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Veranda abusiva: spetta il Superbonus 110?

La presenza di logge o verande abusive, trattandosi di opere irregolari e difformi non consentono di poter usufruire della misura agevolativa del Superbonus 110%
Pubblicato il

Veranda abusiva contro il Superbonus 110%


Non si può usufruire dello sgravio fiscale previsto dal Superbonus 100% in presenza di una veranda abusiva.

La veranda è una terrazza o balcone chiusa con un telaio che può essere di acciaio, di alluminio o di legno, dotata di eventuali vetrate, per cui è necessario il rilascio del permesso di costruire, perché comporta una modifica planovolumetrica e architettonica dell'appartamento.

Una veranda abusiva è considerata un illecito primario in conseguenza dell'ampliamento volumetrico prodotto, che può essere regolarizzata con una procedura di sanatoria edilizia o di rimozione. La Legge n. 126/2020 statuisce che le asseverazioni dei tecnici abilitati relativo allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e gli accertamenti dello sportello unico riguardano solo le parti comuni degli edifici oggetto degli interventi edilizi.

Veranda abusiva e superbonus
Quindi, le asseverazioni sulla regolarità edilizia si riferiranno alle parti quali facciate e luoghi comuni, sulle quali sono previsti i lavori. Ciò comporta che, le eventuali logge o verande abusive non consentono l'applicazione del Superbonus 110%.
La presenza di un manufatto abusivo, illecito, difforme o irregolare pone dei seri problemi nel presentare una pratica edilizia.

Non potranno essere richiesti gli incentivi fiscali per gli edifici che presentano opere abusive edilizie, ad eccezione che non venga introdotto uno specifico provvedimento legislativo di sanatoria o di condono.Inoltre una veranda non può oltrepassare i limiti delineati dal perimetro di un eventuale balcone soprastante, perché violerebbe le distanze legali di cui agli artt. 905 e 907 del codice civile.
La presenza di manufatti abusivi di qualsiasi natura o entità sono dannosi in termini di salubrità e di sicurezza dei luoghi.

La presenza di una veranda abusiva pone criticità di natura igienica, sanitaria, aeroilluminazione, antisismica, strutturale, di distanze tra costruzioni, di vincoli paesaggistici, di prospetto, di decoro, ostacoli per le zone A e centri storici, tutti aspetti questi che incidono negativamente sul Superbonus 100%.

riproduzione riservata
Veranda abusiva e superbonus
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Ceyenne
    Ceyenne
    Venerdì 29 Luglio 2022, alle ore 17:17
    Se la veranda è solo parziale sul terrazzino semi incassato si potrà in qualche modo accedere al Superbonus?
    Come?
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Ceyenne
      Venerdì 29 Luglio 2022, alle ore 20:06
      Buona sera Ceyenne, per i bonus ordinari, come ad esempio il Bonus facciate, il Bonus casa, il Sismabonus resta valido quanto disposto dall’art. 49 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo od in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o di altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure del fabbricato. Le auguro buon weekend
      rispondi al commento
      • Ceyenne
        Ceyenne Esirico
        Sabato 30 Luglio 2022, alle ore 12:24
        Quindi non esiste nessun modo?
        Nè rimuovere la veranda nè pagare una sanatoria per poter accedere al Superbonus ?
        rispondi al commento
        • Esirico
          Esirico Ceyenne
          Giovedì 4 Agosto 2022, alle ore 13:39
          Buon giorno Ceyenne, potrebbe informarsi mediante opportuna documentazione agli organi competenti, per sapere se può o meno usufruire del Superbonus. Le auguro buon proeguimento di giornata. 
          rispondi al commento
  • Perlacreazioni2021
    Perlacreazioni2021
    Domenica 3 Luglio 2022, alle ore 08:40
    Dopo il bonus 110%, è possibile mettere una veranda?
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Perlacreazioni2021
      Lunedì 4 Luglio 2022, alle ore 13:39
      Buon giorno Perlacreazioni2021, chieda una consulenza preventiva per una valutazione complessiva.
      Le auguro buon proseguimento di giornata. 
      rispondi al commento
  • Cosimo
    Cosimo
    Giovedì 25 Novembre 2021, alle ore 19:41
    Con il nuovo decreto semplificativo di agosto 2021 cambia qualcosa, possiamo tranquillamente chiedere il superbonus 110% pur avendo le verande abusive?
    rispondi al commento
    • Esirico
      Esirico Cosimo
      Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 11:05
      Buon giorno Cosimo, il decreto Semplificazioni ha introdotto un nuovo comma 13-ter nell'art. 119 del decreto Rilancio relativo alla possibilità di perdere il Superbonus. In base al testo la detrazione fiscale non può essere riconosciuta esclusivamente in queste situazioni: a) mancata presentazione della Cila; b) interventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assenza degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dichiarazione che è stato completato in data antecedente al 1° settembre 1967; d) non corrispondenza al vero delle asseverazioni rilasciate dal tecnico. In pratica con questa formulazione la presenza di abusi nell'immobile non impedisce di usufruire dell'agevolazione, ma resta comunque in diritto dei Comuni di effettuare verifiche di legittimità sugli immobili oggetto dei lavori. In sostanza l'abuso resta tale e se il Comune verifica può applicare le previste sanzioni in riferimento all'intervento abusivo, del quale è responsabile esclusivamente chi lo ha realizzato. Anche il balcone è sulla facciata e in caso di controlli il Comune la relativa sanzione o chiederà di abbattere la vetrata se non è possibile accedere alla sanatoria. Le auguro buon proseguimento di giornata.
      rispondi al commento
      • Cosimo
        Cosimo Esirico
        Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 12:37
        Grazie per il chiarimento.
        Altra domanda, nel caso la maggioranza dell' Assemblea opti per richiedere il Superbonus ed io sia contrario, cosa succede?
        rispondi al commento
        • Esirico
          Esirico Cosimo
          Venerdì 26 Novembre 2021, alle ore 12:56
          Buon giorno Cosimo, in base a quanto prevede il comma 9-bis dell'art. 119 del decreto Rilancio, per dare il via ai lavori per i quali si ha diritto al Superbonus le delibere dell'assemblea del condominio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio. Quindi se la delibera è approvata con la maggioranza dei condomini e dei millesimi richiesti dalla Legge non c'è alcuna possibilità che i condomini contrari si possono opporre ai lavori a patto che, ovviamente, la documentazione sottoposta all'assemblea consenta ai proprietari di valutare correttamente la tipologia di lavori da effettuare, i tempi, le modalità ed i costi che restano a carico. In caso contrario ovviamente i condomini che hanno votato contro la delibera hanno la possibilità di impugnarla per la mancanza degli elementi essenziali, e comunque di bloccare l'avvio del cantiere nel caso in cui non sia dettagliata la tipologia di interventi che andranno ad incidere sulla proprietà privata nel caso in cui il condominio dovesse optare per il cappotto. In caso di coibentazione, infatti, occorre che i proprietari vengano messi a conoscenza del dettaglio delle misure del cappotto che andranno a restringere la superficie a disposizione dei balconi, le modalità ed i costi per lo smontaggio degli eventuali motori dei climatizzatori, operazione necessaria per evitare i ponti termici, l'obbligo di spostamento delle soglie delle finestre ecc.  Inoltre la delibera può essere impugnata quando manca   la percentuale del valore dell'appalto che andrà all'eventuale general contractor ed all'amministratore per le spese di gestione della pratica, somma che in quanto tale sarà indetraibile ovvero non potrà essere oggetto di cessione del credito. Di nuova buona giornata.
          rispondi al commento
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