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Ai sensi delle NTC 08 (Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14.01.2008) si definisce costruzione esistente un edificio che abbia la struttura completamente realizzata alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento.
Esistono specifici criteri per valutare la sicurezza e la progettazione degli edifici esistenti, l'esecuzione e il collaudo degli interventi.
Nel caso di operazioni di carattere non strutturale, come quelle impiantistiche, di ridistribuzione degli spazi e simili, dovrà essere valutata la loro possibile interazione con gli SLU (stati limite ultimi) e gli SLE (stati limite di esercizio) della struttura o parti di essa.
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su costruzioni esistenti devono tenere conto dei seguenti fattori:
- la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
-difetti di impostazione e di realizzazione possono essere insiti nella struttura e non palesi;
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti;
- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria.
Altri fattori significativi ai fini della modellazione strutturale sono la geometria e i dettagli costruttivi, la cui conoscenza dipende solo dalla documentazione disponibile e dalle indagini conoscitive.
La conoscenza delle proprietà meccaniche dei materiali non risente delle incertezze legate alla produzione e posa in opera, ma generalmente soltanto dell'omogeneità dei materiali stessi all'interno della struttura.
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU (stati limite ultimi); nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE (stati limite di esercizio) i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal progettista con il committente.
Le verifiche agli stati limite ultimi possono essere realizzate rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).
In generale, le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche solo una delle seguenti situazioni:
- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti, dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura);
- significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni);
- situazioni di funzionamento e uso anomalo;
- deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;
- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano anche solo in parte con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni circoscritte della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
Il progettista dovrà esplicitare, in un'apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.
Possibili categorie di interventi sugli edifici esistenti sono:
- gli interventi di adeguamento
- gli interventi di miglioramento
- le riparazioni o interventi locali.
Le NTC specificano che:
è fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: sopraelevare la costruzione, ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione, apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione, effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione, comprese eventuali varianti generate durante l'esecuzione dei lavori.
Tra gli interventi tipicamente più leggeri e diffusi ci sono le variazioni delle altezze per la realizzazione di cordoli sommitali. In tali casi se resta immutato il numero di piani, non si tratta di sopraelevazione o ampliamento e quindi non è necessario procedere all'adeguamento.
Rientrano negli interventi di miglioramento, che sono quelli più diffusi perché realtivi a vecchi edifici esistenti, tutti quelli che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture alle varie tipologie di sollecitazioni.
Il progetto e la valutazione della sicurezza devono essere relativi a tutte le parti degli edifici.
In generale, gli interventi locali riguardano singole parti degli edifici o anche solo elementi delle strutture e interesseranno in ogni caso porzioni limitate della costruzione.
Le NTC precisano che: Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Anche in questi casi il progettista deve redigere una relazione che potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed eventualmente completata con la descrizione dell'intero edificio.
Inoltre, è necessaria una descrizione anche delle parti interagenti con quella o quelle modificate; le eventuali carenze strutturali riscontrate con le conseguenti limitazioni all'uso della costruzione, dovranno essere evidenziate e documentate.
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