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La disponibilità a prezzi accessibili di tecnologie, facilmente utilizzabili anche con i più comuni telefoni cellulari, ha permesso la rapida diffusione di innumerevoli sistemi di videosorveglianza, tutticon tecnologia digitale, con la quale si può comunicare istante per istante da qualsiasi parte del mondo.
L'evoluzione tecnologica non è passata inosservata al garante della privacy, che negli ultimi anni ha pubblicato diversi documenti in merito.
Il Garante per la protezione dei dati personali fornisce prescrizioni che deve adottare chi svolge una attività di videosorveglianza.
In particolare l'autorità precisa che:
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.
Come spiega la stessa autorità gli interventi suddetti sono necessari a seguito:
dei numerosi interventi legislativi in materia, sia dell'ingente quantità di quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Autorità.
In generale il Garante impone un obbligo fondamentale di informazione: gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
Il garante per la privacy ha, quindi, dettato una serie di regole di riferimento circa gli impianti di videosorveglianza e l'utilizzo delle immagini per la sicurezza di aree private e pubbliche. Anche il più semplice sistema di videosorveglianza ha delle importanti regole da rispettare, per non ledere il diritto alla privacy di terzi.
Il Codice Civile, a sua volta, sancisce il diritto di liceità dell'utilizzo di apparecchi di videosorveglianza e registrazione delle immagini per tutelare se stessi e le proprie risorse, principio che permette anche la possibilità di intercettazioni ambientali.
Inoltre, è possibile utilizzare le più moderne risorse tecnologiche per la videosorveglianza purché tali sistemi siano strettamente correlati alle proprie esigenze e non abbiano nulla di superfluo (ad esempio con videoregistrazioni su aree di non diretto interesse). Per gli stessi motivi, tutti i dati registrati devono essere cancellati in automatico dopo 24 ore.
Un sistema di videosorveglianza, in teoria, dovrebbe poter essere installato solo dove le altre contromisure per la sicurezza si sono rivelate inadeguate.
Le funzioni comuni alle più diffuse telecamere devono essere opportunamente valutate, secondo il Codice Civile, per la videosorveglianza. Tra esse la possibilità di zoom delle immagini, quelle di riconoscimento dei volti e la tecnologia ad infrarossi (per le videoregistrazioni in assenza di luce). Le funzioni appena descritte o l'uso, apparentemente banale, di telecamere fittizie o non funzionanti con il solo scopo di deterrenza per i malintenzionati, devono essere valutate con attenzione potendo influenzare notevolmente il comportamento delle persone riprese.
La finalità dell'impianto di videosorveglianza deve essere, inoltre, dichiarata esplicitamente da chi se ne avvale attraverso l'esposizione di cartelli, ben visibili, in prossimità delle stesse aree video sorvegliate.
Tutto quanto appena descritto costituisce l'insieme dei principi che determinano le regole per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Prima dell'acquisto di prodotti per la videosorveglianza, è quindi opportuno verificare la compatibilità del loro impiego con i suddetti principi.
Alcuni riferimenti commerciali per la videosorveglianza sono: Sony, Panasonic
Infine, tutto quanto descritto sopra è facilmente estendibile anche ai videocitofoni, quando sono dotati di un sistema di memorizzazione delle immagini. È infatti la memorizzazione delle immagini uno dei passaggi fondamentali che può ledere la privacy di terzi.
Viceversa, i principi su descritti per i sistemi di videosorveglianza non avrebbero più senso in tutti i casi di sistemi in grado di offrire solo un controllo real time, ossia privo della capacità di memorizzazione delle immagini.
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