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12 Aprile 2018 ore 09:47 - Affittare casa |
In ambito di abusi edilizi il decorso del tempo non comporta in automatico la sanatoria dell'abuso. La costruzione abusiva non può ritenersi legittima qualora l'amministrazione non provveda a esercitare i propri poteri nell'interesse pubblico, mediante l'applicazione delle sanzioni connesse alla commissione dell'illecito.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con la recente sentenza n. 1893 del 26 marzo 2018, ritiene inammissibile collegare l'inerzia dell'amministrazione e il decorso del tempo alla rinuncia a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e al riconoscimento di una sanatoria automatica.
È altresì inammissibile legittimare l'edificazione avvenuta senza titolo abilitativo, in assenza di un ordine di demolizione.
Nel caso esaminato dai giudici, i ricorrenti erano proprietari di un appartamento costituito da una veranda adibita a lavanderia e da un'altra veranda adibita a ripostiglio. Entrambe erano state realizzate dai precedenti proprietari in assenza di titolo abilitativo.
Il Consiglio di Stato si trovava così ad affermare quanto segue: è irrilevante che le opere siano risalenti nel tempo, in quanto eseguite negli anni '70, e che la struttura sia di minima estensione.
I giudici, inoltre, rilevano che non si era in presenza di una pertinenza dell'appartamento dal punto di vista urbanistico. La veranda costituisce un nuovo locale che viene ad aggiungersi alla costruzione preesistente, trasformandola per quanto concerne la superficie e il volume.
Sulla base del art. 10 comma 1 lett c) del Testo unico edilizia, le opere d ristrutturazione edilizia necessitano del permesso di costruire qualora comportino una modifica di volume, mutamenti della destinazione d'uso oppure diano luogo ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Nella fattispecie considerata la realizzazione della veranda sul balcone dell'appartamento comportava una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile; di conseguenza, il preventivo rilascio del permesso di costruire era manifestamente necessario.
La realizzazione di strutture fissate in maniera stabile al pavimento, con chiusura di una parte del balcone, implicava aumento della volumetria e modifica del prospetto.
Non si ritengono inoltre rilevanti le caratteristiche dei materiali impiegati, poiché anche i pannelli in alluminio determinano un aumento del volume.
Anche qualora l'attuale proprietario non sia responsabile in prima persona dell'abuso effettuato e non risulti che l' atto di vendita sia stato concluso in mala fede, le conclusioni dei giudici vengono confermate. La costruzione rimane abusiva e il nuovo proprietario non può dirsi al sicuro.
Anche in ritardo il Comune può sempre emettere l'ordine di demolizione.
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