effettivamente.
Con la Legge n. 59/2006 è stato specificato che la difesa è proporzionata nei casi di violazione di domicilio
se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità; i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (art. 52 co.2 c.p.).
La stessa Legge n. 59/2006 ha statuito che detto rapporto di proporzione sussiste anche nel caso in cui la violazione di domicilio avvenga, oltre che nei luoghi indicati dall'art 614 co.1 e 2 c.p. - e cioè abitazioni o comunque dimore private e loro appartenenze, all'interno di ogni altro luogo dove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Le norme del 2019 hanno invece specificato che la proporzione di cui al co. 2 sussiste sempre e hanno aggiunto il co. 4, secondo cui violazione di domicilio o anche dei luoghi in cui si svolge un'attività:
agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (v. art. 52 co. 4 c.p.).
La parola sempre ha la funzione in sostanza di ridurre ulteriormente la discrezionalità del giudice nel valutare la proporzionalità della reazione, mentre il nuovo co. 4 stabilisce che la difesa è sempre legittima in caso di intrusione attuata con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi.
Uno dei rischi che corre chi reagisce a un'offesa è di incorrere nell'eccesso colposo, in sostanza consistente nella reazione colposa sproporzionata all'offesa, con cui viene meno la proporzione prevista dall'art. 52 c.p.
L'eccesso colposo è previsto dall'art 55 cp, il quale è stato modificato dalla legge sulla legittima difesa con l'aggiunta della previsione per cui nei casi di autodifesa per violazione di domicilio o anche di luogo dove si lavora (ex art. 52, co.2, 3 e 4 c.p.) la punibilità è esclusa se colui che ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in condizioni di minorata difesa (cioè nelle condizioni di cui all'art. 61, co.1 n. 5 c.p.) oppure in stato di grave turbamento causato dalla situazione di pericolo in atto (v. art. 55 co.2 c.p.).
Un'altra modifica apportata dalla legge sulla legittima difesa riguarda la sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena è la sospensione dell'esecuzione della pena che il giudice può disporre in determinate ipotesi (v. art. 163 e ss. c.p.).
Il nuovo comma dell'art. 165 c.p., introdotto dalla legge sulla legittima difesa, prevede che la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per il reato di furto in abitazione (o con strappo) è comunque subordinata al pagamento dell'intero importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa dal reato.
Ulteriori novità riguardano l'inasprimento di sanzioni per i reati di violazione di domicilio, di furto in abitazione e di rapina.
La legittima difesa trova applicazione anche in sede civile; prevede infatti che:
non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (v. art. 2044 co.1 c.c.).
Ora, a seguito della legge sulla legittima difesa, la responsabilità è esclusa espressamente in sede civile ove l'autodifesa è stata esercitata nei casi cui all'art. 52, co.2, 3 e 4 c.p.
Inoltre, è anche prevista un'indennità al danneggiato nei casi di cui all'art. 55 co.2 c.p.: in tali casi, cioè, colui che procura il danno non è punibile, e colui che viene danneggiato può vedersi riconoscere un'indennità secondo l'equa valutazione del giudice il quale terrà altresì conto:
della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato (v. art. 2044 co.3 c.c.).
Ulteriore modifica riguarda la liquidazione dell'onorario spettante al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di colui nei cui confronti viene emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa: in tali casi la liquidazione è effettuata con il patrocinio a spese dello Stato (v. nuovo art. 115-bis del sulle spese di giustizia, il DPR n. 115/2002).
Infine, i processi riguardanti gli omicidi colposi e le lesioni personali colpose verificatisi nelle circostanze di cui agli artt. 52, co.2, 3 e 4 e 55, co.2 c.p. vengono inseriti tra quelli cui dev'essere data priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione (con la modifica dell'art. 132-bis Disp. Att. C.p.P.).
Trattandosi di norme più favorevoli al reo, vanno applicate anche ai casi avvenuti prima dell'entrata in vigore della Legge, secondo quanto disposto dall'art. 2 c.p. (così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28782/2019).
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